TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2023-10-18, n. 202303114
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Testo completo
Pubblicato il 18/10/2023
N. 03114/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2021, proposto da A F, rappresentato e difeso dagli avv.ti F L, S F e T D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale per la provincia di Palermo, in persona del Ministro pro tempore, l’I.I.S. Majorana di Palermo e la Scuola Polo P.P. Cascino, in persona dei dirigenti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. 612 del 13 gennaio 2021 della Scuola Polo P.P. Cascino con la quale il docente Fabio Augello è stato cancellato dalle graduatorie di prima fascia delle graduatorie provinciali scolastiche di Palermo per le classi di concorso ADMM e ADSS;
- della conseguente graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di prima Fascia per la classe di concorso ADSS, per la Regione Sicilia, numero protocollo e data sconosciuti a parte ricorrente, da cui lo stesso è stato espunto;
- del provvedimento adottato dal Ministero dell'Istruzione con il quale è stato depennato dalle GPS di I fascia e II fascia per la classe di concorso ADMM, numero di protocollo 1324 del 27 gennaio 2021;
- del provvedimento adottato dal Ministero dell'Istruzione con il quale il ricorrente è stato depennato dalle GPS di I fascia e II fascia per la classe di concorso ADMM, numero di protocollo 4834 dell'11 marzo 2021;
- del provvedimento di licenziamento dell'I.I.S. “Majorana” di Palermo adottato nei confronti del Prof. Augello, trasmesso in data 20 gennaio 2021 all'indirizzo di posta elettronica del docente;
- della nota prot n. 337 dell'11 gennaio 2021 adottata dal Ministero dell'Istruzione;
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 60 del 10 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui dovesse risultare lesiva degli interessi del ricorrente;
- del provvedimento del Ministero dell'Università e della Ricerca (oggi Ministero dell'Istruzione) - Direzione Generale per la Formazione Universitaria, l'inclusione e il Diritto allo Studio, Ufficio III – del 29.09.2020, prot. n. m_pi.AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALE. U.0026309.29-09-2020, a firma del Dirigente P F, con il quale sono state disciplinate le modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzione dei docenti e per l'inserimento nelle GPS ai fini del conferimento di incarichi di supplenza;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto di essere reinserito anche con riserva nella prima fascia delle graduatorie provinciali scolastiche (GPS) per le classi di concorso di proprio interesse con il titolo di specializzazione conseguito all'estero in attesa di riconoscimento;
e per la condanna
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., ad adottare tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa de qua, inerente all'inserimento del ricorrente, anche con riserva, nella prima fascia delle GPS di proprio interesse per la classe di concorso ADSS con il titolo di specializzazione conseguito all'estero in attesa di riconoscimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle pp.aa. intimate;
Vista l’ordinanza cautelare n. 237/2021;
Visto l'art. 72 bis cod. proc. amm.;
Vista la memoria difensiva della parte resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il Presidente, dott.ssa Federica Cabrini;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente contesta l’esclusione dalle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenza per l’a.s. 2020/2021 e 2021/2022.
Deduce la violazione dell’art. 18 l. n. 241/1990, dell’art. 7 o.m. n. 60/2020, dell’art. 6 l. n. 241/1990, la motivazione illogica, irragionevole e contraddittoria, il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere per illogicità manifesta e irragionevolezza dell’azione amministrativa – la violazione del principio di proporzionalità e del favor partecipationis, il travisamento dei fatti, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei canoni di correttezza e buona fede, atteso che il ricorrente ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all’estero e ne ha chiesto il riconoscimento al Ministero dell’istruzione e quindi la p.a. aveva il dovere di acquisire d’ufficio l’istanza di riconoscimento in base al soccorso istruttorio.
Conclude per l’accoglimento del ricorso.
Il Ministero e gli istituti scolastici intimati si sono costituiti in giudizio con memoria di mera forma.
Con ordinanza n. 237/2021 è stata respinta l’istanza cautelare proposta.
Con memoria difensiva depositata in data 12/10/2023 il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
In data 18/10/2023 parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione del ricorso come da allegata (irrituale) rinuncia.
Alla camera di consiglio del 18/10/2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile (il che è pregiudiziale rispetto alla declaratoria della possibile improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, ult. c., c.p.a., alla luce della irrituale rinuncia al ricorso).
Come di recente ribadito dalla Cassazione a S.U.: “In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria.” (Cass., s.u., 19/4/2023, n. 10538).
Nel caso di specie non sono stati impugnati gli atti generali di regolamentazione della procedura (se non in via meramente tuzioristica), ma solo i provvedimenti applicativi di inserimento in graduatoria, così radicando la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale, ove vi sia interesse, la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese del giudizio.