TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-10-29, n. 201800567

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-10-29, n. 201800567
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201800567
Data del deposito : 29 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2018

N. 00567/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00290/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2011, proposto da:
I C, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso lo studio T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;

contro

Comune di Assisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato T M, con domicilio eletto presso lo studio Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo S.n.c.;

per l'annullamento

parziale della deliberazione n. 57/11-nuovo piano regolatore generale del Comune di Assisi- parte strutturale, limitatamente alla parte che ha provveduto in merito alle osservazioni presentate dalla ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Assisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2018 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Col ricorso in esame la sig. I C ha impugnato la deliberazione dagli estremi in epigrafi specificati, domandone l’annullamento nella parte in cui ha negativamente esaminato le osservazioni. da essa proposte. A sostegno dell’impugnativa sono stati posti motivi riassumibili come segue:

-carenza di motivazione in ordine alla decisione di respingere l’osservazione, non avendo il Comune operato alcun riferimento alla consistenza posizione e caratteristiche degli ambiti di riqualificazione invocati dalla ricorrente e comunque avendo trascurato la previsione del comma 4 dell’art.5.1.6. delle NTA, ove richiama l’art. 34 della legge regionale Umbria n.11/2005;

-eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché a fronte della reiezione dell’osservazione della ricorrente, la deliberazione ha ritenuto di accogliere l’osservazione di altro proprietario, nonostante il parere negativo della Commissione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Assisi, resistendo al ricorso e sviluppando in successiva memoria (2.8.2018) le proprie tesi difensive, che si intendono qui richiamate.

Alla pubblica udienza di smaltimento del 25 settembre 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La deliberazione con la quale il Consiglio comunale esamina e decide in merito alle osservazioni presentate costituiscono atti di natura collaborativa ed interna al procedimento di pianificazione urbanistica, i cui effetti vengono ad essere formalizzati e confermati solo attraverso la successiva deliberazione che successivamente interviene per adottare lo strumento urbanistico.

Quanto evidenziato non permette all’atto gravato di assumere un’ immediata portata lesiva delle posizioni proprietarie pur azionate, non risultando inoltre che successivamente sia stata impugnata la deliberazione di adozione del piano in argomento recante detto effetto.

In ogni caso, nel merito, deve essere aggiunto che non sussiste a carico dell’Amministrazione pianificante alcun particolare onere di adottare una stringente motivazione a sostegno del rigetto delle osservazioni esaminate (per il principio cfr.ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5189;

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