TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-09-29, n. 202314453

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-09-29, n. 202314453
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314453
Data del deposito : 29 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2023

N. 14453/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13917/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13917 del 2015, proposto da Giuliana D’Ambrosio, rappresentata e difesa dall’avv. Pasqualina D’Ambrosio, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Chiostro 25;

contro

Comando generale dell’Arma dei carabinieri, Centro nazionale amministrativo, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

per

la riassunzione del giudizio proposto il 10 aprile 2015 innanzi al Tribunale ordinario di Chieti per l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento n. 375 del 2 febbraio 2015, notificata il 5 marzo 2015, con la quale è stato disposto a carico della ricorrente il recupero del premio di congedamento erogato il 20 marzo 2007, ai sensi dell’art. 38, l. 20 settembre 1980 n. 574, peraltro nella misura lorda di euro 11.409,11 anziché in quella netta, effettivamente percepita, di euro 8.483,14.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, Centro nazionale amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 22 settembre 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Giuliana D’Ambrosio espone di essere stata arruolata nell’Arma dei carabinieri il 2 settembre 2004, di aver conseguito la nomina a tenente in ferma prefissata del ruolo tecnico, logistico e amministrativo il 25 novembre 2004, all’esito del 5° corso a.u.f.p., e di essere stata collocata in congedo per fine ferma il 20 dicembre 2006. Inoltre, il 14 gennaio 2007, è stato disposto il trasferimento della ricorrente all’Accademia militare di Modena, in qualità di vincitrice del concorso per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e commissariato dell’Esercito, indetto con decreto dirigenziale 21 marzo 2006, pubblicato sulla GU n. 24 del 28 marzo 2006. In data 20 marzo 2007, poi, le è stato liquidato il premio di congedamento previsto dall’art. 38, l. 20 settembre 1980 n. 574, nella misura (netta) di euro 8.483,14.

L’Amministrazione militare, previa adozione dell’atto dispositivo n. 20315/DS del 5 ottobre 2012, con nota prot. n. 809621CX/44/109-1 dell’8 novembre 2012 ha avviato il procedimento di recupero del suddetto premio, peraltro nella misura lorda di euro 11.409,91, che si è concluso con l’adozione della determinazione n. 375 del 2 febbraio 2015 e dell’ingiunzione di pagamento n. 375 del 2 febbraio 2015, notificata il 5 marzo 2015, per non essere stata G.D’A. ammessa al termine della prima ferma volontaria ad un’ulteriore ferma di un anno.

In data 10 aprile 2015, G.D’A. ha interposto ricorso ex art. 32, d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 innanzi al Tribunale ordinario di Chieti, in cui ha preliminarmente eccepito l’avvenuta prescrizione della pretesa erariale, a suo dire sottoposta al termine abbreviato quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ., concludendo nel merito per la sussistenza del suo diritto a ritenere l’emolumento in questione, stanti il disposto degli artt. 38, l. n. 574 del 1980, 1 e 28, comma 4, d.lgs. 8 maggio 2001 n. 215 e l’inopponibilità delle circolari n. 6/168/3-7 del 31 marzo 2008, n. 6/168/3-20 del 9 ottobre 2009, che sono successive al pagamento del premio di congedamento. Avendo il Tribunale ordinario di Chieti declinato la propria giurisdizione con sentenza 1° ottobre 2015 n. 544, G.D’A. con il ricorso in riassunzione in epigrafe indicato, notificato il 9 novembre 2015 e depositato il successivo giorno 24, ha impugnato la predetta ingiunzione di pagamento del 2 febbraio 2015, riproducendo il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio proposto innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria ed esplicitando le argomentazioni già proposte in sede ordinaria mediante articolazione dei seguenti motivi di gravame:

I) violazione dell’art. 2948, comma 1, n. 5, cod. civ., essendosi il diritto alla restituzione del premio di cui è causa prescritto nel termine di cinque anni, che sono decorsi il 20 marzo 2012, laddove l’avvio del procedimento di recupero risale all’8 novembre 2012 ed il provvedimento conclusivo al 2 febbraio 2015;

II) violazione degli artt. 38, l. n. 574 cit., 1 e 28, d.lgs. n. 215 del 2001, oltre ad eccesso di potere;

III) nullità dell’ingiunzione per erronea indicazione dell’Autorità giudiziaria ordinaria quale foro competente per ricorrere contro l’atto;

IV) erroneità della pretesa restitutoria sotto il profilo del quantum , dato che la somma realmente percepita è inferiore a quella richiesta, dovendo l’Amministrazione procedere al recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione militare, che mediante produzione documentale ha contestato la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente, concludendo per il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 22 settembre 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso è fondato esclusivamente sotto il quarto ordine di censure, inerente alla corretta determinazione dell’ammontare della somma di cui è pretesa la restituzione, potendo per il resto essere definito alla luce dei principi affermati dalla sezione nella sentenza 18 maggio 2023 n. 8486.

2.1 Non può, in primo luogo, accedersi alla tesi dell’intervenuta prescrizione del diritto soggettivo fatto valere dall’Arma dei carabinieri, dato che la fattispecie in discorso è disciplinata dall’art. 2033 cod. civ., trattandosi di indebito oggettivo, ed è dunque soggetta all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., posto che il rapporto obbligatorio della cui prescrizione si discute concerne il diritto dell’Amministrazione alla restituzione di somme indebitamente percepite dall’obbligata, ipotesi non rientrante tra quelle di cui all’art. 2948 cod. civ. (

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