TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-02-21, n. 202400141

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-02-21, n. 202400141
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400141
Data del deposito : 21 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2024

N. 00141/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00486/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 486 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del provvedimento n. 13810/DDA/Area I^ bis del 10.05.2021, con il quale il Prefetto della Provincia di Brescia ha respinto l’istanza di revisione del divieto di detenzione di armi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 14.04.2021 il sig. -OMISSIS-, tramite il proprio difensore, chiedeva la revoca del provvedimento di divieto di detenzione di armi del 13.09.2019, emesso dal Prefetto di Brescia a seguito del suo deferimento alla Procura della Repubblica di Brescia per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), c.d.s.

In particolare, nella predetta istanza il sig. -OMISSIS- ha riferito che, a seguito di tale deferimento, il G.I.P. del Tribunale di Brescia ha emesso nei suoi confronti un decreto penale di condanna al pagamento dell’ammenda di Euro 645,00, con l’applicazione della pena accessoria della sospensione della patente per sei mesi. Il sig. -OMISSIS- ha inoltre riferito di avere provveduto al pagamento dell’ammenda, come da ricevuta allegata, e di essere rientrato in possesso della patente a seguito del periodo di sospensione.

Con provvedimento del 10.05.2021 il Prefetto di Brescia ha respinto l’istanza.

Avverso tale provvedimento, il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di Brescia depositando la documentazione relativa al procedimento amministrativo.

In vista dell’udienza pubblica, in data 30.10.2023 la Prefettura di Brescia ha depositato in giudizio una nota nella quale ha rilevato che il ricorrente è stato deferito in data 26.07.2022 per il medesimo reato di guida in stato di ebrezza e che il relativo procedimento si è concluso il 25.11.2022 con decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Brescia.

All’udienza pubblica del 22 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione e del difetto di istruttoria.

Al riguardo, occorre premettere che, in materia di divieto di detenzione di armi, la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’individuare e valutare tutti gli elementi che ritiene rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità del soggetto, potendo trarre argomenti prognostici di segno negativo anche dalla commissione di reati che, per la loro consumazione, non implicano l’uso delle armi, come il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 c.d.s.

Tuttavia, come già affermato da questa Sezione tale discrezionalità deve “ …essere esercitata all'esito di un'adeguata e puntuale istruttoria, di cui occorre dare contezza nella motivazione del provvedimento, sì da consentire il controllo, anche in sede giurisdizionale, della relativa ragionevolezza e logicità (ex multis T.A.R. Milano, sez. I, 12 luglio 2019 n. 1600). Per l’adozione del provvedimento de quo, non è, quindi, sufficiente il mero richiamo ad una condanna o ad una pendenza, in quanto la funzione valutativa spettante all'amministrazione non può essere abdicata e pretende l'effettuazione di un autonomo giudizio, in correlazione con l'ampia discrezionalità di cui dispone l'Autorità e che, come ricordato, rende necessaria una motivazione che dia conto del percorso istruttorio ed argomentativo sotteso al diniego (ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I 28 giugno 2021 n. 1576) ” (Tar Lombardia – Brescia, sent. n. 1392/2022).

Con specifico riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza è stato poi affermato in giurisprudenza che “ …un unico episodio isolato deve essere valutato con estrema cautela, e se, in linea di massima, può essere considerato un indice di propensione a violare le regole, e quindi di inaffidabilità, il comportamento volontario o quello connotato da colpa grave o da colpa con prevedibilità dell’evento (cd. colpa cosciente), non è possibile giungere alla medesima conclusione a fronte di episodi isolati connotati da colpa lieve, dalla mancata previsione dell’evento e/o da un disvalore particolarmente contenuto: in tali casi, pertanto, il giudizio di non affidabilità deve fondarsi necessariamente su altre circostanze che, considerate unitamente all’episodio isolato, consentono di effettuare una prognosi negativa sulla affidabilità del soggetto, in base ad un ragionamento che ovviamente deve essere correttamente esplicitato nel provvedimento negativo… ” (Tar Piemonte, sent. n. 894/2018, cfr. anche Tar Lombardia - Milano, sent. n. 539/2022).

Nel caso di specie, tali principi non sono stati rispettati dall’Amministrazione in quanto il provvedimento impugnato si è basato su un mero automatismo a seguito della commissione del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), c.d.s., senza che sia stata effettuata un’adeguata istruttoria e senza che sia stato dato conto nella motivazione degli elementi e delle circostanze del caso concreto poste a fondamento del giudizio di inaffidabilità del soggetto. Invero, dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono neppure le circostanze di fatto della commissione del reato, non consentendo di valutare se nella fattispecie in questione il singolo episodio contestato, unitamente a tutti gli elementi del caso concreto, possa giustificare il giudizio di inaffidabilità del ricorrente.

Né può sopperire al riscontrato difetto di motivazione la nota da ultimo depositata dalla Prefettura in data 30.10.2023, nella quale ha rilevato che il ricorrente, successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, è stato deferito in data 26.07.2022 per il medesimo reato di guida in stato di ebrezza e che il relativo procedimento si è concluso il 25.11.2022 con decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Brescia.

Ed infatti, tale produzione – oltre a risultare tardiva in quanto depositata oltre il termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. – costituisce un’integrazione giudiziale postuma della motivazione, come tale inammissibile secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo, Cons. di Stato, sent. n. 6392/2023). Peraltro, l’Amministrazione non indica le motivazioni poste a base dell’archiviazione del nuovo procedimento penale, che dovrebbero essere valutate ai fini del giudizio di cui all’art. 39 T.U.L.P.S.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui in motivazione, fermo restando il potere della Prefettura, all’esito di una completa istruttoria e sulla base di una motivazione che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti nel caso concreto, di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni anche alla luce delle sopravvenienze indicate nella nota da ultimo depositata.

La particolare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

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