TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-11-08, n. 201802121
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Pubblicato il 08/11/2018
N. 02121/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01865/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1865 del 2016, proposto da
M R, rappresentato e difeso dall'avvocato M A S, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale, a Catania;
contro
Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Capo della Polizia di Stato - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 28 luglio 2016 con il quale è stato disposto il trasferimento d'ufficio dello stesso, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 55 commi 4 e 5 del DPR 24 aprile 1982, n. 335, dalla Questura di Catania alla Questura di Siracusa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di Capo della Polizia di Stato - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato di Catania, impugna il provvedimento con cui il Capo della Polizia ha disposto con decorrenza immediata – ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5, del DPR 24.04.82 n. 335 – il suo trasferimento d’ufficio dalla Questura di Catania alla Questura di Siracusa;e ciò sulla base di una nota con la quale il Questore di Catania ha rappresentato delle “gravi ripercussioni, difficilmente rimediabili sia all’interno dell’ambiente di lavoro, sia nei rapporti interistituzionali, con pregiudizio grave all’immagine dell’Amministrazione”, che sarebbero state generate dall’operato del ricorrente.
Con ordinanza n. 812 del 02.11.2016 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, “rilevata la sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte, nonché del pregiudizio grave ed irreparabile addotto dal ricorrente,…con salvezza di eventuali ulteriori legittimi provvedimenti di assegnazione del ricorrente ad altri uffici ricompresi nella medesima circoscrizione territoriale, onde assicurare l’espletamento dell’attività sindacale, comprovata dal ricorrente mediante la produzione della nota dell’Ufficio per le relazioni sindacali del 4.8.2016”.
Con ordinanza n. 303 del 12.04.2017 il CGA ha rigettato l’appello dell’Amministrazione, cosicché il Ministero intimato ha disposto l’assegnazione del ricorrente al “Servizio tecnico logistico e patrimoniale” di Catania, al fine, valorizzato sia da questa Sezione che dal CGA, di consentirgli la continuazione dell’attività sindacale.
Alla pubblica udienza del 07.11.2018 la causa è stata quindi posta in decisione.
Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto.
Il Collegio ritiene fondati e assorbenti i motivi di ricorso con cui il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del comma 4 dell’art. 55 del DPR n. 335/82, e la sussistenza di un eccesso di potere per “travisamento dei fatti”, nonché per “sviamento”, e “contraddittorietà”.
Va rilevato che la citata disposizione, relativa ai “trasferimenti” “del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”, prevede che “il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali”.
Trattasi del c.d. trasferimento per “incompatibilità ambientale”.
Ora, il provvedimento di trasferimento impugnato è basato su due autonome circostanze:
1) la prima è relativa a una denuncia proposta dal ricorrente nei confronti di suoi colleghi, che per molti mesi, e nonostante diversi solleciti, avevano disatteso, in violazione del termine procedimentale previsto, una sua istanza volta al rinnovo del porto d’armi venatorio, poi rilasciato dallo stesso Questore solo a seguito di una ulteriore specifica istanza del ricorrente di attivazione del previsto potere sostitutivo;nel provvedimento impugnato viene valorizzato il fatto che la Procura della Repubblica aveva chiesto l’archiviazione;
2) la seconda circostanza riguarda il fatto che, in occasione di una manifestazione per ricordare Benito Mussolini, in cui il ricorrente doveva presiedere alla gestione dell’ordine pubblico, egli avrebbe omesso, nella sua relazione di servizio conclusiva, informazioni relative al proferimento di “slogan apologetici” del fascismo, avendo egli invece scritto, nella sua relazione di servizio del 28.04.2016, che “la liturgia…si è svolta in un clima di composto e partecipato sentimento religioso, scevra da significative strumentalizzazioni politiche o ideologiche”.
Per quanto riguarda la prima circostanza addebitata al ricorrente, cioè l’avvenuta presentazione di una denuncia nei confronti di colleghi, il provvedimento impugnato valorizza il mero dato che la Procura della Repubblica aveva chiesto l’archiviazione, quasi a significare la pretestuosità della stessa, o la sua totale infondatezza, quando invece l’archiviazione (per il reato di omissione in atti di ufficio, legata alla mancata evasione dell’istanza di rinnovo del porto d’armi venatorio del ricorrente) è stata poi disposta – per come riferito dal ricorrente, non smentito sul punto – solo per assenza del dolo in capo ai denunciati, e non quindi anche per l’insussistenza del fatto di per sé.
Semmai, qualora il Questore avesse ritenuto che la denuncia presentasse i caratteri della pretestuosità, avrebbe dovuto avviare nei confronti del ricorrente un apposito procedimento disciplinare;dimodoché il trasferimento per incompatibilità ambientale, disposto sulla base anche di tale circostanza, assume un carattere sanzionatorio e ritorsivo, che concretizza di per sé il lamentato sviamento di potere, essendo stato utilizzato appunto un potere, cioè quello di trasferire un dipendente per asserita incompatibilità, per realizzare un fine diverso, e cioè punire il dipendente, sanzionando un comportamento ritenuto scorretto;e tutto questo a fronte dell’esercizio di un diritto, quello di segnalare all’Autorità giudiziaria fatti costituenti reato, che non può essere negato ad alcuno, solo perché appartenente alla stessa Amministrazione a cui appartengono i soggetti che quei reati avrebbero commesso.
Diversamente, si arriva all’assurdo di ritenere che a nuocere al prestigio dell’Amministrazione sia l’iniziativa di chi denuncia quei fatti, anziché la circostanza che quei fatti siano stati eventualmente commessi. Come se quei fatti dovessero rimanere nascosti. Anzi, nell’ambito di una Amministrazione come la Polizia di Stato, la denunzia di fatti penalmente rilevanti da parte di un Vice Questore diventa anche più auspicabile e doverosa.
Semmai, appare insolito che il Questore non abbia sentito l’esigenza di avviare procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti che tale denuncia avevano reso necessaria, oltretutto per la mancata definizione di un procedimento che essi avevano l’obbligo di avviare.
Anche per quanto riguarda invece la seconda circostanza addebitata al ricorrente, e cioè l’omessa segnalazione di slogan inneggianti al fascismo in occasione della manifestazione per la cui gestione dell’ordine pubblico il ricorrente era stato preposto, il Collegio ritiene che sussista il lamentato eccesso di potere per sviamento.
Ai sensi del citato art. 55, comma 4, il trasferimento ad altra sede può essere disposto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione, con ciò prescindendo da diretti profili di imputabilità al dipendente della situazione di incompatibilità ambientale, essendo pacifico che detto trasferimento non ha valenza sanzionatoria (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 02.03.2011 n. 1302).
Ma se il Questore riteneva che il ricorrente avesse mancato a qualcuno dei suoi doveri in quell’occasione, avrebbe dovuto avviare apposito procedimento disciplinare per accertare le sue responsabilità, per cui proprio non si capisce l’attinenza con quei fatti del potere, quello di trasferire “per incompatibilità”, invece esercitato poi dal Questore.
Con riferimento poi alla funzione di commemorazione, il ricorrente ha scritto nella sua relazione che “i partecipanti alla citata commemorazione funebre, stimati in circa 100 persone, hanno mantenuto, per tutte le fasi della cerimonia, un contegno improntato alla massima compostezza e disciplina. Le colorite effusioni che hanno caratterizzato gli approcci interazionali dei convenuti, per le modalità e lo spirito di attuazione, non sono mai state espressive di sentimenti sediziosi o sobillatori, giacché ricorrenti sono stati, da parte dei presenti, i richiami all'ordine e all'esemplarietà morale e civile. A conclusione della funzione, all'interno del tempio, sono stati scanditi, dall'uditorio che aveva partecipato al suffragio, slogan inneggianti ai valori patriottici e nazionali, mantenutisi, tuttavia, su livelli di moderato e fisiologico entusiasmo”.
È vero che il ricorrente non ha specificato di quali slogan si sia trattato, e che cosa egli intendesse per “colorite effusioni”, mantenendosi in effetti su un piano di genericità.
Va però rilevato che nella sua proposta di trasferimento il Questore afferma che “tale relazione si pone in evidente contrasto con quanto realmente accaduto sia per come documentato dalla ripresa video, che dalla lettura delle relazioni di servizio redatte dal Personale della DIGOS presente alla cerimonia”, tanto che poi, “dopo un'attenta ricostruzione di quanto avvenuto la D.I.G.OS. redigeva una C.N.R. a carico del citato Funzionario per il reato previsto ex art. 479 cp”, cosicché “in data 7 maggio 2016 la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania emetteva un avviso di conclusione delle indagini preliminari iscrivendo il V.Q.A. Dr. RANO nel registro degli indagati per il reato di falso ideologico”.
Però, nella loro relazione di servizio al dirigente DIGOS del 29.04.2016, i 3 agenti della DIGOS comandati di servizio quel giorno non hanno segnalato alcun episodio.
È solo dopo la visione di un filmato pubblicato da un giornale on line che il dirigente DIGOS invia alla Procura della Repubblica di Catania, il 29.04.2016, una relazione con la quale comunica che alla fine della funzione religiosa alcuni dei presenti avevano inneggiato al duce, e col saluto romano.
Sebbene tra quanto relazionato dal dirigente DIGOS e il ricorrente vi sia una apparente discrasìa, tale da giustificare quanto meno una richiesta di spiegazioni al ricorrente in sede disciplinare, la circostanza che questo episodio sia stato accomunato, nel provvedimento impugnato, a quello riguardante la denuncia presentata dal ricorrente nei confronti di colleghi, induce il Collegio a ritenere che quest’ultimo abbia influito in modo determinante sull’operato del Questore, inficiandone le valutazioni, e concretizzando il lamentato eccesso di potere per sviamento.
D’altra parte, va rilevato che se la denuncia, la cui avvenuta presentazione era stata comunicata al Questore il 26.02.2016, fosse stata idonea, di per sé sola, a giustificare un trasferimento per incompatibilità ambientale, non si capisce perché il Questore non si è indotto in tal senso nell’immediatezza del fatto.
E pertanto, con riferimento a entrambe le circostanze descritte non emergono quei presupposti necessari ad adottare un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, per il quale è necessario che emergano elementi adeguati a rendere la figura dell'agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell'amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto (cfr. Cons. St., sez. VI, 13.02.2009 n.777).
Oltretutto in assenza di condanna in sede penale per i fatti de quibus.
Ne consegue che, assorbiti gli altri motivi non esaminati, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
La richiesta di risarcimento dei danni va invece rigettata, non essendo stata fornita alcuna prova in merito.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, dovendosi disporre la distrazione in favore del difensore.