TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2010-11-04, n. 201001290

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2010-11-04, n. 201001290
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201001290
Data del deposito : 4 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00341/1995 REG.RIC.

N. 01290/2010 REG.DEC.

N. 00341/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 341 del 1995, proposto da:
S V, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso G M Avv. in Reggio Calabria, via Aschenez, 182/B;

contro

Ministero dei Trasporti e della Navigazione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;

Capitaneria di Porto di Reggio Cal.;

avverso

l'Ordinanza-ingiunzione di sgombero n° 211/94 del 23/12/94, notificata al ricorrente il 9/1/95 con la quale è stato ingiunto di sgomberare entro 60 giorni dalla data di ricezione l'area demaniale marittima abusivamente occupata ed al ripristino dei luoghi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 1 aprile 1995;

Considerato che anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, a cura della Segreteria è stato notificato alle parti costituite un apposito avviso, con il quale è stato fatto onere alla parte ricorrente di presentare una nuova istanza di fissazione dell’udienza, con la firma della parte, entro sei mesi dalla notifica dell’avviso stesso, ai sensi dell’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, modificato ed integrato dall’art. 54 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall’art. 57, comma 1, della L. 18 giugno 2009 n. 69;

Considerato che è decorso infruttuosamente il termine assegnato onde, in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 9 della L. n. 205/2000 citata ed all’art. 2 dell’Allegato 3 (Norme transitorie) al Decreto Leg.vo n. 104/2010 citato, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato perento.

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