TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2023-10-02, n. 202305358

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2023-10-02, n. 202305358
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305358
Data del deposito : 2 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2023

N. 05358/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04897/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4897 del 2022, proposto da
Zeta Investimenti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M O, B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Marco D'Amico in Napoli, via Loggia dei Pisani, n. 13.

contro

Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Villa Literno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R F e A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, piazza della Repubblica n. 2;
Ministero Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11;
Comune di Villa Literno, non costituito in giudizio.

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e per il conseguente accertamento dell'obbligo a provvedere sulle seguenti istanze-diffide presentate dalla Società ricorrente:

- istanza del 12 gennaio 2021 di ammissione a massa passiva della gestione commissariale per il credito di complessivi € 1.515.653,77, oltre spese, definitivamente accertato con sentenza Trib. Napoli Nord, n. 30 del 2020;

- istanze-diffide del 22 giugno 2022 (doc. 2), dell'1.8.2022 (doc. 3) e del 21 settembre 2022 per l'avvio e il completamento dell'iter di accertamento e liquidazione del credito di Zeta investimenti e, in particolare: (a) per la rilevazione della massa passiva e per la ricognizione della massa attiva della gestione commissariale;
(b) per la adozione della determina recante criteri, priorità e percentuali di abbattimento inerenti alle transazioni ex art. 258 T.u.e.l.;
(c) per la trasmissione di proposta transattiva o comunque per la liquidazione delle somme dovute a Zeta Investimenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Interno e della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Villa Literno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società in epigrafe ha agito avverso l’inerzia serbata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Villa Literno sull’istanza di insinuazione al passivo del Comune di Villa Literno dichiarato in stato di dissesto per un credito maturato nei confronti dell’Amministrazione comunale per un appalto relativo ai “Lavori di ampliamento ed integrazione della rete idrica interna all'abitato di Villa Literno”.

Si sono costituiti il Ministero dell’Interno eccependo il proprio vizio di legittimazione passiva e la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Villa Literno che in data 1° settembre ha depositato la proposta di liquidazione.

Sia la convenuta Commissione che la ricorrente hanno quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e alla camera di consiglio del 27 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Tenuto conto che con il deposito della proposta di liquidazione la Commissione convenuta ha interrotto l’inerzia avverso la quale era stato proposto il ricorso introduttivo.

Al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del presente giudizio, salvo il rimborso del contributo unificato da porre a carico dell’intimata amministrazione locale.

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