TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-05-19, n. 201600299
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N. 00299/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00984/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 984 del 2007, proposto da:
Impresa di Trasformazione Montefeltro Foraggi Srl, rappresentata e difesa dall'avv. A V, con domicilio eletto presso Avv. Domenico D'Alessio in Ancona, Via Giannelli, 36;
contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
Regione Marche;
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
- del provvedimento AGEA 5.10.2007 prot. DPTU.2007.1901 che dichiarava concluso il procedimento relativo al saldo delle domande di aiuto comunitario, presentate dalla ricorrente per la trasformazione dei foraggi della campagna 2006/2007 senza l’erogazione di ulteriori aiuti;
- della circolare AGEA n. 9 prot. 20773/UM del 11.4.2006 punto 4;
- delle note AGEA prot. DPTU.2007.1902 del 5.10.2007, prot. APAU.2006.1004 del 31.7.2006, prot. APAU.2006.728 del 22.6.2006, prot. DSFU.2006.1016 del 7.4.2006 e prot. DSFU.2006.827 del 21.3.2006;
- della nota regionale prot. 46832 del 12.3.2007;
- degli atti connessi del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2016 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento 5.10.2007 prot. DPTU.2007.1901, l’AGEA dichiarava concluso il procedimento relativo al saldo delle domande di aiuto comunitario, presentate dalla ricorrente per la trasformazione dei foraggi della campagna 2006/2007 senza l’erogazione di ulteriori aiuti, escludendo così 3.875,22 tonnellate di foraggio su un totale di 4.180,34 tonnellate indicate nelle istanze relative ai mesi di aprile e maggio 2006.
Il provvedimento si regge sulla seguente motivazione:
- i contratti di consegna del foraggio stipulati nel mese di aprile 2006 (ma relativi alla campagna 2005/2006) sono stati redatti senza l’utilizzo delle procedure informatiche del portale Siam;
- tali contratti non sono stati oggetto della comunicazione riepilogativa di cui l’art. 17 del Reg. CE n. 382/2005 da inoltrare entro il 15 di ogni mese relativamente ai contratti stipulati nel mese precedente;
- il loro deposito è avvenuto, inoltre, solo nel mese di gennaio 2007 in contrasto con la Circolare AGEA dell’11.4.2006 (punto 4) che imponeva di assolvere tale onere entro il 15 del mese successivo;
- in assenza di validi contratti di consegna stipulati nella campagna in corso (cioè nel periodo compreso tra il 1° aprile 2006 e il 31 marzo 2007) non si può fare riferimento ai contratti di consegna stipulati nella campagna precedente (cioè nel periodo compreso tra il 1° aprile 2005 e il 31 marzo 2006).
Si è costituita l’AGEA per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.