TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2009-11-20, n. 200907716

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2009-11-20, n. 200907716
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200907716
Data del deposito : 20 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10403/2003 REG.RIC.

N. 07716/2009 REG.SEN.

N. 10403/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10403 del 2003, proposto da:
B G, rappresentato e difeso dall'avv. F V, con domicilio eletto in Napoli, via Melisurgo, n. 4;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege presso il suo Ufficio distrettuale di Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della decretazione n. DGPM/IV/12/035614/20 del 17 marzo 2003, con la quale la Direzione Generale del Personale Militare ha dichiarato doversi rigettare le istanze del personale militare che, non trovandosi in F.E.O. (cioè in Forza Effettiva Organica) presso enti e reparti militari (di cui all'elenco allegato alla direttiva dello Stato Maggiore della Difesa n. 114/2/108/4520 in data 22 gennaio 2003), non sono destinatari del beneficio previsto dall'art. 4, commi secondo e terzo, del d.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 e dall'art. 6, comma secondo, della legge n. 85 del 1997, denominato: "indennità di supercampagna";

- della nota di comunicazione del rigetto dell'istanza, inviata al ricorrente dal proprio ente territoriale di appartenenza, sito in Napoli, presso il Comando Aeroporto di Capodichino;

- di ogni ulteriore provvedimento connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo dell'interesse del ricorrente, ivi comprese le non conosciute determinazioni in virtù delle quali il Ministero è pervenuto alla decisione di non riconoscere l'indennità di "supercampagna" al personale in FOAM (cioè in Forza amministrata), quale il ripetuto ricorrente;

nonché

- per l'accertamento del diritto del più volte ripetuto ricorrente ad ottenere il pagamento della predetta indennità (di "supercampagna") di cui al d.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 così come integrato dal dispaccio del Ministero della Difesa, Direzione Generale del personale militare, n. DGPM/IV/12/110082/0 del 20 settembre 2002 e dalla circolare dello Stato Maggiore Aeronautica n. SMA125/1890/f3-2/1-M del 7 febbraio 2003 che ha individuato, con carattere di tassatività, gli enti (tra i quali il Comando Aeroporto di Capodichino) il cui personale ha diritto al beneficio della predetta indennità con decorrenza dal 1^ gennaio 2001, ovvero con la diversa decorrenza coincidente con la data di maturazione del diritto (da accertare in corso di causa, anche all'esito della documentazione che sarà depositata dall'amministrazione intimata), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria delle somme ad essi dovute, a far data dalla data di maturazione del diritto e fino al giorno dell'effettivo soddisfo;

nonché

per la remissione della questione alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, poichè il denegato diritto configura una evidente disparità di trattamento con i parigrado che, pure in servizio sul sedime del medesimo aeroporto e pur soggetti alle medesime disposizioni ordinative disciplinari e di servizio, per il fatto di essere in F.E.O. (forza effettiva organica) a detto ente beneficiano della succitata indennità di "supercampagna";

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2009 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

A) Con atto notificato in data 17 settembre 2003 e depositato il successivo 14 ottobre, il militare ricorrente, in servizio presso “il 5^ G.M.V. sita in Napoli sull'Aeroporto militare di Capodichino”, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.

Al riguardo ha rappresentato in punto di fatto le seguenti circostanze:

- all'interno della medesima area di sedime, ove è ubicato l'aeroporto militare di Capodichino, opera sia personale in forza effettiva organica (F.E.O.) costituito dagli ufficiali in forza al Comando Aeroporto di Capodichino svolgente attività propria di gestione dell'aeroporto militare, sia personale in forza amministrata (F.O.A.M.) svolgente attività di supporto con la gestione dell'aeroporto militare;

- nell'ambito di tale personale in forza amministrata (F.O.A.M.) rientra il personale addetto al G.M.V. (Gruppo Manutenzione Veicoli del Comando Logistico), come il ricorrente;

- tra le due categorie di personale (F.E.O. e F.O.A.M.), sussiste una sostanziale identità, sia logistica che gestionale, come dimostrato dal fatto che entrambe partecipano a tutte le turnazioni per i Servizi Armati e di Caserma istituite per le difesa aeroportuale;

- anche al personale F.O.A.M. era stato riconosciuto (con dispaccio protocollo n. AD1/126/11409/F3-2/1.D del 13 febbraio 1998 della Direzione Generale del Personale Militare dell'Aeronautica) il diritto alla percezione dell'indennità di "campagna", in applicazione dell'articolo 5 del D.P.R. 394 del 1995;

- lo Stato Maggiore della Difesa, con dispaccio n. 114/2/108/4520 in data 22 gennaio 2003, aveva incluso il Comando Aeroporto di Capodichino tra le unità “da mantenere ad elevato livello operativo ed addestrativo”.

B) L’esposizione attorea prosegue poi con la denuncia secondo la quale, pur avendo l’amministrazione centrale provveduto, giusta nota n. DGPM/IV/12/110082/0 del 20 settembre 2002, a ricomputare, con decorrenza 1^ luglio 2002, le nuove percentuali di aumento dell'indennità di "campagna" (elevandola al 150% rispetto all'indennità base, e per tale motivo definita di "supercampagna"), tuttavia il ricorrente -al pari degli altri colleghi in F.O.A.M.- non si era visto riconoscere la suddetta percentuale di aumento e quindi aveva inoltrato formale istanza in tal senso, sulla quale si era espresso favorevolmente il proprio comandante di corpo.

C) Se non che l'intimato Ministero della Difesa, con l'impugnato provvedimento, aveva rigettato la suddetta istanza in base alla motivazione che il diritto all'indennità di "supercampagna" competerebbe soltanto al personale in F.E.O. presso i reparti inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari dell'indennità (tra cui l'Aeroporto di Capodichino), non rilevando la circostanza di trovarsi in F.O.A.M. presso il medesimo aeroporto.

D) Tanto premesso, il ripetuto ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge (d.P.R. n. 394/95, legge n. 78/83, d.P.R. n. 163/2002 e d.P.R. n. 360/96) e di eccesso di potere sotto vari profili.

A suo parere, posto che non sussisterebbe alcuna differenza sostanziale tra personale F.E.O. e personale F.O.A.M., come dimostrato dal fatto che anche a tale seconda categoria era stato riconosciuto il diritto all'indennità di "campagna" (di cui all'art. 5, comma 9^, del D.P.R. n. 394/95, nella misura del 115% dell'indennità operativa di base, istituita con legge n. 78/83), sarebbe del tutto illegittima e discriminatoria la determinazione di non applicare anche al suddetto personale F.O.A.M. i successivi incrementi percentuali della medesima indennità di "campagna", introdotti dal d.P.R. n. 163/2002 (che li aveva elevati dal 135% al 150%).

In altre parole, l'indennità così incrementata (per tale motivo definita di "supercampagna") altro non sarebbe che un mero aggiornamento della precedente indennità di "campagna", pacificamente riconosciuta al personale F.O.A.M.

Né, sempre secondo la prospettazione attorea, sarebbe pertinente il richiamo operato dal Ministero all'art. 4 del d.P.R. n. 360/96, dal momento che tale norma non avrebbe introdotto un nuovo tipo di elemento retributivo (appunto, l'indennità c.detta di "supercampagna", secondo la prospettazione dell'Amministrazione), ma si sarebbe limitata ad un mero aggiornamento percentuale dell'indennità di impiego operativo.

E) Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio ed ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.

Secondo il Ministero resistente la pretesa attorea non potrebbe trovare accoglimento essenzialmente per due motivi: in primo luogo, in quanto l'articolo 4 del d.P.R. n. 360/96, nel disciplinare l'indennità di "supercampagna", ne subordinerebbe l'attribuzione in favore del personale in servizio presso specifiche strutture di pronto intervento comunque ricomprese in un contingente massimo di unità determinato in forza di un decreto del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero del Tesoro: provvedimento quest'ultimo espressione del potere discrezionale dell'amministrazione non sindacabile in sede di legittimità, come riconosciuto dal Consiglio di Stato con parere della sezione terza n. 72 del 16 aprile 2002;
in secondo luogo, in quanto l'articolo 4 del d.P.R. n. 360/96, nel limitare il beneficio aggiuntivo in questione ad una ristretta categoria di personale, tra cui non rientrerebbe quello in forza amministrata, come il ricorrente, avrebbe carattere di legge speciale posteriore rispetto all'articolo 5 del d.P.R. n. 394/95, che pertanto non potrebbe essere interpretato estensivamente, come sostenuto dagli Stati Maggiori di F.A. e dal Consiglio di Stato con il cennato parere n. 72 del 2002.

F) Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2009 il ricorso è stato introitato in decisione.

DIRITTO

1- Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

2- Ed invero, un esame della normativa di riferimento conduce a condividere la tesi esposta dal Ministero della Difesa, peraltro suffragata, oltre che dalla giurisprudenza da esso invocata e sopra riportata, anche dalle conclusioni raggiunte al riguardo da questo stesso Tribunale in fattispecie identiche, ricorrenti sempre militari che si trovavano in servizio presso l’aeroporto Napoli/Capodichino in forza amministrata e non in forza effettiva organica (Tar Campania, sezione settima, 14 luglio 2005, n. 9660 e, sezione sesta, 25 febbraio 2005, n. 1252).

Prima di procedere è il caso di evidenziare come la giurisprudenza invocata ex latere attoreo (Tar Lombardia, Milano, 1^ giugno 2000, n. 3892, T P, Lecce, 29 gennaio 2000, n. 606 e Tar Lazio, 1^, 1^ giugno 1999, n. 1161) si sia occupata di una questione che, malgrado gli sforzi profusi dalla difesa attorea, non coincide con quella qui invece data, afferendo, essa, solo all’indennità di campagna di cui all’art. 3 della legge 23 marzo 1983 n. 78.

3- Orbene, come già avvenuto nelle due decisioni di questo Tribunale innanzi richiamate, occorre partire proprio dall’indennità di campagna istituita dal cennato articolo 3, comma 1^, della legge 23 marzo 1983 n. 78.

La norma ne ha previsto l'attribuzione, nella misura del 115 per cento dell'indennità di impiego operativo di base, di cui all'art. 2 della stessa legge, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna ivi indicati (corpi d'armata, divisioni, brigate e aerobrigate, stormi e reparti di volo, gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo, reparti elicotteri e reparti antisom, reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati, reparti intercettori teleguidati (IT), comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere, unità di controllo operativo e unità di scoperta, centrali e centri operativi in sede protetta, unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna).

L'articolo 5 del d.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 (recante il recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze armate) ha poi stabilito, al comma 9^, che “l'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3”.

Successivamente è intervenuto il d.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 (recante il recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996 riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per personale non dirigente delle forze armate), il cui articolo 4, comma 2^, ha elevato, con decorrenza dal primo gennaio 1997, l'indennità in questione dal 115 al 135%, testualmente prevedendone tuttavia l'attribuzione in favore del solo personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna ivi indicati, impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali: “brigate, reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici), battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi), gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici), forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili, reparti bonifica ordigni esplosivi”. Il comma in esame ha poi stabilito che “con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista”.

Infine, è intervenuto il d.P.R. 13 giugno 2002 n. 163 (recante il recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) che testualmente prevede, all'articolo 5, comma 12^, che “a decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennità operative e all'articolo 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 è elevata al 150 per cento dell'indennità di impiego operativo di base”.

4- Alla luce delle richiamate disposizioni normative deve qui ribadirsi come sia evidente che gli incrementi percentuali rispettivamente previsti dall'articolo 4, comma 2^, del d.P.R. n. 360/96 e dall'articolo 5, comma 12^, del d.P.R. n. 163/02, che prendono il nome di indennità di "supercampagna", non ricevano applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell'indennità di campagna (di cui all'articolo 3, comma 1^, della legge n. 78/83), ma un'applicazione particolare e limitata solo in favore di quel personale in servizio presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale (cfr. articolo 4, comma 2^, del d.P.R. n. 360/96 cit.).

E, del resto, l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni predette -indipendentemente da ogni questione sulla natura delle indennità ivi previste- non coincide, in quanto i comandi, gli enti, le unità ed i reparti di campagna elencati dall'articolo 3 della legge n. 78/83 sono anche numericamente più estesi di quelli elencati dall'articolo 4 del d.P.R. n. 360/96 per individuare il personale beneficiario della maggiorazione ivi prevista.

5- La circostanza dunque che il ricorrente sia destinatario (per effetto dell'estensione operata dall'art. 5 del d.P.R. n. 394/95) dell'indennità di campagna di cui all'articolo 3, comma 1^, della legge n. 78/83 non può affatto essere considerata rilevante ai fini dell'attribuzione degli ulteriori incrementi percentuali in questione, né, sotto tale profilo, il comportamento dell'Amministrazione può essere ritenuto contraddittorio, non essendo egli pacificamente inserito nell'ambito di una struttura di pronto intervento nazionale od internazionale.

6- Né, per le medesime considerazioni fin qui svolte, può essere predicata alcuna disparità di trattamento;
sul punto può farsi riferimento al risalente avviso del Consiglio di Stato che già ebbe a concludere affermando che: "L’inserimento nell’elenco delle unità di elevato livello operativo ed addestrativo cui spetta l’indennità di supercampagna prevista dall’art. 4, comma 2, del d.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 rientra nella valutazione discrezionale dello Stato maggiore e si sottrae, come è noto, al sindacato di merito..” (ove, come nel caso di specie, non sia palesemente illogica, irrazionale o contraddittoria), sicchè "Il ricorrente, che già percepisce l’indennità di campagna, non può lamentare neppure alcuna disparità di trattamento rispetto ad altri militari in servizio presso diverse unità operative o altri Enti poiché tale diverso trattamento trova la sua legittima giustificazione nella necessità, in presenza di un contingente massimo di personale beneficiario, di circoscrivere la corresponsione dell’indennità di supercampagna proprio ad un numero limitato di unità operative" (Cons. Stato, sez. III, parere n. 72 del 16 aprile 2002).

7- Le riportate conclusioni sono ormai da ritenersi consolidate alla luce dei più recenti interventi giurisprudenziali che hanno ribadito come: ”Gli incrementi percentuali dell'indennità di campagna spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. 23 marzo 1983 n. 78 previsti dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 e dall'art. 5, comma 12, del d.P.R. 13 giugno 2002 n. 163 (che prendono il nome di indennità di supercampagna) non trovano applicazione generalizzata e indifferenziata, ma spettano solo al personale in servizio presso strutture impiegate nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionale e internazionali, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale”, posto che ”Le due diverse indennità fanno riferimento ad un differente livello operativo delle strutture destinatarie;
in particolare, quella c.d. "Supercampagna" è strettamente correlata a servizi impiegati nell’ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali. In tal senso, l’attribuzione del beneficio va interpretata in modo rigoroso e restrittivo, stante il circoscritto limite numerico di possibili beneficiari, in relazione alle risorse economiche assegnate.”(C.G.A. 23 settembre 2008, n. 784 che conferma T P, sezione prima, 13 dicembre 2005, n. 7238 e, negli stessi sensi, ancora più recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione quarta, 19 marzo 2009, n. 1641 che conferma T P, Lecce, sezione prima, 8 maggio 2003, n. 2969).

8- Il cennato differente livello operativo delle strutture destinatarie degli incrementi percentuali predetti giustifica e risolve la denunciata discriminazione, che non può dunque ritenersi sussistente, e rende in conseguenza infondata la questione di costituzionalità della normativa, in subordine prospettata. Ed invero, secondo il costante orientamento del Giudice delle leggi (ex multis, Corte costituzionale, 12 novembre 2004, n. 340), si ha violazione dell’art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, essendo insindacabile in tali casi la discrezionalità del legislatore.

9- In definitiva, come anticipato, il ricorso deve essere respinto.

In considerazione della circostanza che, all’epoca di proposizione del ricorso, non risultava ancora consolidato l’orientamento giurisprudenziale contrario alle tesi attoree, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi