TAR Bari, sez. I, sentenza breve 2022-03-30, n. 202200460

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza breve 2022-03-30, n. 202200460
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200460
Data del deposito : 30 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2022

N. 00460/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00275/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, Francesco Zaca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M P in Bari, via Camillo Rosalba n.47/Z;

contro

Comune di Cerignola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Autorità Nazionale Anticorruzione, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

− della nota prot. -OMISSIS-del 9.12.2021, a firma del Segretario Generale del Comune di Cerignola, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’ente civico, avente ad oggetto: “conferimento incarico dirigenziale di responsabile settore Sicurezza decreto prot. n. -OMISSIS- del 30.6.2021. Dichiarazione di nullità ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 39/2013”, e della nota prot. -OMISSIS-del 10.11.2021 dello stesso RPCT di contestazione della causa di inconferibilità ex art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013;

− della delibera -OMISSIS- del 24.12.2021 della Giunta del Comune di Cerignola, con cui si dà indirizzo all’UPD di valutare l’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione dal servizio del ricorrente;

− della delibera-OMISSIS-del 27.10.2021 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), conosciuta dal ricorrente in data 10.11.2021, e, ove occorra, della delibera -OMISSIS-del 18.12.2019 dell’ANAC, nella parte in cui viene integrata dalla citata delibera -OMISSIS-;

− di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso a quelli sopra richiamati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23.3.2022 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Come puntualmente premesso in fatto dal Tar Lazio- Roma, con ordinanza declinatoria di competenza -OMISSIS-, con sentenza -OMISSIS-il Tribunale di Frosinone ha condannato l’odierno ricorrente, dirigente presso il Comune di Cerignola, per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di più delitti contro la pubblica amministrazione e, in particolare, delitti di cui agli artt. 353, 353-bis, 318, 319, 321 c.p., a tre anni di reclusione con interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni, dichiarando contestualmente «il non doversi procedere» nei confronti dello stesso imputato in relazione ad alcuni reati scopo (tra cui quello di corruzione) per intervenuta prescrizione degli stessi.

A seguito di tale pronuncia e dell’intervenuto parere dell’ANAC (per la puntuale indicazione delle interlocuzioni con l’Autorità e delle determinazioni dell’Ente nelle more intervenute si rinvia alla predetta ordinanza che ripercorre puntualmente gli eventi in fatto), il Segretario Generale del Comune di Cerignola, con atto del 9.12.2021, -OMISSIS-, gravato in questa sede – adottato a seguito della necessaria istruttoria e previo contraddittorio con l’interessato –ha, quindi, dichiarato la

nullità, ai sensi dell’art. 17, d.lgs. n. 39/2013, dell’atto di «Conferimento incarico dirigenziale di responsabile settore Sicurezza» adottato dal Comune con decreto 30.6.2021, n. -OMISSIS-.

Gravato tale atto e quelli connessi in epigrafe indicati, all’udienza cautelare del 23.3.2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sottoposizione alle parti, ex art. 73 cpa, di possibili profili di difetto di giurisdizione, per come evidenziati anche nell’ordinanza già citata -OMISSIS-.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sul punto la Sezione condivide l’orientamento, puntualmente riportato dalla predetta pronuncia, secondo cui “le causali degli atti di decadenza presuppongono non già l’esercizio di poteri autoritativi discrezionali da parte dell’Amministrazione, ma l’esercizio di un potere basato sull'accertamento di specifici inadempimenti o di fatti specifici, rispetto ai quali la posizione dell'interessato non è certamente qualificabile come interesse legittimo, quanto piuttosto come un vero e proprio diritto soggettivo alla conservazione dell'incarico. In altri termini, gli atti di decadenza in questione non possono considerarsi espressione di poteri pubblicistici riguardanti la copertura di un ufficio pubblico, rispetto ai quali la correlata posizione del privato è di interesse legittimo, come ha affermato il Consiglio di Stato. Essi sono stati emanati dall'Amministrazione, in applicazione di norme di legge, il primo sulla scorta della responsabilità fatta gravare sull’ente dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in merito al rispetto delle norme sull'incompatibilità etc. e il secondo per il fatto estrinseco rappresentato dall'intervenuto termine di scadenza dell'incarico;
pertanto con essi non è stata esercitata alcuna discrezionalità amministrativa” (Cass. Civ., SS.UU., n. 1869/2020).

Inoltre, condivisibile è anche l’assimilazione tra gli atti di decadenza (quale quello in questa sede gravato) e quelli di revoca (od anche conferimento) degli incarichi dirigenziali, per i quali l’amministrazione non esercita potestà pubblicistiche in posizione di supremazia speciale, ma attua poteri datoriali di gestione paritetica del rapporto di lavoro, rientranti nella giurisdizione del G.O., in quanto per essi non sussiste, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n.165/2001, la speciale (e residuale) ipotesi di giurisdizione amministrativa.

Sulla scorta di tali argomenti, va declinata la giurisdizione di questo Giudice in favore di quello ordinario, dinanzi al quale il ricorso andrà riassunto nei termini di legge.

Le spese derogano alla soccombenza in ragione dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci sul punto.

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