TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-11-30, n. 202201401

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-11-30, n. 202201401
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201401
Data del deposito : 30 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2022

N. 01401/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00693/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2019, proposto da
Tri.Ger S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Miniato, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Regione Toscana, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del verbale di prescrizione prot. 19-2019 PG notificato dalla Polizia Municipale di San Miniato alla ricorrente il 5 marzo 2019, recante prescrizioni ex art. 318 ter ss. del D.Lgs. n. 152/2006 conseguenti al presunto accertamento a carico della ricorrente della contravvenzione di abbandono di rifiuti speciali di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, se lesivi, ivi compresi, ove occorrer possa, la nota di Arpat - Area Vasta Costa - Dipartimento di Pisa del 26 febbraio 2019, recante asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite con il suddetto verbale prot. 19-2019 PG.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento PNRR del giorno 28 novembre 2022, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. P N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che, con ricorso depositato in data 4 giugno 2019, parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe;

che nessuno si è costituito in giudizio per le Amministrazioni resistenti;

che all’esito dell’udienza di smaltimento PNRR del 28 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione;

che con memoria depositata in data 18 ottobre 2022 parte ricorrente ha dato conto del fatto che, nelle more della trattazione del ricorso, a causa di atti e/o fatti sopravvenuti, è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso;

che, al riguardo, va rammentato l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale ‹‹nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21/09/2020, n. 5486;
Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38;
VI, 25 febbraio 2019, n. 1278;
IV, 12 settembre 2016, n. 3848)" (Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8473)›› (Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2022, n. 3229);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

che le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia;

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