TAR Perugia, sez. I, sentenza 2017-09-18, n. 201700588
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Pubblicato il 18/09/2017
N. 00588/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2013, proposto da:
E C, A F, A M, M D F, M A D R, L F, M B, C B, Nicolo' Pala, M G, A C, P B, P L, A B, A F, L M, A S, A G, L L, F C, S C, U S, rappresentati e difesi dagli avvocati S e U Cs, con domicilio eletto presso lo studio Orazio Ferrigno in Perugia, via della Filanda n. 27;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per il reclamo
avverso l’inadempimento del commissario ad acta nel ricorso per ottemperanza RG n. 544/2013
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con reclamo proposto ex art. 114 comma 6, cod. proc. amm. i ricorrenti lamentano l’inadempimento del commissario ad acta nominato con sentenza n. 489 del 2014 nella persona del Dirigente preposto alla Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze (o suo delegato), con la quale l’adito Tribunale Amministrativo ha ordinato al Ministero dell’Economia e Finanze (e per esso in via sostituiva al commissario) di conformarsi al giudicato derivante dal decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1369/2012 di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ex legge n. 89/2001) nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Al suddetto commissario ad acta in virtù della citata sentenza è stato ordinato, in ipotesi di ulteriore inadempimento del Ministero, di provvedere ad istanza di parte in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni.
Malgrado la scadenza dei suddetti termini nè l’Amministrazione né il commissario ad acta hanno ad oggi provveduto a corrispondere ai ricorrenti le somme dovute.
La difesa dei ricorrenti stando così le cose chiede disporsi:
a) l’immediata sostituzione del Commissario con un funzionario della Banca d’Italia;
b) l’invio degli atti di causa alle competenti Procure della Repubblica e della Corte dei Conti per l’accertamento delle responsabilità penali (art. 328 c. 1 c.p.) e amministrativo-contabili per danno erariale in capo al commissario ad acta inadempiente;
c) la condanna del Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento delle spese della presente ulteriore fase di giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio non contestando la pretesa in punto di fatto.
Alla camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il reclamo è fondato e va parzialmente accolto, non accogliendo il Collegio la sola istanza di sostituzione del commissario ad acta.
3. - Giova evidenziare che il commissario ad acta:
- è organo del giudice dell'ottemperanza e che le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato ed eventuali inerzie nell'esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un'eventuale responsabilità erariale (ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 3 marzo 2017, n. 518);
- deve provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento (ex plurimis T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 26 gennaio 2016, n. 108).
4. - Ritenuto che benché non siano applicabili al caso di specie “ratione temporis” le limitazioni sulla scelta del commissario ad acta previste dall’art. 5 quinquies comma 8, L. 24 marzo 2001 n. 89, come introdotto dall’art. 1 comma 777, lett. l), L. 28 dicembre 2015 n. 208, nella parte in cui impone al giudice amministrativo di dover nominare, quale commissario ad acta, unicamente un dirigente di seconda fascia della stessa Amministrazione inadempiente - norma rimessa dall’adito Tribunale (ord. 16 novembre 2016, n. 705) alla Corte Costituzionale per sospetta incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 24, 104 e 108 Cost. - sia preferibile allo stato non procedere alla richiesta sostituzione del commissario, dovendo il Dirigente preposto alla Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze comunque portare immediatamente a termine il proprio doveroso compito. La richiesta sostituzione potrebbe ulteriormente allungare i tempi di soddisfazione della pretesa creditoria appurato che, seppur con riferimento ad altri ricorsi promossi innanzi all’adito Tribunale Amministrativo, detto Dirigente pur se tardivamente ha provveduto ad effettuare il pagamento in vece del Ministero inadempiente.
5. - Ritenuto invece di dover accogliere le istanze di segnalazione degli atti di causa alla competente Procura della Repubblica nonchè alla Procura Regionale della Corte dei Conti, costituendo il grave ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza fatto in ipotesi idoneo ad integrare in capo allo stesso commissario ad acta gli estremi, rispettivamente, della responsabilità penale (per i reati di cui agli artt. 328 comma 1, e 650 c.p.) e amministrativo-contabile per danno erariale pari alla maturazione degli interessi sulle somme dovute nonché alle stesse maggiori spese legali poste ulteriormente a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
6. - Ritenuto, pertanto, di dover accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto:
6.a) ordinare nuovamente al commissario acta di effettuare immediatamente tutti gli adempimenti demandati con la sentenza n. 489 del 2014;
6.b) comunicare la presente sentenza oltre che al Ministero dell’Economia e Finanze e allo stesso Dirigente preposto alla Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze quale commissario ad acta, alla Procura della Repubblica di Roma e alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio, per le valutazioni di competenza.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.