TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-01-10, n. 201400285
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N. 00285/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00820/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 820 del 2013, proposto da:
Maria Arnesano, B D M, C M, C C, C R, Carla’ Pasquale, C K, C D, C D, C C, Creti’ Laura Candida, D L P C, D T A, F S, F M C, F C F, G L, G U, G C, G P, G D G, I E A, I P, I S, I A F, L F, L W R, M D, M C, M A A, M C, M T, M P L, M R, M A, Nicoletti Elisabetta, Nuzzo Enza, Nuzzi Luisa, Paladini Antonio, Panaro Tiziana, Pati Sandra, Pedone Sabina Giovanna, Perfetto Maria Teresa, Perrotta Francesca, Picci Anna, Primordio Simona, Puscio Romina, Renis Gianluca, Renna Oronza Luigia, Rizzello Ambra, Rizzello Anna, Rizzo Rosanna, Romani Miriam, Ruggeri Valentina, Salvatore Giampaolo, Santo Lucia, Scatigna Fabiola, Serino Flora, Sicuro Lucia, Spano Marilea, Tafuro Lucia, Urso Sarah, Vergine Debora, Vetrugno Gianluca, Opasich Elisabetta, Briganti Paola, Luparelli Sabina, De Giorgi Maria Grazia, Benegiamo Domenica, Lazzari Oronzo, Tamborrini Marco, Burlizzi Maria Grazia, Cagnazzo Giovanna, Toma Maria Grazia, Manca Irene, Spagnolo Sergio, Rella Silvia, Carratta Fabio, De Pascalis Francesca, Tamborino Paola, Iaquinta Maria, Solazzo Valeria, Triventi Rocco, Bauer Elisa, Becci Giusi, Vandenbroeck Gabriele Jose’ Salvatore, Nuzzo Beatrice Amalia, Mazzotta Marcello, Villani Leonardo Michele, Pezzuto Salvatore, Murciano Anna Lucia, Corchia Lidia, Picciolo Eleonora, Dolce Francesca, Laterza Simona, Chiriatti Alessandro, De Giovanni Daniela, Arseni Roberta, Zellino Maria Cristina Elena, rappresentati e difesi dagli avv. Simona Manca, Maristella Borrata, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Amina L'Abbate in Roma, Corso del Rinascimento, n. 11;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;
gli Uffici Scolastici Regionali per la Puglia, per il Lazio, per la Lombardia, per il Veneto, per l’Emilia Romagna, per il Piemonte, per la Campania in persona dei legali rappresentanti p.t.;
nei confronti di
Antonietta Loredana Perrone, controinteressata n.c.g.;
per l'annullamento
del decreto in data 15 gennaio 2013, n. 349 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, del decreto n. 2 del 15 gennaio 2013 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, del decreto n. 240 del 14 gennaio 2013 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, del decreto 16 gennaio 2013 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, del decreto n. 3 dell’11 gennaio 2013 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, del decreto n. 285 del 10 gennaio 2013 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che hanno approvato tutti gli elenchi dei docenti che hanno superato la preselezione svolta nella propria regione ai concorsi a cattedra banditi con d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 nella parte in cui escludono i ricorrenti;
dell’art. 5, comma 6 del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 di indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di ogni altro atto connesso, collegato e presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 24 gennaio 2013 alle Amministrazioni in epigrafe indicate e depositato il successivo 25 gennaio, espongono i ricorrenti di avere partecipato alla prova preselettiva del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con d.d.g. del 24 settembre 2012, n. 82, superandole con un punteggio compreso tra i trenta ed i trentacinque cinquantesimi.
Impugnano l’esito della prova preselettiva e la norma del bando che la prevede deducendo l’unica articolata doglianza di violazione e falsa applicazione dell’art. 400 del d.lgs. n. 297/1994;violazione degli articoli 3 e 97 Cost.;violazione dei principi fondamentali dei pubblici concorsi, eccesso di potere per manifesta arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento.
Concludono con istanza cautelare anche in via monocratica e per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio contestando la proposta censura.
Con decreto monocratico del 5 febbraio 2013, rettificato il successivo 7 febbraio, l’istanza cautelare è stata accolta ed esso è stato confermato alla camera di consiglio del 7 marzo successivo.
L’Amministrazione ha prodotto una relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto cui appartiene una dei ricorrenti ed infine, previa produzione del decreto di assegnazione con riserva inerente una degli interessati, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2013.
DIRITTO
1. Il ricorso va accolto, come nel prosieguo precisato.
Con esso i ricorrenti, che hanno partecipato alle prove preselettive del concorso a posti di docente nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, superandole con un punteggio compreso tra i trenta ed i trentacinque cinquantesimi, impugnano tale esito deducendo l’illegittimità della norma del bando di concorso, che prevede il superamento della prova con un punteggio minimo di 35/50, sostenendo che la disciplina dei concorsi a cattedra per il personale docente della scuola è recata dall’art. 400 del Testo Unico dell’Istruzione il quale non prevede la prova preselettiva.
Osservano che se è legittimo che il legislatore abbia previsto come soglia minima di superamento delle prove scritte il punteggio paragonabile ai sette decimi, ciò appare del tutto ingiustificato ed irragionevole per le dette prove in cui il bando ha previsto lo stesso punteggio di 35/50 equivalente appunto a sette decimi.
2. La doglianza va accolta proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall’art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”.
E la censura merita condivisione per tale aspetto, proprio alla luce delle osservazioni dell’Amministrazione oltre che della relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, secondo cui la prova non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi.
Proprio in base alle osservazioni dell’Amministrazione alla fattispecie va ritenuto, infatti, applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”.
Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.” (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico.
Data la funzione di sfoltimento dell’accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all’art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi laddove sancisce il principio di economicità dell’operato dell’Amministrazione che può ricorrere all’ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l’Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, a similitudine di quanto avviene nel caso in esame.
Né vi è bisogno di invocare l’art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che rammentano i ricorrenti essere la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall’Amministrazione per la preselezione, rilevato che la circostanza posta in evidenza e secondo cui detta norma non prevedrebbe nessuna preselezione, non impedisce di ritenere la detta disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che richiamano, come fa l’art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi di imparzialità, economicità e celerità di espletamento, cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi.
3. Il ricorso va pertanto accolto come sopra indicato e per l’effetto va annullato il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 nella parte i cui all’art. 5, comma 6, I cpv. ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50 e vanno altresì annullati i provvedimenti in epigrafe indicati nelle parti in cui non includono i ricorrenti che hanno superato il test con un punteggio compreso tra trenta e trentacinque cinquantesimi.
4. La soccombenza solo parziale dell’Amministrazione determinata dall’accoglimento limitato delle prospettazioni di parte ricorrente consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.