TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-11-25, n. 202420994

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-11-25, n. 202420994
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202420994
Data del deposito : 25 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2024

N. 20994/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11196/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11196 del 2019, proposto da F A, D B, G C, M C, F P C, C G, V G, L G, P A M, S M, A M, N P e I S, rappresentati e difesi dagli avvocati F L, S F e T D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3;



contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, U.S.R. Basilicata, U.S.R. Calabria, U.S.R. Campania, U.S.R. Emilia-Romagna, U.S.R. Friuli-Venezia Giulia, U.S.R. Lazio, U.S.R. Liguria, U.S.R. Lombardia, U.S.R. Marche, U.S.R. Molise, U.S.R. Piemonte, U.S.R. Puglia, U.S.R. Sardegna, U.S.R. Sicilia, U.S.R. Toscana, U.S.R. Umbria e U.S.R. Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

- del D.M. del 18 dicembre 2018, prot. n. 863, recante “ Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) ” nella parte in cui, ai sensi dell’art. 4, co.3, consente l’accesso alla prova scritta ai soli candidati “ pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente ”, senza prevedere, in ogni caso, l’ammissione dei candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore a 60/100;

- del Bando di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - prot. n. 2015, pubblicato sulla G.U. n. 102 (4ª Serie speciale Concorsi ed esami) del 20 dicembre 2018, con il quale è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, “ a 2.004 posti per l’accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) ” (art. 2), nella parte in cui specifica, all’art. 12, comma 6 (“prova preselettiva”), l’ammissione alla successiva prova scritta di cui all’art. 13 di “ un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente bando ”, nonché di tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile, senza prevedere, al contempo, l’ammissione alla successiva prova scritta di tutti i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore a 60/100;

- dei Decreti della Direzione Generale n. 11785 del 17 luglio 2019 per la Calabria, n. 604 del 19 giugno 2019 per l’Emilia Romagna, n. 12330 del 27 giugno 2019 per la Lombardia, n. 16413 del 19 giugno 2019 per la Sicilia, pubblicati sui siti Internet dei relativi Uffici Scolastici regionali e recanti l’elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del citato concorso, a seguito di prova preselettiva tenutasi nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019 (come da avviso pubblicato in G.U. n. 21 del 15.03.2019), nella parte in cui non includono gli odierni ricorrenti, pur avendo gli stessi conseguito un punteggio pari o superiore a 60,00/100, come dimostra la tabella riportata in ricorso;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso;

nonché per l’accertamento e la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando l’inserimento della stessa nell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo dell’ iter selettivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’U.S.R. Abruzzo, dell’U.S.R. Basilicata, dell’U.S.R. Calabria, dell’U.S.R. Campania, dell’U.S.R. Emilia-Romagna, dell’U.S.R. Friuli-Venezia Giulia, dell’U.S.R. Lazio, dell’U.S.R. Liguria, dell’U.S.R. Lombardia, dell’U.S.R. Marche, dell’U.S.R. Molise, dell’U.S.R. Piemonte, dell’U.S.R. Puglia, dell’U.S.R. Sardegna, dell’U.S.R. Sicilia, dell’U.S.R. Toscana, dell’U.S.R. Umbria e dell’U.S.R. Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 novembre 2024 il dott. L B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, con la proposizione del presente ricorso, hanno impugnato il d.m. 863/2018 e il bando di cui al d.d.g. n. 2015/2018, con il quale è stato indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (area D del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne hanno chiesto l’annullamento nei limiti del loro interesse, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare in loro favore i necessari provvedimenti di ammissione alla successiva fase concorsuale delle prove scritte.

1.1. I ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, hanno contestato la legittimità dei provvedimenti impugnati per “ Illegittimità della lex specialis nella parte in cui non prevede una soglia numerica minima di ammissione alle prove scritte – Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 400, comma 11, del d.lgs. 297/1994 – Illogicità e ingiustizia manifesta ”.

I ricorrenti, in estrema sintesi, con tale mezzo di gravame hanno lamentato l’illegittimità dell’art. 12 del bando di concorso, tanto nella parte in cui sarebbe stata indebitamente omessa l’individuazione di un punteggio-soglia valido su tutto il territorio nazionale ai fini dell’ammissione alla fase delle prove scritte, quanto nella parte in cui, dopo aver limitato l’accesso alle prove scritte a un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso su base regionale, non era stato previsto che l’accesso alla fase delle prove scritte sarebbe comunque spettato a tutti i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 60/100 punti.

1.1.1. I ricorrenti, con il secondo motivo di ricorso, hanno contestato la legittimità dei provvedimenti impugnati per “ Eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta arbitrarietà,

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