TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2011-05-27, n. 201104798

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2011-05-27, n. 201104798
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201104798
Data del deposito : 27 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03422/2011 REG.RIC.

N. 04798/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03422/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3422 del 2011, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Fabiani, con domicilio eletto presso Fabrizia Fabiani in Roma, via dei Gelsi N. 3/A - 3/B;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di Lecce;

per l'annullamento

del provvedimento della Prefettura di Lecce prot. 1014226/09 del 18 gennaio 2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata respinta la domanda di emersione di lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09 presentata a suo favore;

Considerato che il provvedimento di rigetto è motivato con riferimento alla condanna subita dal ricorrente per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/98, ritenuta dall’Amministrazione ostativa alla legalizzazione del lavoro irregolare;

Vista la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 10 maggio 2011 secondo cui: “In tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, il reato di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio il legislatore italiano, non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE. Pertanto, l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 2 del codice penale. Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il principio del tempus regit actum esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento”;

Rilevato che il ricorso si appalesa fondato, in quanto l’abolitio criminis riverbera i suoi effetti sul provvedimento amministrativo impugnato, che deve essere pertanto annullato;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;

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