TAR Milano, sez. II, sentenza 2015-11-11, n. 201502368

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2015-11-11, n. 201502368
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201502368
Data del deposito : 11 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00087/2014 REG.RIC.

N. 02368/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00087/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2014, proposto da:
C S, rappresentata e difesa dagli avv.ti F A e L T, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Gaetano Donizetti, 47;

contro

Comune di Pavia, rappresentato e difeso dall'avv. G F F, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, Via Larga, 23;

nei confronti di

S M, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia n. 60 del 20.12.2012 di adozione del Piano di Governo del Territorio e degli ivi richiamati atti e elaborati di Piano, nella parte in cui:

- in accoglimento dell’emendamento n. 8 ha stralciato la Scheda Campari PDCS_05 preadozione dell’allegato C al Piano delle Regole;
- comunque nella parte in cui ha inserito il sedime distinto al Catasto Terreni del Comune di Pavia sezione B foglio 17 mappale 2349 (Viale Campari angolo Via Spelta) tra le aree di pregio ambientale;

della deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia n. 33 del 15.7.2013 di approvazione del Piano di Governo del Territorio e degli ivi richiamati Atti e Elaborati di Piano di cui è stato dato avviso di deposito e pubblicazione sul BURL della Regione Lombardia n. 49 del 4.12.2013, nella parte in cui:

- ha respinto l’osservazione n. 259 presentata dalla ricorrente;
- comunque nella parte in cui ha inserito il sedime di cui sopra tra le aree di pregio ambientale;

di ogni atto e provvedimento presupposto, consequenziale o altrimenti connesso nella parte in cui limita l’utilizzazione edificatoria dell’area della ricorrente, riformando il previgente PRG.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pavia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2015 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società esponente è proprietaria in Comune di Pavia di un compendio immobiliare, sito fra Viale Campari e Via Spelta, avente destinazione ad area di concentrazione dell’edificato, secondo la previsione dell’abrogato strumento urbanistico generale del Comune, vale a dire il Piano Regolatore Generale (PRG).

Al momento dell’adozione del nuovo strumento urbanistico (Piano di Governo del Territorio o PGT, ai sensi della legge regionale della Lombardia n. 12/2005), era approvato un emendamento consiliare, che inseriva il fondo succitato all’interno di un Parco, disciplinato a sua volta dall’art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano delle Regole (PdR, vale a dire uno dei tre atti costituenti il PGT, ai sensi degli articoli 7 e 10 della citata LR 12/2005).

L’esponente presentava un’osservazione (n. 259) al Piano adottato, chiedendo che all’area fosse nuovamente attribuita capacità edificatoria, ma in sede di esame delle controdeduzioni ed approvazione finale del PGT, era confermata la destinazione a Parco prevista dal Piano adottato.

Contro le deliberazioni consiliari di adozione e approvazione del PGT era proposto il presente ricorso, affidato ad un solo ed assai articolato motivo, vale a dire:

1) eccesso di potere per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto assoluto di istruttoria e motivazionale, violazione del principio di affidamento del privato, disparità di trattamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, violazione della LR 12/2005 e in particolare degli articoli 4, 8, 9, 10, 13, 11 e 25, nonché della DGR 1681/2005, violazione del DLgs 267/2000 ed in particolare degli artt. 36 e seguenti e dei correlati atti regolamentari comunali, violazione del principio di proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione dell’art. 97 della Costituzione e degli articoli 41 e 42 della Costituzione per omessa considerazione del diritto al libero esplicarsi dell’attività economica.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 28.10.2015, la causa era discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Il compendio della ricorrente, sito fra Viale Campari e Via Spelta e identificato catastalmente al foglio 17 mappale 2349 del Catasto Terreni, aveva, in base al previgente PRG, destinazione ad area di concentrazione dell’edificato all’interno del sub Ambito A2 della scheda normativa 12S Vernavola.

Per l’attuazione del citato sub Ambito, era stipulata fra il Comune di Pavia e la società esponente, un’apposita convenzione in data 1° dicembre 2010 (cfr. il doc. 15 della ricorrente), con la quale la società cedeva gratuitamente una serie di aree per opere di urbanizzazione all’Amministrazione comunale, a fronte di interventi edilizi da realizzarsi all’interno del compendio.

Alla convenzione faceva seguito il rilascio dei titoli edilizi (permesso di costruire), sia per le opere di urbanizzazione sia per gli edifici residenziali (cfr. il doc. 16 della ricorrente).

L’area di cui al presente ricorso rappresenta sostanzialmente la residua parte non edificata della pregressa zona di concentrazione (cfr. per l’individuazione dell’area, le fotografie doc. 20 della ricorrente e doc. 6 del resistente, con l’annessa planimetria).

Nel corso dell’istruttoria finalizzata alla redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), l’area era in origine inserita nella scheda denominata “Campari PDCS_05”, con mantenimento della capacità edificatoria secondo l’art. 10 delle NTA del PdR (cfr. ancora il doc. 6 del resistente e anche il doc. 3 della ricorrente).

Tuttavia, nel corso della discussione in Consiglio Comunale finalizzata all’adozione del Piano, era presentato ed approvato l’emendamento n. 8 del consigliere R, con il quale la porzione immobiliare di cui è causa era inserita all’intero del Parco della Vernavola e Parco della Sora, soggetta all’art. 33 delle NTA e ciò al fine di (così testualmente) <<
preservare aree vergini libere da nuovi insediamenti >>
(cfr. ancora il doc. 6 del resistente e il doc. 2 della ricorrente).

La società presentava un’osservazione al Piano adottato (n. 259), con la quale si chiedeva l’assegnazione di capacità edificatoria al fondo, ma il Consiglio Comunale respingeva l’osservazione e confermava la destinazione a Parco (cfr. per il testo dell’osservazione e della controdeduzione, i documenti 9 e 10 della ricorrente e il doc. 4 del resistente).

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