TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-12-31, n. 202014188

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-12-31, n. 202014188
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202014188
Data del deposito : 31 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2020

N. 14188/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04752/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4752 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L N e F R, con domicilio fisico eletto in Milano, viale Regina Margherita n. 30, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del decreto 24.1.2019, notificato al ricorrente il 28.1.2019, con il quale il Ministro della Giustizia ha concesso al Governo della -OMISSIS-l'estradizione del ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa R R, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, e dato atto che parte ricorrente ha depositato note d’udienza ai sensi del D.L. n. 28/2020 e n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il ricorrente è cittadino russo e israeliano, di religione ebraica e residente in Israele.

2. Trovandosi in Italia per un viaggio turistico è stato raggiunto, il 28 marzo 2018, da mandato d’arresto internazionale in relazione al mandato di arresto emesso il -OMISSIS- dalla Corte del Distretto di -OMISSIS-, sulla base di ordinanza di misura cautelare detentiva della durata di due mesi, per il delitto di truffa di cui all'art 159 sec. 4 del codice penale russo.

3. L'arresto è stato convalidato il successivo 29.3.2018 e il ricorrente è stato ristretto in custodia cautelare in carcere presso la -OMISSIS-.

4. La -OMISSIS-ha avanzato richiesta di estradizione il 26.4.2018 e il successivo 9.5.2018 il Ministero della Giustizia ha trasmesso alla Procura Generale della Repubblica di -OMISSIS- domanda di estradizione in relazione al mandato di arresto citato: come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, nell’ambito del giudizio finalizzato all’autorizzazione all’estradizione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- si è opposto alla richiesta della Federazione Russa, sia per ragioni connesse alla mancanza di prova sufficiente della colpevolezza del ricorrente, sia per il rischio che, una volta estradato in Russia, il ricorrente fosse sottoposto a trattamenti disumani a causa del sovraffollamento e del degrado degli istituti penitenziari, desumibile anche da varie sentenze emesse dalla Corte Europa dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo.

5. La Corte di Appello di -OMISSIS- ha emesso sentenza favorevole all'estradizione del ricorrente, il 21.6.2018.

6. Il ricorrente ha frapposto ricorso in Cassazione, ma, pendente tale giudizio, il 12 novembre 2018 ha formalizzato la richiesta di protezione internazionale, allegando alla stessa una dettagliata dichiarazione nella quale articolava le ragioni della sua richiesta: il sig. -OMISSIS- ritiene infatti che l'azione penale proposta contro di lui sia in realtà finalizzata ad estorcergli informazioni necessarie per poter istruire procedimenti penali nei confronti dei suoi ex datori di lavoro, oligarchi russi molto influenti e sostenitori dei partiti di opposizione in Russia.

7. Con sentenza del 13 dicembre 2018 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS-.

8. Con nota del 21 dicembre 2018, diretta alla Questura di -OMISSIS-, alla Commissione Territoriale di -OMISSIS- ed al Ministero della Giustizia, l’UNHCR ha sollecitato attenzione sulla posizione del ricorrente, rammentando che l’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 - il quale sancisce il divieto di espulsione o di rinvio alla frontiera dello straniero verso un territorio in cui possa essere esposto al rischio di perdere la vita o la libertà a causa della sua razza, religione, cittadinanza, idee politiche o a cagione della sua appartenenza ad una minoranza – si applica, benché non esplicitamente previsto dalla norma, anche ai casi di estradizione, dovendosi cioè considerare che l’estradizione, in quanto forma di allontanamento, è vietata in presenza delle condizioni indicate dalla norma. Nella citata nota l’UNHCR ha anche richiamato l’art. 7 del D. L.vo n. 25/2008, che autorizza il richiedente la protezione internazionale a rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione Territoriale, ai sensi dell’art. 32 del D. L.vo n. 25/2008, salvo alcune deroghe specifiche tra le quali non rientrerebbe il caso del sig. -OMISSIS-.

9. Il Ministero della Giustizia, pur reso edotto della pendenza, innanzi alla Commissione Territoriale di -OMISSIS-, della pratica relativa al riconoscimento della protezione internale al ricorrente, in data 24 gennaio 2019 ha emesso il decreto di estradizione in epigrafe indicato, notificato al ricorrente il 28 gennaio 2019, sulle premesse che:

(i) la domanda di estradizione presentata dalla -OMISSIS-é stata ritenuta ammissibile dall’Autorità Giudiziaria italiana, con sentenza divenuta irrevocabile per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione del 13 dicembre 2018;

(ii) il Governo della -OMISSIS-ha fornito rassicurazioni specifiche circa il trattamento penitenziario riservato al sig. -OMISSIS-, tali da potersi escludere che il medesimo possa essere, una volta estradato, sottoposto a trattamenti disumani e comunque contrari ai Diritti Umani sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

(iii) quanto alla domanda di protezionale internazionale, si legge nell’impugnato provvedimento che “ la circostanza che tale domanda sia stata presentata solo in data 12.11.2018 costituisce un chiaro indice della relativa pretestuosità, viepiù perché nella memoria acclusa alla stessa domanda l’estradando ha inverosimilmente sostenuto di essere vittima di un’indiretta persecuzione politico-giudiziaria, giacché il reale obiettivo di questa persecuzione sarebbero i suoi ex datori di lavoro, ai quali, però, lo stesso estradando – che oltretutto dichiarato di non essersi personalmente….mai personalmente interessato di politica – non sarebbe stato legato da alcun particolare rapporto diverso da quello di lavoro dipendente ”.

10. Il 25 gennaio 2015 la Commissione Territoriale di -OMISSIS-, ha respinto la domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente, con provvedimento notificatogli in pari data.

11. In data 28.1.2019, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di -OMISSIS- ha autorizzato l'estradizione, comunicando che la ricezione da parte dello Stato richiedente non sarebbe potuta avvenire prima del 26.2.2019; la comunicazione è stata notificata in pari data al sig. -OMISSIS-;

12. L’estradizione, invece, senza alcuna spiegazione è stata anticipata all’8 febbraio 2019, quando il sig. -OMISSIS- è stato prelevato dalla casa circondariale di -OMISSIS- per essere condotto all'aeroporto di Malpensa.

13. Il giorno precedente, tuttavia, il ricorrente aveva potuto incontrare i difensori, ai quali nell’occasione rilasciava la procura alle liti che ha consentito loro di proporre l’ impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di -OMISSIS-, ciò che è avvenuto con ricorso depositato il 22 febbraio 2019: in esito a tale giudizio il

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