TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2011-09-15, n. 201101122
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01122/2011 REG.PROV.CAU.
N. 02046/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2046 del 2011, proposto da:
Associazione Monteverdi, rappresentato e difeso dagli avv. Rosario Calanni Fraccono, Andrea Scuderi, Liliana D'Amico, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37;
contro
Comune di Catania, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanna Muscaglione, Rosario Russo, domiciliata per legge in Catania, via Oberdan, 141; Azienda Sanitaria Provinciale N.3 di Catania; Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Assessorato Regionale della Salute, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota del Comune di Catania del 13 aprile 2011, numero 113135 di protocollo, con la quale la Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia – Ufficio Anziani ha comunicato, con riferimento alla “quota sanitaria” della Casa Protetta relativamente alle fatture del bimestre settembre ed ottobre 2010 che “…in riferimento a