TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-08-05, n. 202313143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-08-05, n. 202313143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313143
Data del deposito : 5 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2023

N. 13143/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04833/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4833 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati A D P e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- dell’ordinanza di sfratto, prot. ANBSC n. -OMISSIS-, emessa in data 12 luglio 2019 dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS- del 25 giugno 2021;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in epigrafe, la Sig.ra -OMISSIS- e il Sig. -OMISSIS-, nella loro qualità di eredi del Sig.-OMISSIS-, hanno impugnato l’ordinanza di sfratto ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, con la quale l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha ordinato al Sig.-OMISSIS- e a chiunque altro occupi “ l’immobile sito in Napoli, Via -OMISSIS- (oggi Via -OMISSIS-), Sez. SOC Fg. -OMISSIS- ”, di restituirlo, libero da persone e cose, entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

2. – A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

I) Violazione del comma 2 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 159 del 2011, violazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

L’ordinanza di sfratto sarebbe illegittima, perché non è stata preceduta da un espresso provvedimento di destinazione dell’immobile.

Secondo i ricorrenti, prima dell’assegnazione, non sarebbe possibile procedere in via autoritativa allo sgombero del bene, ostandovi la carenza di un interesse concreto dell’Amministrazione.

L’atto gravato sarebbe, inoltre, carente di motivazione.

II) Violazione degli artt. 7 e 10, Legge n. 241 del 1990.

La ricorrente non è stata posta nella condizione di partecipare al procedimento sfociato nell’atto gravato, non essendole stato inviato l’avviso di avvio del procedimento. Da ciò conseguirebbe l’illegittimità del provvedimento di sfratto.

III) Eccesso di potere per violazione dell'art. 97 Cost., per manifesta ingiustizia e irragionevolezza del termine per adempiere

Il provvedimento sarebbe, altresì, illegittimo quanto al termine di 120 giorni concesso per adempiervi.

Tale termine sarebbe stato eccessivamente breve, anche tenuto conto della condizione reddituale e dell’assenza di un pregiudizio per l’amministrazione.

All’interno dell’immobile oggetto di sfratto abiterebbero anche dei minori, inseriti in un nucleo familiare afflitto da oggettive difficoltà economiche.

3. – Si è costituita l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata resistendo al ricorso.

4. – Con ordinanza n.-OMISSIS- del 25 giugno 2021, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, osservando che “ all’esame sommario consentito in sede cautelare, il ricorso appare infondato atteso che, essendo incontestato che la confisca è definitiva, l’ordinanza impugnata è un atto dovuto, a contenuto vincolato ed obbligatorio, che non necessita di particolare motivazione né di comunicazione di avvio del procedimento e rispetto al quale in capo all’amministrazione non residua alcun ragione di discrezionalità che possa autorizzarla né alla comparazione degli interessi coinvolti né alla valutazione di situazione personali o familiari che occupino l’immobile illegittimamente ”.

5. – All’udienza pubblica del 5 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. – Il ricorso è infondato, alla luce dei principi, consolidati nella giurisprudenza del giudice amministrativo di primo e di secondo grado, formatisi nella materia de qua .

7. – Il Collegio precisa, in punto di fatto, che la confisca dell’immobile di cui è causa è stata disposta con Decreto del Tribunale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, n. 142/2013 (A) R.D. del 17 maggio 2013, in danno del Sig. -OMISSIS-, in quanto a lui indirettamente intestato e nella diretta titolarità dei Sigg.ri-OMISSIS- e -OMISSIS-.

La confisca è stata confermata con decreto n. 19/16 del 10 novembre 2015 – 8 febbraio 2016 della Corte di Appello di Napoli ed è diventata definitiva a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, datata 26 gennaio 2017, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso il decreto della Corte d’Appello.

Il predetto immobile è stato occupato, sin dalla data di sequestro, dal Sig.-OMISSIS- e dalla sua famiglia.

8. – Ciò premesso, ritiene il Collegio che sia infondato il primo motivo di ricorso, in quanto, a fronte di un provvedimento definitivo di confisca, l’Agenzia resistente ha il potere-dovere di ordinare il rilascio del bene, indipendentemente dalla preventiva adozione del provvedimento di destinazione d’uso dell’immobile.

Il comma 2 dell’art. 47, D.Lgs. n. 159/2011 prevede espressamente che “ Anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’art. 823 del codice civile ” a mente del quale “ spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso ”.

L’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa precisa, peraltro, che “ tale potere-dovere non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione dello stesso (Cons. St., sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169);
infatti il potere/dovere di tutelare il demanio dello Stato di cui si tratta (art.

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