TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-11-11, n. 202400163

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-11-11, n. 202400163
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400163
Data del deposito : 11 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2024

N. 00163/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00067/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 67 del 2024, proposto da S A, M D e S D, rappresentati e difesi dall’avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M, L O, M O e V M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via delle Orfane, n. 8 nella sede della Direzione provinciale di Trento dell’I.N.P.S. stesso;



per l’accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi tra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali con il conseguente pagamento delle differenze maturate, oltre rivalutazione e interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti, come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

1. Tutti gli odierni ricorrenti, signori S A, M D e S D, hanno prestato servizio nella Polizia di Stato, da ultimo presso sedi della Provincia di Trento e sono cessati dall’impiego dopo aver maturato 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile (segnatamente 43, 42 e 42). Sono stati collocati in quiescenza percependo il trattamento pensionistico nella forma della “ Pensione diretta ordinaria di Anzianità ” liquidata con il sistema misto a decorrere rispettivamente dal 2 luglio 2021, dal 14 gennaio 2021 e dal 15 settembre 2021. La Direzione provinciale di Trento dell’I.N.P.S. ha elaborato i prospetti di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) prevista in due tranches , in acconto ed a saldo, omettendo tuttavia di considerare quanto alla relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472.

2. Essi ritengono di essere in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 6 bis e di aver diritto al riconoscimento dei benefici suddetti consistenti in scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento, da computarsi sull’ultimo stipendio percepito. La relativa disciplina, come innovata dall’articolo 21 della l. 7 agosto 1990, n. 232, così infatti dispone: “ Art. 6-bis 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2,commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”. L’art. 20 della l. 7 agosto 1990, n. 232 ha integrato il citato art. 6 bis fornendo in merito la seguente interpretazione autentica: " Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, l'espressione "sei scatti di stipendio" va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ". Gli odierni ricorrenti hanno quindi chiesto alla Direzione provinciale di Trento dell’I.N.P.S. di provvedere al ricalcolo del TFS ricevendo tuttavia al riguardo riscontri negativi.

3. Con il ricorso in esame i signori S A, M D e S D, hanno chiesto a questo Tribunale di accertare in senso difforme rispetto ai provvedimenti di liquidazione suindicati il loro diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del TFS allo scopo deducendo:

I. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 convertito nella legge 472/1987, modificato dall’art. 21della legge 232/1990; dell’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010)

Il beneficio di cui all’art. 6 bis d.l. n. 387 del 1987, valevole per i ruoli apicali delle Forze Armate, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, deve essere riconosciuto indistintamente anche per tutto il personale della Polizia di Stato. Infatti la previsione di cui all’art. 1911 comma 3 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. Codice dell’ordinamento militare) testualmente dispone: “ Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”, e tale espresso richiamo all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 esclude dunque tutte le eventuali preclusioni nel frattempo previste dalle normative successive. In tal senso, riferisce la difesa dei ricorrenti, risulta allo stato l’orientamento della prevalente e più recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, n. 2875 del 21 marzo 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 2986 del 23 marzo 2023).

In dipendenza e per l’effetto dell’accertamento del diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del TFS, i ricorrenti concludono quindi chiedendo la condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione del medesimo TFS con l’inclusione appunto nella relativa base di calcolo del beneficio contemplato dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, e il conseguente pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di indennità di buonuscita e quanto invece avrebbe dovuto correttamente percepire, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

4. L’I.N.P.S., costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, in primo luogo ha eccepito la carenza di interesse ad agire con riferimento ai signori S A e S D in quanto a dire dell’Istituto al momento della presentazione del ricorso essi non avevano ancora maturato il diritto al TFS. Rilevata inoltre l’assenza di previa domanda amministrativa all’ente previdenziale con la richiesta di ricalcolo del TFS ed affermato che l’Istituto si limiterebbe a liquidare agli aventi titolo il TFS sulla base del computo del relativo ammontare previamente effettuato dalle Amministrazioni di appartenenza del personale collocato in quiescenza, l’I.N.P.S ha ricostruito la cornice normativa di riferimento per poi nel merito evidenziare che solo la legge può determinare la composizione dell’indennità di buonuscita e che l’elenco tassativo delle voci da computare ai fini della predetta indennità è contenuto nell’art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973. L’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997 poi sarebbe in radice ostativo all’accoglimento della pretesa degli odierni ricorrenti poiché tale disposizione (la cui efficacia non sarebbe circoscritta all’ambito previdenziale, ma si estenderebbe anche alla determinazione dell’indennità di fine servizio), nell’intervenire nella materia disciplinata dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 (come modificato dall'art. 21, co. 1, della L. n. 232/1990), avrebbe inteso ripristinare l'originario ambito applicativo del beneficio (riguardante, in coerenza con la sua ratio premiale, le sole ipotesi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di

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