TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202301348

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202301348
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301348
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 01348/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01189/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dal CENTRO DI FISIOTERAPIA SPAZIO VITALE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento per la pianificazione strategica, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo in via Valerio Villareale n. 6, è per legge domiciliato;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento sull’istanza di accreditamento istituzionale e di adozione del piano di ricognizione dei bisogni ex art. 8 quater, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992;

- per l’annullamento della nota del 22 aprile 2021;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- della nota dell’8 settembre 2021 e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;

per la condanna

della Regione Siciliana -Assessorato della Salute -Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – Serv. 8 “programmazione territoriale” a provvedere alla emanazione di un provvedimento espresso e motivato sulla domanda di accreditamento di cui alla richiesta di accreditamento ex articolo 25 avanzata dal ricorrente in data 04.02.2021.


Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento per la pianificazione strategica, e viste la memoria e la documentazione depositate;

Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza collegiale n. 2758 pubblicata in data 11 ottobre 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il consigliere Maria Cappellano, e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

A. – Con il ricorso introduttivo in esame, notificato il 18 giugno 2021 e depositato il 24 giugno, l’odierna istante ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall’intimato Assessorato regionale della Salute sull’istanza di accreditamento istituzionale, nonché sull’adozione del piano di ricognizione dei bisogni ex art. 8 quater , co. 8, del d.lgs. n. 502/1992;
ha, altresì, chiesto l’annullamento degli atti asseritamente soprassessori adottati dall’Assessorato.

Espone in punto di fatto:

- di essere stata autorizzata dall’A.S.P. di Palermo, con atto del 30 luglio 2010, all’esercizio di un presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale;

- di avere inoltrato in data 13 marzo 2012 all’intimato Assessorato la richiesta di accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 25 della l. n. 833/1978, senza ottenere alcun riscontro;
di avere inviato una nuova richiesta di accreditamento in data 6 marzo 2017, alla quale l’Assessorato ha fornito riscontro con nota del 6 aprile 2017, comunicando che non avrebbero potuto essere concessi nuovi accreditamenti senza il previo provvedimento di ricognizione e determinazione del fabbisogno ai sensi dell’art. 8 quater , co. 8, del d. lgs. n. 502/1992;

- di avere reiterato la richiesta di accreditamento in data 6 settembre 2019, con riscontro negativo da parte dell’Assessorato con nota del 15 gennaio 2020;

- di avere ripresentato la domanda di accreditamento in data 4 febbraio 2021, ottenendo nuovamente un riscontro negativo basato sia sulla mancata definizione della programmazione regionale relativamente alla branca in interesse;
sia, sulla necessità della disponibilità di risorse finanziarie.

La ricorrente si duole di tale esito deducendo l’articolata censura di VIOLAZIONE DI LEGGE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’

ARTICOLO

1, C. 796, LETT. U LEGGE N. 296 DEL 2006,

ARTICOLO

8 QUATER DEL D.LGS 30

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