TAR Catania, sez. IV, sentenza 2017-07-13, n. 201701788

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2017-07-13, n. 201701788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201701788
Data del deposito : 13 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2017

N. 01788/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03435/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3435 del 1997, proposto da:
A F, rappresentato e difeso dagli avvocati M R A e M L, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via Vecchia Ognina, 142/B;



contro

Azienda Unita' Sanitaria Locale n.8 di Siracusa, non costituita in giudizio;



per il risconoscimento

previa sospensiva,

del diritto alla corresponsione di differenze retributive per svolgimento mansioni superiori di Primario Ostetrico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il Dott. A F chiedeva la corresponsione delle retribuzione per mansioni dallo stesso svolte in qualità di Primario del reparto di Ostetricia presso il presidio ospedaliero “Trigona” della AUSL n. 8 di Siracusa con ricorso notificato il 05/07/1997 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 10/07/1997.

La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe veniva accolta con ordinanza n. 2303/1997, cui faceva seguito la (ulteriore) ordinanza n, 1760/1998 per garantire la osservanza del provvedimento indicato in precedenza, ed infine il dovuto adempimento dell’Amministrazione intimata ai suoi dettami così come rappresentato all’interno di memoria depositata in segreteria il 08/09/1998.

Con memoria depositata in segreteria il 20/02/2017 il ricorrente insisteva sulla sussistenza di un proprio interesse alla definizione del presente ricorso, in particolare affinchè fossero stabilizzati gli effetti dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione intimata nelle more per la soddisfazione delle proprie pretese economiche.

In data 23/03/2017 aveva luogo l’udienza pubblica fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, nel corso della quale tuttavia il Collegio rilevava d’ufficio motivi di perplessità in ordine alla mancata evocazione in giudizio (anche) della Regione Siciliana – e/o delle gestioni stralcio appositamente costituite per la estinzioni delle passività delle successivamente poste in liquidazione UU.SS.LL. -, in relazione a periodi di svolgimento delle mansioni superiori anteriori all’inizio del succedere alle stesse delle AA.UU.SS.LL. nello svolgimento di attività sanitaria pubblica in Sicilia. Di conseguenza il Collegio dava termini alle parti per la presentazione di memorie sul punto, rinviando per l’esame del ricorso alla successiva udienza pubblica

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi