TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-03-14, n. 202400758

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-03-14, n. 202400758
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400758
Data del deposito : 14 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2024

N. 00758/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01070/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2020, proposto da
G B, rappresentato e difeso dagli avvocati C C e P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. P Z in Milano, via Cerva, 1;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C, A M, A M A, A M P, M L B ed E M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici legali dell’Ente in Milano, via della Guastalla, 6;

nei confronti

Ecliss Milano S.r.l., non costituita in giudizio;

per l’accertamento del diritto al risarcimento ex art. 30 del c.p.a.

dei danni derivanti dall’adozione del provvedimento del 20.10.2017 WF. 27345/2016 – PG 636865/2016, con il quale è stato annullato il permesso di costruire n. 113 del 14.6.2017 e dell’ordine di demolizione delle opere eseguite, nonché dei provvedimenti connessi e consequenziali, tra cui, in particolare, il rapporto relativo al sopralluogo effettuato da un tecnico comunale in data 14.9.2017, PG. 399949/17 - wf.26558/17 (provvedimenti annullati con sentenza n. 1168/2019 del T.A.R. Lombardia - Milano, depositata in cancelleria il 23.5.2019).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il sig. G B, odierno ricorrente, è titolare del diritto di usufrutto sull’immobile situato a Milano in Ripa di Porta Ticinese n. 73, al medesimo trasferito per atto del 2.12.2016 dal sig. Francesco B.



1.1. A quest’ultimo era stato rilasciato dal Comune di Milano il permesso di costruire n. 113 del 14.6.2017 per la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma, senza incremento di s.l.p., dell’unità immobiliare in questione. In particolare, come evidenziato nei disegni e nella documentazione fotografica, il permesso aveva autorizzato la traslazione della s.l.p. esistente, sulla copertura piana dell’edificio di proprietà, creando così una falda, analoga a quella dell’edificio confinante, in aderenza allo stesso.

La società Ecliss Milano S.r.l. aveva segnalato con esposto al Comune di Milano che l’intervento in questione avrebbe chiuso due finestre al primo piano dell’immobile confinante, chiedendo, per tale motivo, l’annullamento del permesso di costruire rilasciato al sig. B.

Il Comune, quindi, con provvedimento del 20.10.2017, ha annullato il permesso di costruire ed ha ordinato all’interessato la demolizione delle opere eseguite nell’immobile in questione.



1.2. Il provvedimento di annullamento del permesso di costruire è stato impugnato dall’odierno ricorrente con ricorso RG n. 3022/2017 ed è stato annullato con la sentenza n. 1168/2019 di questo Tribunale, pubblicata il 23.5.2019 e divenuta definitiva in data 23.12.2019, in quanto non impugnata dal Comune né dalla controinteressata Ecliss Milano S.r.l. e, pertanto, passata in giudicato.

La sentenza n. 1168/2019 ha accolto il ricorso sul presupposto che le “pareti finestrate” di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 fossero esclusivamente quelle qualificabili come vedute e che, pertanto, l’annullamento in autotutela del permesso di costruire era stato illegittimamente disposto in quanto “ la violazione della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate prevista dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 era stata ritenuta sussistente in mancanza dei presupposti per l’applicazione della suddetta normativa ”, trattandosi nella fattispecie di luci e non di vedute.



1.3. Il ricorrente, quindi, in questa sede agisce per chiedere, ex art. 30 c.p.a., l’accertamento del diritto – e la conseguente condanna del Comune - al risarcimento dei danni a suo dire derivanti dall’adozione del provvedimento del 20.10.2017, con il quale – come detto - era stato annullato il permesso di costruire n. 113/2017 ed intimata la demolizione delle opere.



1.3.1. A dire del ricorrente il provvedimento di annullamento in autotutela assunto dal Comune, poi annullato da questo T.A.R., avrebbe determinato un considerevole ritardo nelle opere di cantiere, pari a più di 20 mesi: in tale lasso di tempo il cantiere sarebbe rimasto fermo, seppure già allestito e con delle opere in atto.

Ciò avrebbe comportato un danno in termini di inutile esborso di denaro da parte del ricorrente per le spese di affitto delle attrezzature (ponteggio, recinzione e segnaletica di sicurezza, quadri elettrici, ecc., elencate nella fattura sub doc. 16 del ricorrente), per un totale di € 21.273,00, oltre ad IVA pari al 22%.

Inoltre, a dire del ricorrente, egli ha dovuto sostenere il costo per la posa in opera di copertura impermeabile sul pavimento del piano primo, il cui costo è dettagliato in € 3.740,00 nella fattura. Tale intervento si è reso necessario per evitare che la soletta del piano primo si deteriorasse in balia delle intemperie, con conseguenti e ulteriori voci di danno, non essendo stato possibile posare la copertura della casa a seguito dell’annullamento del permesso di costruire.

Il signor B, inoltre, data l’incertezza dei tempi del giudizio - considerato anche che ad esito della fase cautelare il Tribunale aveva sospeso l’efficacia del solo ordine di demolizione, lasciando inalterata l’efficacia dell’annullamento del permesso di costruire -, sostiene di aver dovuto acquistare una casa in cui vivere con la sua famiglia (moglie, figlia minore convivente e due figli maggiorenni in affidamento congiunto) e di avere corrisposto per l’acquisto di una casa a Corsico la somma di € 404.400,00, ricorrendo ad un mutuo per la somma di € 263.778,00 con piano di ammortamento che prevedeva interessi pari ad € 81.456,37.

Secondo la prospettazione attorea sussistono nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi dell’illecito (oltre al danno-evento e al danno-conseguenza, il nesso di causalità e la colpa dell’Amministrazione), necessari per la condanna del Comune al risarcimento dei danni da essa lamentati.

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