TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-12-04, n. 201403167
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 03167/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01795/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1795 del 2013, proposto da:
Associazione il Favo, in persona del presidente e rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. B B, nonché avv. B B, in proprio, con domicilio eletto presso l’avv. G Cavallaro in Catania, corso Martiri della Libertà, 188,;
contro
Comune di Catania, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F B, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ente in Catania, Via G Oberdan 141;
per l'esecuzione
del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n.1170/12 emesso dal Tribunale di Catania in data 10/05/12, notificato al Comune di Catania in data 5/06/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 la dott.ssa M S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il decreto ingiuntivo n.1170/12, al Comune intimato è stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 8.796,79, oltre interessi e spese del procedimento.
L’ Associazione ricorrente espone che il decreto ingiuntivo, notificato al Comune di Catania in data 5/06/2012, è stato dichiarato definitivamente esecutavo per mancata opposizione con decreto del 29/8/2012, e nuovamente notificato al Comune di Catania il 28/9/2012 con la formula esecutiva;non avendo ricevuto il pagamento, la ricorrente ha quindi ritualmente proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere la dovuta ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta.
Il Legale dell’ Associazione ricorrente agisce in proprio, per il pagamento delle spese legali (asseritamente) distratte nel titolo in epigrafe.
All’udienza camerale del 27.11.2014 il Comune ha prodotto copia del provvedimento dirigenziale n.11/1388 dell’11.8.2014, con il quale è stato disposto il pagamento di € 8.796,79.
In quella sede, il Legale della ricorrente ha dichiarato a verbale che il Comune ha pagato la sorte capitale portata dal citato decreto ingiuntivo, ed ha insistito per il pagamento degli interessi e spese di cui al titolo nonché per le spese del presente giudizio.
Quindi il ricorso è stato posto in decisione.
Il Collegio rileva che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata , quanto all’Associazione ricorrente, e che, in considerazione della documentazione prodotta e della dichiarazione di parte ricorrente, deve essere affermata la persistenza dell’obbligo da parte dell’Amministrazione di ottemperare al giudicato, limitatamente alle somme residue da corrispondersi per interessi e spese legali.
Quanto a queste ultime, tuttavia, non risulta alcuna distrazione in favore del Legale di parte ricorrente, sicché devono essere corrisposte all’Associazione.
Il Comune dovrà, al fine di ottemperare, porre in essere il pagamento dovuto entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni novanta - decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza - attesa la vigenza del piano di riequilibrio finanziario decennale del Comune di Catania, approvato con deliberazione n.269/2013 del 14/10/2013 della Corte dei Conti - Sezione controllo per la Regione siciliana.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Catania, con facoltà di delega ad idoneo funzionario.
Insediandosi entro 15 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento.
Il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata al ricorrente.
Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952)
Quanto alle spese di giudizio, poiché la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio (giusto provvedimento n.82/13), trova applicazione l’art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il quale dispone che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
L’avvocato della ricorrente dovrà poi chiedere la liquidazione delle spese a questo Tribunale, visto che l’art. 82 del citato DPR, nel disciplinare “onorario e spese del difensore” del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, prevede che “l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento”.