TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-06-30, n. 202102145
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Pubblicato il 30/06/2021
N. 02145/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2021, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato S C M, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in S. Agata Militello, via San Giuseppe n. 51 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
avverso il diniego tacito di accesso
sull’istanza ex artt. 22 e ss. della Legge 241/90 del -OMISSIS-,
nonché per la declaratoria del diritto d’accesso dell’istante agli atti e documenti richiesti e per il conseguente ordine alla resistente di esibizione dei documenti richiesti con facoltà per il ricorrente di estrarne copia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021 - tenutasi da remoto - il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte ricorrente espone che in data 2 dicembre 2020 il sig. -OMISSIS-(amministratore di entrambe le società ricorrenti) ha avuto occasionale conoscenza delle note prot. -OMISSIS-con le quali la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali -OMISSIS- - in riguardo a quanto avrebbe “esposto” il sig. -OMISSIS-- intenderebbe dire illegittime le concessioni edilizie rilasciate alle società ricorrenti dal Comune-OMISSIS-e che le costruzioni così assentite, ultimate ed abitate da più di qualche lustro, avrebbero realizzato gli illeciti di cui ex artt. 142 e 146, con conseguente applicazione dell’art. 181 D.Lgs. n. 42/2004.
Aggiunge la parte ricorrente di aver chiesto inter alios - con istanza di accesso inviata tramite PEC il-OMISSIS-- al fine di tutelare la propria posizione, alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali -OMISSIS- di rilasciare copia degli esposti e delle diffide a firma o nell’interesse del sig. -OMISSIS-e degli accertamenti istruttori compiuti in occasione o a margine di quegli esposti.
Essendo rimasta inevasa detta richiesta, con ricorso notificato in data 8 febbraio 2021 alla parte resistente, spedito per la notifica in data 8 febbraio 2021 alla parte controinteressata, e depositato in data 23 febbraio 2021, la parte ricorrente ha proposto le domande in epigrafe.
1.1. Si sono costituiti in giudizio con atto di mero stile l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali -OMISSIS-.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In sintesi, la parte ricorrente ha argomentato che, ferma la facoltà dell’interessato di scegliere se inserire la actio ad exhibendum in un processo pendente o promuoverla in separato giudizio, nel caso in esame è stata scelta la seconda soluzione.
In tale ottica, ha aggiunto la parte ricorrente, è stato rilevato che il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita;così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione, ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre.
Inoltre, l'accesso ai documenti va consentito anche quando la relativa istanza è preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio, senza che sia possibile operare alcun apprezzamento in ordine alla ammissibilità ovvero alla fondatezza della domanda o della censura che sia stata proposta o che si intenda proporre, la cui valutazione spetta soltanto al giudice chiamato a decidere.
L'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la ricevibilità, l'ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente.
La parte ricorrente ha altresì argomentato che l’esercizio del suddetto diritto può essere compresso esclusivamente nelle ipotesi indicate dal legislatore, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 24 della L. n. 241/1990;difatti, il diniego tacito formatosi con il decorso di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza deve ritenersi illegittimo per violazione dell’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, ai sensi del quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, senza che da parte dell’Amministrazione possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l’interessato intenda intraprendere.
Sotto tale profilo è sufficiente che l’istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse che ricolleghi comunque la domanda d’accesso ai documenti richiesti.
L'accesso c.d. defensionale ai documenti amministrativi, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell'ambito di un procedimento amministrativo, riceve protezione preminente dall'ordinamento, atteso che, per espressa previsione normativa, prevale su eventuali interessi contrapposti (in particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili);l’accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale.
Nella fattispecie in esame, ha argomentato la parte ricorrente, la copia degli esposti e delle diffide a firma o nell’interesse del sig. -OMISSIS-e la copia degli accertamenti istruttori compiuti in occasione o a margine di quegli esposti sono atti necessari al fine di tutelare la posizione delle stesse società esponenti, stante quanto affermato dall’Ente resistente nelle note de quo , ove ritiene responsabili ex artt. 142 e 146, con conseguente applicazione dell’art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004, le ditte titolari delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune-OMISSIS-.
In conclusione, la parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale adito voglia, in accoglimento del ricorso, previo annullamento dell’illegittimo diniego sull’istanza di accesso, ordinare all’Ente resistente l’esibizione in favore della -OMISSIS- il rilascio di copia, degli atti e dei documenti indicati in narrativa, oltre a condannare lo stesso Ente resistente al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore antistatario.