TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-16, n. 202300670

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-16, n. 202300670
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300670
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2023

N. 00670/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00498/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 498 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L M e S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Costanza Pedrotti in Milano, Via Olmetto n.5;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento Prot. n.-OMISSIS-dell'11.11.2021 emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico per l'Immigrazione – notificato al ricorrente il 05.01.2022 avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di emersione da lavoro irregolare ex art. 103, comma 1 D.L. 34/2020 del cittadino extracomunitario -OMISSIS-, presentata in data 29.06.2020 dal Sig. -OMISSIS-;

- di ogni altro presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.435 del 2022 di rigetto della domanda di sospensione;

Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta all’Udienza pubblica del 15 marzo 2023 la relazione del dott. G N, ed uditi gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1.Con il ricorso in epigrafe si espone che in data 4.10.2021 veniva notificato al ricorrente, a mezzo e-mail presso il domicilio eletto, provvedimento di preavviso di rigetto di istanza di emersione da lavoro irregolare ex art. 103, comma 1 D.L. 34/2020, presentata in data 29.6.2020 dal Sig. -OMISSIS-;
si procedeva al deposito di osservazioni e documentazione, nonché alla richiesta di accesso agli atti, ma solo in data 10.1.2022 veniva consentita la visione del fascicolo del procedimento de quo, finchè in data 5.1.2022 è stato notificato l’impugnato provvedimento di definitiva reiezione.

Avverso l’impugnato provvedimento è insorta parte ricorrente deducendo i seguenti motivi:

VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART.103

COMMA

10 D.L. N.34/2020.



1.1 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per resistere al ricorso e depositare documentazione, nonché memoria in previsione dell’udienza pubblica al fine di ricostruire la normativa di settore e dedurre circa la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.



1.2 Con ordinanza del 13 aprile 2022, n.435 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare con la seguente motivazione:

“Atteso che, come puntualmente riportato nel provvedimento impugnato, il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare è stato motivato sul presupposto di condanna ostativa per reato in materia di stupefacenti e del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica che conseguirebbe alla permanenza del ricorrente in territorio italiano ove non si è integrato nonostante viva da tempo nel nostro Paese;

Valutata la correttezza dell’operato della Prefettura di -OMISSIS-;

Ritenuto pertanto:

- di respingere la domanda di sospensione;

- di compensare tra le parti le spese della presente fase processuale,

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