TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-05-16, n. 202401471

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-05-16, n. 202401471
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401471
Data del deposito : 16 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2024

N. 01471/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01179/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2020, proposto da
San Colombano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G A, S B e G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Peschiera Borromeo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Arpa Lombardia, Si.Ge.Mi S.r.l., Cap Holding S.p.A., Amiacque S.r.l., non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

e/o per l'accertamento della nullità

a) del provvedimento prot. 8311 del 24 febbraio 2020 comunicato in data 28 febbraio 2020 con il quale il Comune di Peschiera Borromeo ha disposto il diniego della richiesta di permesso di costruire presentata dalla Società San Colombano S.p.A. il 26 giugno 2019, prot. 21386 e relativa alla costruzione di un edificio a destinazione produttiva, previa demolizione dell'edificio esistente, nell'area situata in Peschiera Borromeo, Via della Liberazione, n. 98 (foglio 70 mappali n. 9 e 95);

b) del Preavviso di Diniego ex art. 10 – bis, legge n. 241/1990 del 25 novembre 2019, prot. 37822 con il quale il Responsabile del Settore Pianificazione Urbana comunicava la sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire richiesto;

c) nonché, ove occorrer possa:

- della Nota di interruzione dei termini del procedimento del 19 dicembre 2019, prot. n. 41119 con il quale il Responsabile del Settore Pianificazione Urbana interrompeva i termini del procedimento “al fine di poter acquisire ulteriori informazioni per l'ottenimento di nuovi relativi pareri da parte degli Enti, Uffici e Commissioni coinvolte per le quali era però necessario conseguire nuova documentazione”;

- dei Pareri sospensivi resi dalla Commissione Comunale per il Paesaggio il 10 luglio 2019 e il 23 ottobre 2019;

- del Parere reso dalla Città Metropolitana di Milano – Area Infrastrutture – Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale il 18 novembre 2019;

- del Parere negativo reso dalla Polizia Locale del Comune di Peschiera Borromeo il 18 novembre 2019;

- del Parere di ARPA Lombardia del 19 dicembre 2019, prot. n. 41003;

- del Parere reso da SI.GE.MI. S.r.l. del 29 novembre 2019;

- del Parere reso dal Gruppo CAP del 31 ottobre 2019, prot. n. 35115;

- del verbale di sopralluogo del 23 gennaio 2020, prot. 3274;

e) di tutti gli atti presupposti e conseguenti e/o connessi ai provvedimenti impugnati in via principale, ancorché non conosciuti, formulando sin d'ora espressa riserva di presentare motivi aggiunti e di agire per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ai sensi degli artt. 30 e 34 C.P.A.

nonché per l'accertamento

dell'intervenuta formazione del silenzio – assenso ex art. 38, comma 10, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 sulla domanda di permesso di costruire per la demolizione dell'esistente cartiera (ormai dismessa) e la realizzazione di un nuovo edificio anch'esso ad uso produttivo presentata dalla Ricorrente al Comune di Peschiera Borromeo in data 26 giugno 2019, prot. 21386 e successivamente integrata il 7 agosto 2019, prot. n. 26489 e il 23 settembre 2019, prot. 30243.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschiera Borromeo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 9 aprile 2024 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e

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