TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-07-22, n. 202404326

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-07-22, n. 202404326
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404326
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 04326/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01236/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2017, proposto da
A C e P D G, rappresentati e difesi dall'avvocato P D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A I F e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso la sede dell’Avvocatura municipale;



per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 40612/2012 (RG n. 44365/2012), resa dal Giudice di Pace di Napoli, II Sezione, il 16 novembre 2012 e depositata in pari data;


Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 6 giugno 2024 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

I due ricorrenti (la signora C A e il suo difensore), con ricorso ai sensi degli artt. 112 e segg. D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, notificato il 28/03/2017 e depositato in giudizio il 03/04/2017, chiedono 1) l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 40612/2012, depositata in data 16/11/2012, del Giudice di Pace di Napoli, II Sezione, recante condanna del Comune di Napoli al pagamento in favore della sig.ra C A della somma di €. 900,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dall’evento, nonché delle spese di lite, liquidate in € 110,00 per spese non imponibili, euro 970,00 per competenze legali, oltre iva e c.p.a., con distrazione in favore del difensore avv. P D G, e, quindi, di 2) disporre la materiale liquidazione in favore della sig.ra C A della somma di €. 900,00 oltre rivalutazione ed interessi come disposto in sentenza sino al saldo effettivo, di 3) disporre la materiale liquidazione in favore dell’avv. P D G della somma di € 110,00 per spese non imponibili ed € 970,00 per competenze legali, oltre interessi legali (dalla costituzione in mora del Comune resistente avvenuta con atto di precetto notificato il 04/02/2015, indicati in € 95,74), spese generali, oltre iva e c.p.a., come da proposta di fattura (asseritamente) depositata unitamente al ricorso, nonché di 4) assegnare un termine di trenta giorni al Comune di Napoli per disporre del pagamento, prevedendo, in caso di inadempimento, le sanzioni pecuniarie previste dalla legge, ovvero applicare una penalità di mora in misura percentuale al liquidato (c.d. astreinte ) ai sensi dell’art. 114 comma 4 lettera e) del c.p.a, e di 5) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad Acta che provveda, in via sostituiva, a dare esecuzione materiale alla sentenza di cui sopra nei confronti dell’inadempiente Comune di Napoli.

Il 05/04/2017, si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, depositando all’uopo un atto di costituzione, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza.

Il 23/02/2021, parte ricorrente ha depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione della causa, riportandosi al ricorso.

Ad esito della Camera di Consiglio del 24/02/2021, questa Sezione, con ordinanza n.1331 del 24/02/2021, ha sospeso il giudizio nei sensi e nei termini di cui alla motivazione di seguito riportata: “ CONSIDERATO che con il presente ricorso, ritualmente notificato il 28 marzo 2017 e depositato il 3 aprile 2017, A C ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 40612/2012 (RG n. 44365/2012), resa dal Giudice di Pace di Napoli, II sezione, il 16 novembre 2012 e depositata in pari data, limitatamente alla parte in cui il Comune di Napoli è stato condannato a pagare, in suo favore, la “somma di euro 900,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dall’evento”, e l’avv. P D G ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla medesima sentenza, limitatamente alla parte in cui il Comune di Napoli è stato condannato a pagare, in suo favore, quale avvocato antistatario, le spese di lite liquidate “in euro 110,00 per spese non imponibili, euro 970,00 per competenze legali, oltre iva e cpa” (così la sentenza n. 40612/2012);

CONSIDERATO che, in aggiunta alla domanda principale, i ricorrenti hanno avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento nonché di disporre, in caso di inadempimento, le sanzioni pecuniarie previste dalla legge, ovvero applicare una penalità di mora in misura percentuale al liquidato (c.d. astreinte) ai sensi dell’art. 114 comma 4 lettera e) del c.p.a.;

CONSIDERATO che il Comune di Napoli si è costituito per resistere in giudizio con mero atto di stile;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 24 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;

RITENUTO che il giudizio in esame debba essere sospeso, alla stregua delle considerazioni che seguono:

- è notorio che il Comune di Napoli ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D.Lgs n. 267/2000 e che il suddetto piano è stato approvato. Al riguardo l’art. 53, commi 8 e 9, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020 stabilisce che “8. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo

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