TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-16, n. 202300843

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-16, n. 202300843
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300843
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2023

N. 00843/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00892/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 892 del 2010, proposto da DR LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Speranzoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via A. Costa, 20/E;



contro

U.T.G. - Prefettura di Verona, A.N.A.S. Roma, Commissione Provinciale per la Determinazione dell'Indennita' di Esproprio di Verona, non costituiti in giudizio;
A.N.A.S. S.p.A., Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;



per l'annullamento

del decreto 30. 1.2009 n. 15066/2009 di prot. (n. 8619/2003 Serv. IV di Proc. del Prefetto della Prefettura di Verona Ufficio Territoriale del Governo - notificato il 20.3.2010 - con il quale è stata pronunciata l'espropriazione dell'immobile [letteralmente] "C.T. Foglio 70 mapp. 211 (ex 1), seminativo irriguo, mq. 4235", di proprietà del ricorrente e di LA CC, verso l'indennità definitiva d'esproprio di € 73.224,01, "per i lavori di completamento per la costruzione della variante di Isola della Scala 2° lotto 1° stralcio dal Km. 0+000 al Km. 3+774,9";

di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi - per quanto possa occorrere ed in parte qua - (1) la disposizione 28.2.2003 n. 17996/3729 con la quale la Direzione Generale dell'ANAS s.p.a. ha approvato i lavori lungo la S.S. n. 12 "dell'Abetone e del Brennero" di completamento per la costruzione della Variante di Isola della Scala 2° lotto - 1° stralcio dal Km. 0+000 al Km. 3+774,9, implicante la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità ai sensi della legge 3.1.78 n. 1 e della legge 25.6.1865 n. 2359; (2) le disposizioni 28.1.2008 n. 14273 e 30.1.2009 n. 13945, con le quali sono stati prorogati i termini per le espropriazioni da ultimarsi entro il 3.2.2010; (3) il provvedimento prefettizio 6.4.2004 n. 15260/2003 con il quale l'ANAS s.p.a. è stata autorizzata ad occupare d'urgenza, fino al limite di cinque anni, i beni immobili siti nel Comune di Isola della Scala occorrenti per la realizzazione dei suddetti lavori; (4) l'ordinanza prefettizia 16.8.2005 n. 7659/2005 di esecutorietà del piano particolareggiato dei suddetti lavori; (5) la determinazione senza data n. 675 di prot. della Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità di esproprio di Verona, con la quale è stata determinata l'indennità definitiva di espropriazione del terreno di proprietà del ricorrente, nonché

Per l'accertamento

- del diritto del ricorrente all'integrale risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi a causa e in conseguenza dell'illegittima procedura di espropriazione e dell'impugnato decreto di espropriazione, con

Condanna

della Prefettura di Verona Ufficio Territoriale del Governo di Verona, in persona del Prefetto pro tempore, a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento del danno la complessiva somma di € 1.003.750,00 ovvero, in subordine, la somma diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o che si riterrà di giustizia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.A. e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, notificato il 10 maggio 2010 e depositato il successivo 20 maggio, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati e in particolare, il decreto con il quale è stata pronunciata l'espropriazione dell'immobile - C.T. Foglio 70 mapp. 211, seminativo irriguo, mq 4235 - di proprietà della stessa, per i lavori di completamento per la costruzione della variante di Isola della Scala 2° lotto 1° stralcio dal Km 0+000 al Km 3+774,9 verso l'indennità d'esproprio di € 73.224,01.

Avverso il decreto di esproprio ha dedotto i seguenti motivi:

1) Violazione di legge (mancata e/o falsa applicazione dell'art. 137 comma 1 c.p.c., richiamato dall'art. 23 comma 1, lett. g del DPR 327/2001, nullità della notificazione del decreto impugnato e conseguente nullità e/o inidoneità e/o inefficacia del decreto stesso a realizzare la disposta espropriazione).

Con il primo motivo, il ricorrente asserisce la nullità della notificazione in quanto richiesta da un soggetto privato (la Oberosler Cav. Pietro s.p.a.) ritenendo, invece, che la

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