TAR Bologna, sez. II, ordinanza cautelare 2020-01-17, n. 202000016
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Pubblicato il 17/01/2020
N. 00016/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00948/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2019, proposto da
Società Europa Snc di Barillari Gino e C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Comacchio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Regione Emilia Romagna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
provvedimento del 29.10.2019 II° sollecito di pagamento canoni demaniali 2018 e 2019 del Comune di Comacchio nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti connessi e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Comacchio e dell’Agenzia del Demanio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che parte ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, gli atti indicati in epigrafe con i quali è stato rideterminato a carico della Società Europa, gestore di stabilimento balneare – ristorante in Porto Garibaldi, il canone demaniale per le annualità 2018 e 2019;
- ritenuta l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, difettando il necessario periculum in mora, tenuto conto del contenuto meramente economico degli atti impugnati e dell’ammontare non elevato delle somme in discussione, peraltro senza che parte ricorrente abbia dimostrato la concreta incidenza delle stesse rispetto alla propria condizione patrimoniale o argomentato in maniera esaustiva circa il pregiudizio grave ed irreparabile asseritamente derivante dalla mancata sospensione degli atti impugnati;
- ritenuto che le spese di questa fase debbano seguire la soccombenza, liquidate come in dispositivo;