TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2013-12-20, n. 201300364
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Testo completo
N. 00364/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2013 REG.RIC.
N. 00229/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2013, proposto da:
V Srl, B Srl, Metall Ritten Gmbh e Damiani-Holz & Ko AG, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., la prima quale mandataria e le altri quali mandanti del raggruppamento temporaneo d’imprese costituendo, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. V D, P N, A R e A P, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Bolzano, via Carducci, 3;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M L, P P, R v G e A R, domiciliata presso l’Avvocatura provinciale in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
Acp- Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici e Business Location Südtirol - Alto Adige Ag/Spa, non costituiti;
nei confronti di
ZH - General Construction Company Spa, in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese costituita con le mandanti Erdbau Srl, J. Schmidhammer Srl, Leitner Electro Srl, Plattner Bau Spa, Rubner Holzbau Spa, Gaetano Paolin Spa e Frener & Reifer Srl, in virtù di mandato collettivo speciale con rappresentanza dd. 9.7.21013, rappresentata e difesa dagli avv.ti P S, Andreas Agethle e M S, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Bolzano, viale Stazione, 5;
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2013, proposto da:
Unionbau Srl, Cle - Cooperativa Lavoratori Edili, Atzwanger Spa, Elpo Srl, Lanz Metall Srl e Stahlbau Pichler Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., la prima quale mandataria e le altri quali mandanti di un’associazione tempranea d’imprese costituenda, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Herwig Neulichedl e Andreas Widmann, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Bolzano, via Dr. Streiter, 12;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M L, R v G, P P e A R, domiciliata presso l’Avvocatura provinciale in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
Acp- Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici e Business Location Südtirol - Alto Adige Spa, non costituiti;
nei confronti di
ZH-General Construction Company Spa, in proprio e quale mandataria di un raggruppamento di imprese costituita con le mandanti Erdbau Srl, J. Schmidhammer Srl, Gaetano Paolin Spa, Plattner Bau Spa, Frener e Reifer Srl, Rubner Holzbau Spa e Leitner Elektro Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa in virtù di mandato collettivo speciale con rappresentanza dd. 9.7.21013 dagli avv.ti P S e M S, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Bolzano, viale Stazione, 5;
V Srl, B Srl, Metall Ritten Srl e D H & Co Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., la prima quale mandataria e le altri quali mandanti di un raggruppamento temporaneo d’imprese costituendo, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti V D, P N, A R e A P, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Bolzano, via Carducci, 3;
per l'annullamento
--------quanto al ricorso n. 210 del 2013:
del provvedimento di aggiudicazione definitiva alla A.T.I. con capogruppo mandataria ZH - General Construction Company A.G. dell'appalto per i lavori di "Realizzazione di un polo scientifico e tecnologico nell'areale ex Alumix a Bolzano. Lotto 2: Risanamento e ristrutturazione del padiglione d'ingresso e della centrale BZ1 nonché costruzione dell'edificio per uffici e del garage sotterraneo", comunicato ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/06 con nota - che parimenti si impugna - prot. n. 1174 del 3.7.2013 a firma del Presidente dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
nonché di ogni altro atto comunque connesso per presupposizione o consequenzialità, ed in particolare:
dei verbali dell'autorità di gara, nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione dalla procedura della costituenda A.T.I. aggiudicataria dell'appalto;
della nota 12.7.2013 con cui il Direttore dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha confermato l'aggiudicazione dell'appalto capeggiata da ZH - General Construction Company A.G.,
nonché per la condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno causato alle ricorrenti dalla mancata aggiudicazione dell'appalto;
---quanto al ricorso incidentale depositato il 28.10.2013 dall’ATI ZH:
per l'annullamento delle impugnate determinazioni della Stazione Appaltante, nella parte in cui non hanno escluso la parte ricorrente principale ATI V dalla procedura di gara, secondo quanto infra meglio esplicitato e rappresentato.
--------quanto al ricorso n. 229 del 2013:
del verbale dd. 28.6.2013 di aggiudicazione della gara “Realizzazione del polo scientifico e tecnologico dell’areale ex-Alumix a Bolzano. Lotto 2: risanamento e ristrutturazione del padiglione d’ingresso e altro;
dei verbali di commissione di gara dd. 13.5.2013, 27.5.2013, 8.6.2013 e 26.6.2013;
nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale,
accertando, in relazione ai motivi di ricorso proposti, che la controinteressata ATI ZH è stata illegittimamente dichiarata aggiudicataria dell’appalto de quo e l’ATI V seconda classificata e che, per l’effetto, la ricorrente è stata illegittimamente classificata terza nella gara d’appalto in questione, della quale per contro avrebbe dovuto (o comunque potuto) risultare aggiudicataria,
ordinare all’amministrazione resistente, quale reintegrazione in forma specifica, l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e/o ogni altro provvedimento conseguente alle statuizioni di annullamento e accertamento di cui sopra;
in via subordinata, condannare l’amministrazione resistente al risarcimento per equivalente in denaro del danno patito in conseguenza degli atti illegittimi di gara nella misura del danno emergente, oltre al 10% dell’importo offerto a titolo di perdita di danno emergente e lucro cessante nonché a titolo di perdita di chance;
---quanto al ricorso incidentale depositato il 17.10.2013 dall’ATI V:
per l’annullamento del verbale della commissione di gara del 28.6.2013 e dell’allegato verbale della commissione tecnica del 26.6.2013, nella parte in cui hanno attribuito punti 10,20 all’offerta dell’ATI Unionbau con riferimento al criterio ‘qualità’ subcriterio ‘facciata’, nella parte in cui hanno attribuito punti 2,80 punti all’offerta dell’ATI Unionbau con riferimento al criterio ‘qualità’ subcriterio ‘pannello di soffitto’ e nella parte in cui hanno attribuito punti 2,80 punti all’offerta dell’Unionbau con riferimento al criterio ‘impiego di personale’ subcriterio ‘direttore di cantiere’;
---quanto al ricorso incidentale depositato il 28.10.2013 dall’ATI ZH:
per l’annullamento delle impugnate determinazioni della stazione appaltante, nella parte in cui non hanno escluso la parte ricorrente dalla procedura di gara e/o nella parte in cui non hanno riconosciuto alla ricorrente punteggi inferiori ai fini della graduatoria finale, secondo quanto infra meglio esplicitato e rappresentato, nonché per quanto occorrer debba, del disciplinare di gara, nella parte in cui consente, in violazione del disposto di cui all’articolo 37, comma 8 d.lgs. 163/06, che in caso di raggruppamenti temporanei d’imprese costituendi le offerte possano essere sottoscritte anche dalle sole mandatarie capogruppo.
Visti i ricorsi, gli atti di costituzione in giudizio, i ricorsi incidentali (escludenti), le memorie, le memorie di replica, la documentazione prodotta, nonché tutti gli atti di causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. P M e uditi per le parti i difensori, l'avv. P N per i ricorrenti ATI V, l'avv. A W per i ricorrenti Unionbau, l'avv. M L per la Provincia Autonoma di Bolzano, l'avv. L H, in sostituzione dell'avv. M S e l'avv. P S per la ZH- General Construction;
--disposta la riunione della causa iscritta al n. 229/2013 alla causa iscritta al n. 210/2013, data la connessione oggettiva e soggettiva;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando pubblicato il 15.1.2013, l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici (stazione appaltante unica o SUA) ha indetto una procedura aperta per l’appalto dei lavori di costruzione di un polo scientifico e tecnologico nell’areale ex-Aluminia a Bolzano (lotto 2: “ risanamento e ristrutturazione del padiglione d’ingresso e delle centrale BZ1 nonché costruzione dell’edificio per uffici e garage sotterraneo ”). Il sistema di gara scelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Valore della gara: ca. 31,9 mio. Euro + IVA, oltre ca. 0,6 mio Euro per oneri di sicurezza.
Le offerte dovevano essere inoltrate in via telematica e firmate digitalmente. Il termine finale per la presentazione era previsto per il 15.3.2013. Partecipavano quattro concorrenti.
Acquisito il risultato della valutazione tecnica, nella seduta del 28.6.2013 si procedeva all’apertura delle buste economiche e nella medesima seduta veniva stilata la graduatoria. Con lettera del 3.7.2013 veniva comunicato per via telematica l’esito definitivo della gara.
La graduatoria finale:
1.classificata: ATI ZH spa con 97,39 punti;
2. classificata ATI V con 89,78 punti;
3. classificata ATI Unionbau con 88,70 punti;
4. classificata ATI Carron con 77,39 punti.
In data 1.8.2013 veniva depositato un ricorso da parte della seconda classificata (V), nel quale veniva chiesta l’esclusione della prima classificata (ZH), con domanda di risarcimento in forma specifica (aggiudicazione) e subordinatamente in forma generica (per equivalente).
Il ricorso veniva iscritto al RG sub n.210/13.
ZH si è costituita in giudizio, presentando un ricorso incidentale escludente.
La Provincia Autonoma di Bolzano si è costituita, eccependo l’inammissibilità del ricorso. Entrambi hanno comunque chiesto il rigetto nel merito.
In data 10.8.2013 veniva depositato un altro ricorso da parte della terza classificata (ATI Unionbau), nel quale veniva chiesta anche l’esclusione della prima classificata ATI ZH. Nel valutare le offerte tecniche di entrambe le prime due classificate (ATI ZH e ATI V), la commissione avrebbe, inoltre, commesso una serie di errori molto grossolani. Se non fossero stati commessi, la ricorrente ATI