TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2017-09-14, n. 201700155

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2017-09-14, n. 201700155
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201700155
Data del deposito : 14 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/09/2017

N. 00498/2017 REG.RIC.

N. 00155/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00498/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 498 del 2017, proposto da:

Gastronomia -OMISSIS- -OMISSIS- Srl in persona del legale rappr.te pro-tempore nonché la sig.ra M C, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati N C e M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N C in Reggio Calabria, via Possidonea 46/B;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Sant'Anna

II

Tr Pal Cedir;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento ex art. 91 Dlgs 159/2011 (prot. n. 0089658) emesso in data 25 luglio 2017 dalla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo;

- dell’ordinanza n. 684 del 25 luglio 2017 (Prot. 118756) emessa dal Comune di Reggio Calabria - Sportello Unico Attività Produttive con la quale è stata disposta la revoca dei provvedimenti autorizzativi, tutti in possesso della Società ricorrente e relativi alla struttura ;

- le risultanze istruttorie contenute nella Nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria n. 0327767/1-6 “P” del 19.06.2017;
nella Nota della Questura di Reggio Calabria datata 07.07.2017, nella nota della Questura di Reggio Calabria CAt. Q2.2/17/C.A. datata 22.07.2017;

- avverso, altresì, ogni atto pregresso, collegato e/o presupposto in quanto diretto ad impedire alla società odierna ricorrente di svolgere attività di somministrazione, alimenti e bevande presso l’esercizio commerciale di proprietà della stessa sito in Corso V. Emanuele nn. 65/67 - Angolo Due Settembre;

NONCHE’ PER IL RICONOSCIMENTO

in via incidentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116, codice del processo amministrativo, del diritto di accesso a tutta la documentazione posta a base della nota prefettizia antimafia impugnata, già oggetto di formale istanza di accesso inoltrata il 26 luglio 2017 dalla società ricorrente, e segnatamente a quella per la quale la Prefettura di Reggio Calabria ritiene possa rientrare tra le fattispecie di cui all'art. 3 del D.M. 10 maggio 1994 n. 415, coordinato con il D.M. 17 novembre 1997 n. 508.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il provvedimento interdittivo si fonda su di un quadro indiziario tale da fondare il pericolo di “ contagio criminale ” secondo il criterio del “ più probabile che non ”, alla stregua di quanto univocamente ritenuto dalla giurisprudenza recente del Consiglio di Stato nonché di questo TAR;

Valutati invero i contatti e i collegamenti eloquenti che sussistono tra gli istanti e la società “-OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- &
C. srl”, già destinataria di misura antimafia;

Considerato dunque di dover rigettare la domanda cautelare per insussistenza del fumus e di compensare tra le parti le spese della fase in presenza delle condizioni di legge;

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