TAR Lecce, sez. III, sentenza 2014-01-15, n. 201400107
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N. 00107/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01096/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2003, proposto da:
P D, rappresentata e difesa dagli avv. A V, S V, A M, con domicilio eletto presso A M in Lecce, via Garibaldi N. 43;
contro
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi, 23;Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici - Puglia, Comune di Lecce;
per l'annullamento
del decreto notificato in data 11.4.2003, allegato alla nota prot. n. 29774 del Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Lecce, con cui il Soprintendente pro-tempore per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Regione Puglia ha annullato il provvedimento emesso in data 22.01.2003 dal Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Lecce, con il quale lo stesso ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 47/85, per il rilascio della concessione in sanatoria per il fabbricato ad uso residenziale realizzato dalla ricorrente nel Comune di Lecce, località "Casalabate", nonché per ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa R L, uditi per le parti l'avv. A. Vantaggiato, l’avv. A. Marasco anche in sostituzione dell’avv. S. Vincenti, e l'avv. dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sig. ra Donata Perrone è proprietaria di un immobile sito in Lecce, alla località “Casalabate”, distinto in catasto al foglio 12 particella 186, per il quale richiedeva la concessione in sanatoria ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge n.28 febbraio 1985 n. 47.
Il Dirigente del Settore Urbanistico del Comune esprimeva parere favorevole al rilascio della concessione in sanatoria con nulla-osta del 22.01.2003, e inviava gli atti alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per l’attivazione del procedimento previsto dall’art. 151 del D.lgs. 27 aprile 1999, n. 490.
La Soprintendenza, con decreto n. 8004, notificato il 11.04.2003, rilevava che l’immobile in questione, ricadente in zona dichiarata di notevole interesse pubblico, giusta D.M. 16.09.1975 nella fascia dei 200 m. dal confine del demanio marittimo, non era condonabile in quanto l’art. 3.07 comma 3.07.4 punto 4.2 lett.”a” delle N.T.A., allegate al vigente P.U.T.T., non consentivano interventi comportanti nuovi insediamenti residenziali. Il provvedimento comunale, pertanto, oltre che illegittimo per contrasto con le prescrizioni sopra citate, non risultava adeguatamente motivato, considerato che la circostanza che un’area vincolata fosse già ampiamente edificata avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad una più accurata indagine volta ad evitare l’ulteriore compromissione degli interessi paesaggistici ivi presenti.
La Soprintendenza, quindi, annullava il provvedimento di nulla- osta rilasciato dal Comune.
Il decreto n. 8004 veniva impugnato dalla sig.ra P D che ne denunciava l’illegittimità per non essere stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento, prescritta per la generalità dei procedimenti amministrativi dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per eccesso di potere, avendo la Soprintendenza interferito arbitrariamente nelle valutazioni tecnico-discrezionali riservate al Comune e per travisamento dei fatti, trattandosi, nel caso in esame, di area già largamente edificata nella quale la realizzazione di un immobile dopo l’entrata in vigore della legge regionale 31 maggio 1980 non rappresentava, di per sé, circostanza ostativa alla condonabilità del manufatto.
Si costituivano il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici – Puglia, ribadendo la legittimità dell’azione amministrativa e insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 19 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni in
DIRITTO
In ordine al primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento, basti ricordare che l’obbligo previsto dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la generalità dei procedimenti amministrativi, espressamente ribadito per i procedimenti di annullamento ministeriale dall’art. 4 comma 1 del d.m. 13 giugno 1994, n. 495, dopo essere stato eliminato dall’art. 2 del d.m. 19 giugno 2002, n. 165, veniva reintrodotto solo con d.lgs. 2 gennaio 2004, n. 42.
Pertanto, siffatto obbligo non poteva considerarsi operante nel caso di specie, trattandosi di provvedimento di annullamento emesso il 27 marzo 2003 e notificato in data 11 aprile 2003, stante la vigenza del citato art. 2.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per avere la Soprintendenza interferito con le scelte tecnico-discrezionali riservate all’ente locale ed effettuato un riesame nel merito del nulla osta rilasciato dal Comune ad essa non consentito.
Anche tale assunto non può essere condiviso.
E’ noto, infatti, che il potere ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico rilasciato dalla Regione, o dall’ente delegato, pur non potendo interferire con le scelte di merito riservate a quest’ultima, investe ogni aspetto della legittimità dell’atto ivi compreso l’eccesso di potere per difetto di motivazione, e che l’Autorità statale deve vagliare, in relazione alla singola fattispecie concreta, la congruenza e logicità della motivazione del giudizio di computabilità paesaggistica espressa dalla Regione o dal Comune (Cons. Stato, Ad plen. 14 dicembre 2001 n. 9;Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2001, n. 2152;Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2410).
Ciò premesso, è opinione del Collegio che la Soprintendenza, nel caso in esame, non abbia esorbitato da detti poteri avendo evidenziato correttamente, da un lato, la carenza di motivazione dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Lecce e, dall’altro, la sua illegittimità per violazione di legge.
In particolare, la Soprintendenza ha opportunamente rilevato che l’autorizzazione comunale si era limitata ad affermare che i manufatti abusivi ricadevano in una maglia edificata, mentre proprio tale circostanza avrebbe dovuto indurre il Comune ad un più penetrante onere motivazionale circa la compatibilità paesaggistica dell’intervento da condonare;inoltre, il nulla osta annullato si poneva in contrasto con le disposizioni vigenti atteso che i manufatti realizzati abusivamente nella fascia dei 200 m. dal confine del demanio marittimo si ponevano in contrasto con le prescrizioni di base della N.T.A. del P.U.T.T. e con l’art.