TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-03-13, n. 202301626
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Testo completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 01626/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00660/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Puorto in Napoli, via vicinale San Severino n. 2 – Villa Delizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Armando Diaz n. 11;
per l'annullamento
del Decreto n. -OMISSIS-a firma del -OMISSIS-1^ -OMISSIS-., notificato, per il tramite del -OMISSIS- recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto da esso ricorrente, ex art. 1366 del Codice Ordinamento Militare, avverso la sanzione disciplinare del “rimprovero” inflitta dal -OMISSIS-), con nota Prot. -OMISSIS-, notificata in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ricorso gerarchico, proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1363 e 1366 dell’ordinamento militare, il ricorrente impugnava la sanzione disciplinare del “rimprovero” inflitta dal -OMISSIS-), con nota prot. -OMISSIS-.
Il ricorso gerarchico veniva rigettato dal -OMISSIS-1^ -OMISSIS-. con provvedimento prot. n. -OMISSIS-.
1.1 - Con il presente gravame il ricorrente, riproponendo le censure già introdotte con il ricorso gerarchico, impugna tale ultimo provvedimento.
1.2 - Il ricorso si incentra sui motivi di seguito sintetizzati:
Eccesso di potere per difetto di motivazione – Violazione dell’art. 5, comma 2, DPR 119/71 – Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento ed illogicità – Erroneità del presupposto: la motivazione del decreto di rigetto è apparente e non consente di comprendere l’iter logico giuridico che ha condotto alla decisione, superando quanto dedotto dal ricorrente in sede gerarchica; inoltre, sono rimaste senza riscontro le censure relative: alla tardività della contestazione disciplinare; alla non imputabilità e punibilità del ricorrente (affetto da psicosi di tipo ansioso) al momento del fatto; alla proporzionalità della sanzione irrogata.
2 - Ha resistito al gravame il Ministero della Difesa, instando per il suo respingimento.
3 - Alla pubblica udienza del 18/1/2023 il ricorso è stato assunto in decisione.
4 - La domanda è infondata.
Secondo le emergenze processuali, parte ricorrente è stata sanzionata in conseguenza dei seguenti accadimenti: “ I-OMISSIS- -OMISSIS-discuteva animatamente con il -OMISSIS-, pronunciando imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro di un militare, violando in tal modo l’articolo 732 del TUOM commi 2 e 3. Tale condizione è stata ulteriormente aggravata dal fatto che il -OMISSIS- rivestendo un grado superiore rispetto al -OMISSIS- ha violato anche l’art. 713del TUOM in materia di