TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-11-27, n. 201401454

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-11-27, n. 201401454
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201401454
Data del deposito : 27 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00355/2007 REG.RIC.

N. 01454/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00355/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 355 del 2007, proposto da:
A F, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso Maria Ilenia Macchia in Bari, Via G. Bovio, n.43/L;

contro

Comune di Trani, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso M C in Bari, c/o G.Caponio, Via S.Lioce n.52;

Amet Trani Spa;

per l'annullamento

- della nota del Comune di Trani, Ufficio Tecnico, prot. gen. N° 13208/06, dell’8/2/07, notificata al ricorrente in pari data ed avente ad oggetto il diniego di autorizzazione per l’installazione su suolo pubblico di cassetta armadio per la posa di contatori misuratori di consumo di energia elettrica;

- di ogni altro atto e provvedimento precedente, presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello espressamente impugnato.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori A M e Giovanni Caponio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il provvedimento impugnato nega l’autorizzazione all’installazione di cassette per la posa di contatori.

Esso – che asserisce di una situazione di “sostanziale abusivismo” dell’immobile cui dovrebbero accedere tali cassette (da intendersi quali pertinenze di esigua e modestissima volumetria), pur indicando l’esistenza di un provvedimento di permesso di costruire in sanatoria n. 7/2007- si fonda, tra l’altro, sul già avvenuto esame dell’istanza e sulla conseguente impossibilità di riesaminarne il contenuto.

Su tale affermazione si fonda l’eccezione di inammissibilità della difesa comunale che allega la natura meramente confermativa di tale atto, con conseguente difetto di interesse alla decisione del ricorso.

L’eccezione, di cui si impone l’esame preliminare, stante la sua antecedenza logica, è infondata.

Il Collegio ha disposto adempimenti istruttori (rimasti del tutto ineseguiti) tesi a conoscere, tra l’altro, quali fossero i prodromici atti intercorsi tra le parti, ed in particolare, quale fosse il provvedimento di originaria risposta all’istanza, indispensabile per dimostrare la natura confermativa del provvedimento impugnato in questa sede.

Solo all’udienza di discussione, la difesa comunale ha specificato che nessun atto è stato rinvenuto ai richiesti fini istruttori.

In mancanza della produzione dell’allegato primo atto di risposta all’istanza del ricorrente, di cui quello odierno sarebbe meramente confermativo, non può che concludersi che l’allegazione della difesa comunale è rimasta totalmente sfornita di prova e non può, pertanto, che essere disattesa.

Nel merito il ricorso è fondato.

Parte ricorrente si diffonde su vari motivi di ricorso, rilevando, tra l’altro che il provvedimento in questione non è stato preceduto dal richiesto preavviso di diniego, la cui funzione, peraltro, sarebbe stata tutt’altro che formale, in quanto avrebbe consentito al ricorrente di interloquire puntualmente sui titoli edilizi necessari per ottenere l’autorizzazione, nonché sulla superata abusività dell’opera principale, attesa l’intervenuta sanatoria.

Tanto rileva, in questa sede, non tanto per valutare la fondatezza delle argomentazioni sottese all’esigenza di partecipazione del privato, quanto piuttosto per accertare che, la dedotta violazione dell’istituto della partecipazione, non è superabile ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/90 e del principio di dequotazione dei vizi formali.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, da cui scaturisce, altresì, l’onere per l’amministrazione di rideterminarsi in merito, previa assicurazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge fondamentale sul procedimento amministrativo (l. 241/90).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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