TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-06-21, n. 202100457
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Testo completo
Pubblicato il 21/06/2021
N. 00457/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2020, proposto da
A M, rappresentata e difesa dall'avvocato T C, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;
contro
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ordine dei Medici di Potenza non costituito in giudizio;
nei confronti
C B non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n.13AP.2019/D.00691 del 12/12/2019, notificata il 18/12/2019, con la quale è stata disposta l’espulsione dal corso di formazione specifica in medicina generale 2016/2019 della ricorrente ed annullata l’idoneità conseguita a seguito della partecipazione agli esami finali in data 25/11/2019, nonché disposto di procedere al recupero delle somme erogate a titolo di borsa di studio;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e relativi, ivi compresa la nota dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza del 07/02/2020, comunicata lo 08/02/2020, con la quale è stata richiesta alla ricorrente la restituzione della somma di euro 28.839,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 26/2/2020, la dott.ssa Mollica Anita ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento della Regione Basilicata, n. 13/AP.2019/D.00691 del 12/12/2019, che ha disposto la sua espulsione dal “ Corso di formazione specifica in medicina generale 2016/2019 ” e la caducazione dell’idoneità conseguita, nonché il pedissequo provvedimento dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Potenza, del 7/2/2020, che le ha intimato la restituzione in unica soluzione della somme percepite a titolo di borsa di studio per la frequenza di detto Corso.
1.1. Emerge in fatto quanto segue:
- con delibera di Giunta regionale n. 242/16 è stato approvato il bando di concorso per la partecipazione al “ Corso di formazione specifica in medicina generale 2016/2019 ” della Regione Basilicata;
- la ricorrente ha presentato domanda per l’ammissione al Corso, collocandosi in posizione utile con diritto alla corresponsione di una borsa di studio. A tal fine, in data 23/11/2016, ha sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestando “ che allo stato attuale non esiste nei suoi confronti alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 11 del DM Salute 07.03.2006, ai fini della frequenza al corso (rapporti di dipendenza pubblici o privati, rapporti convenzionali o di consulenza anche di carattere temporaneo con amministrazioni ed enti pubblici o privati, iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o di dottorato di ricerca) ”, impegnandosi altresì, con le medesime formalità, a “ rinunciare al corso medesimo nel caso dovesse insorgere una delle citate incompatibilità ” e a “ non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio o altri analoghi assegni o sovvenzioni ”;
- in data 15/10/2019, l’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Potenza ha tramesso alla Regione Basilicata l’esito delle verifiche effettuate nei riguardi dei fruitori della borsa di studio in evidenza, evidenziando, per quanto d’interesse, l’esistenza di un contratto a tempo determinato stipulato tra la ricorrente e l’INPS, decorrente dal 4/7/2019 al 17/9/2019;
- la Regione ha, dunque, avviato il procedimento per l’espulsione della ricorrente dal Corso di formazione per violazione dell’obbligo sancito dall’art. 11 del D.M. 7/3/2006 e dell’art. 24 del D.lgs. n. 368/1999, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 11 del citato D.M., concludendolo con la determinazione impugnata;
- detta determinazione è stata così motivata:
“ Si è verificata una palese violazione dell'art. 11 del Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale" il quale prevede che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. Conseguentemente, è inibito al medico in formazione l'esercizio di attività libero professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario