TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-02-28, n. 201100128
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N. 00128/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00187/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 1997, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Camera di Commercio I.A.A. di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. E P, con domicilio eletto presso Avv. E P in Ancona, corso Garibaldi, 124;
per l'annullamento
della deliberazione 31.10.1996 n. 343 della Giunta della Camera di Commercio, industria e artigianato di Ancona relativa a volturazione condizionata di licenza di pianificazione.
-della delibera 21.12.1995 n. 394 della predetta giunta camerale.
-del pare espresso il 20.6.1996 dalla commissione consultiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Camera di Commercio I.A.A. di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria del 21.12.2010, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso depositato il 19.2.1997 la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe.
La Camera di Commercio di Ancona si è costituita, resistendo al ricorso.
Con memoria depositata il 21.12.2010 il procuratore della ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo alla questione, chiedendo che il ricorso venga dichiarato improcedibile. Ha altresì dichiarato che con la Camera di Commercio di Ancona sarebbero intercorse intese per la compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 10.2.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato che non è fornita prova della presenza della piena soddisfazione alla pretesa sostanziale azionata dall'interessato in giudizio, propria della cessata materia per contendere ex art. 34.c.5 del dlgs 104/2010, alla luce della chiara volontà della ricorrente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 c.1 lett. c del medesimo dlgs.
Le spese possono essere compensate, in considerazioni delle dichiarazioni del ricorrente e dell’assenza di opposizione alla compensazione da parte dell’Amministrazione.