TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-10, n. 202306183
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Testo completo
Pubblicato il 10/11/2023
N. 06183/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03930/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 3930 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. – Prefettura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l’annullamento:
- 1) del Provvedimento del Prefetto della Provincia di Caserta Cat.-OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-^ prot.-OMISSIS-;
- 2) del verbale del Gruppo Interforze del -OMISSIS-, conosciuto nell’esistenza ma non nel contenuto, in cui si è proposta l’emissione di provvedimento interdittivo antimafia, nei confronti della società ricorrente;
- 3) della nota della Direzione Investigativa Antimafia Napoli, n. -OMISSIS-, conosciuta nell’esistenza ma non nel contenuto;
- 4) della nota della Questura di Caserta CAT.-OMISSIS-/2/-OMISSIS-/-OMISSIS- Sez. -OMISSIS-, di cui si conosce l’esistenza ma non il contenuto;
- 5) delle note della Legione Carabinieri Campania – Comando Provinciale di Caserta, n. -OMISSIS-di prot. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-di prot. P del -OMISSIS-, di cui si conosce l’esistenza ma non il contenuto;
- 6) delle note del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta, n. -OMISSIS- e -OMISSIS-, di cui si conosce l'esistenza ma non il contenuto;
- 7) di tutti gli atti presupposti del procedimento informativo, tra cui i verbali del G.I.A. e di tutti gli accertamenti di P.S., atti non conosciuti dal ricorrente e posti a presupposto logico – giuridico della suddetta nota prefettizia;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 26 ottobre 2023, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La società ricorrente, di cui è legale rappresentate -OMISSIS-, svolge attività nel campo dell’edilizia e degli appalti pubblici, legati a tale settore.
In data 6.09.2016, la Provincia di Caserta formulò, riguardo alla ricorrente, richiesta di informazione antimafia (prot. -OMISSIS-). All’esito della relativa istruttoria, a distanza di quattro anni dalla richiesta e in assenza di qualsiasi contraddittorio, il Prefetto di Caserta ha emesso, anche sulla scorta delle note delle Forze di Polizia, facenti parte del GIA, il provvedimento cat.-OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-° prot.-OMISSIS-del -OMISSIS-, secondo cui, nei confronti della-OMISSIS- sussistono le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6, d. lgs. 159/11.
Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso innanzi a questo Tribunale, notificato alle Amministrazioni resistenti in data 28.10.2020 e depositato in data 1.11.2020.
Il ricorso contiene istanza istruttoria, al fine dell’acquisizione della documentazione, menzionata nella nota prefettizia impugnata ma non conosciuta alla ricorrente.
Contestualmente al ricorso, parte ricorrente deposita istanza di esibizione di atti o documenti, con cui chiede di ordinare alle amministrazioni intimate, ex art 63 comma 5 c.p.a., il deposito dei summenzionati atti.
Con ordinanza presidenziale -OMISSIS-, in accoglimento della citata istanza istruttoria, si ordina alla Prefettura – UTG di depositare, entro venti giorni, gli atti richiesti.
Conseguentemente, in data 5.11.2020, la Prefettura di Caserta trasmette, in copia, gli atti de quibus.
In data 7.09.2023 l’Avvocatura, costituitasi in giudizio con atto di stile il 3.11.2019, ha depositato memoria difensiva, argomentando nel senso dell’infondatezza del ricorso.
Ciò posto, s’osserva che il provvedimento interdittivo oggetto del presente ricorso è stato adottato sulla scorta dell’attività info-investigativa condotta dalle FF. OO. interessate, all’esito della quale emergevano le seguenti circostanze, circa il socio di maggioranza (70% delle quote: il restante 30% è intestato alla moglie), nonché amministratore unico, -OMISSIS-:
- è cognato di -OMISSIS-, cugino di primo grado di -OMISSIS--OMISSIS-, detto “o sceriff”, braccio destro di -OMISSIS--OMISSIS-;
- è stato indagato nell’ambito dei procedimenti penali n.-OMISSIS- e n. -OMISSIS- del GIP presso il Tribunale di Napoli, tra gli altri, per il reato di cui all’art 416 bis c.p.;
- in esecuzione della O.C.C. n. -OMISSIS- del GIP di Napoli, in data 18.01.2017, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari;
- è stato indicato dal collaboratore di giustizia -OMISSIS- quale imprenditore spesso favorito dalla fazione facente capo a -OMISSIS-, dell’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata “clan dei casalesi”;
- nella sentenza -OMISSIS- del GIP presso il Tribunale di Napoli, nonostante l’avvenuta assoluzione, viene descritto come “faccendiere, capace di fare da cerniera tra politici ed imprenditori interessati ad incarichi e commesse e disposto anche a condotte sfocianti nell’illegalità”;
- nella medesima sentenza, viene indicato quale soggetto avente “ambigui rapporti” con altri sodali nel p. p. istaurato a suo carico, tra cui il -OMISSIS- del comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-, e -OMISSIS-, ex consigliere del comune di -OMISSIS-, entrambi rinviati a giudizio per reati, aggravati dal metodo mafioso.
Specificamente, il Gruppo Ispettivo Antimafia, come da verbale del 9.07.2020, proponeva l’emissione di un provvedimento interdittivo, rilevando, in ordine alla società-OMISSIS-, quanto segue:
- -OMISSIS--OMISSIS-, socio al 70% ed amministratore unico della società in esame, sebbene risulti incensurato e senza carichi pendenti, è stato in passato indagato nell’ambito del procedimento penale -OMISSIS- pendente presso la DDA della Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, per il quale, in data 18.01.2017, in esecuzione dell’O.C.C. n. -OMISSIS- GIP Napoli, veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per il delitto ex artt. 416 c.p., 61 n. 9 c.p., 7 l. 203/91;
- sul suo conto erano stati raccolti indizi, scaturenti da attività tecniche e dalle intercettazioni del collaboratore di giustizia -OMISSIS- -OMISSIS-, che lo indicava quale imprenditore spesso favorito dalla fazione del clan dei casalesi facente capo ad -OMISSIS- -OMISSIS-; dalla lettura dell’O.C.C. dell’8 gennaio 2016 emerge che il -OMISSIS-avrebbe commesso i reati contestatigli partecipando all’associazione a delinquere promossa, diretta ed organizzata dal -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) e dall’ex consigliere del Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-), entrambi rinviati a giudizio nel procedimento -OMISSIS- PM Napoli;
- benché il predetto provvedimento sia stato definito dal Tribunale di Napoli per il solo -OMISSIS-con sentenza di assoluzione (irrevocabile il 15.11.2019) per non aver commesso il fatto, il Gruppo ritiene comunque che rilevano ai fini antimafia le frequentazioni certificate nelle intercettazioni e nelle dichiarazioni dei collaboratori tra il citato -OMISSIS-e personaggi intranei al meccanismo della criminalità organizzata.
Il ricorso, da un lato, censura in toto il provvedimento interdittivo e, dall’altro, nel sottolineare l’assenza del contraddittorio procedimentale, sollecita il Tribunale a