TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-12-28, n. 202208118

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-12-28, n. 202208118
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202208118
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2022

N. 08118/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03323/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3323 del 2022, proposto da
S P, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 42, presso lo studio dell’avv. A P;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11, presso la sede di questa;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto decisorio n. 983/2015 (R.G. 330/2015 V.G.) emesso dalla Corte d'Appello di Napoli;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso in epigrafe Proto Salvatore ha chiesto l’esecuzione del decreto cron. n. 983/2015, reso nel giudizio R.G. n. 330/2015 V.G. dalla Corte d’Appello di Napoli - Sezione IV bis civile, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare in suo favore, per l’irragionevole durata del processo, la somma “ di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla notifica del presente decreto ”, nonché delle spese processuali, liquidate “ in complessivi €448,00 (di cui €43,00 per esborsi documentali e €405.00 per compenso professionale) oltre rimborso spese forfetarie pari al 15% del compenso professionale, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore della parte ricorrente dichiaratosene anticipatario ”.

2. - Rilevato che:

- tale decreto, munito di formula esecutiva in data 9 aprile 2015 è stato notificato al Ministero in data 17 aprile 2015 ed è passato in giudicato, come da certificazione della cancelleria del 19/5/22;

- tuttavia, il Ministero ha persistito nel suo inadempimento, sicché parte ricorrente ha proposto il presente ricorso in ottemperanza, chiedendo: dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui al decreto della Corte d’Appello di Napoli;
assegnarsi al Ministero della Giustizia un termine per ottemperare provvedendo al pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del ricorso al saldo;
fissare la somma di denaro dovuta dal Ministero debitore violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
nominare contestualmente il Commissario ad acta;
condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del legale antistatario;

- alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione del decreto, attestata da apposita certificazione di cancelleria, all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e alla avvenuta presentazione della dichiarazione richiesta dal comma 1 dell’art. 5 sexies L. 89/2001;

3. - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato (con esclusione di quanto liquidato a titolo di spese giudiziali, stante la disposta distrazione del relativo importo in favore del difensore anticipatario, che non è parte nel presente giudizio);

3.1. - Ritenuto, in particolare, che a parte ricorrente possono essere riconosciute le somme liquidate in proprio favore nell’ambito del giudizio concluso con l’azionato decreto. Per quanto riguarda le spese successive al titolo azionato, e come tali non liquidate nello stesso, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent. n. 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094) ivi comprese le spese di registrazione del titolo azionato. Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica dell’atto in questione, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
T.A.R. Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87). Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268);

4. - Va, altresì, accolta la domanda di corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a., fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);

Ritenuto di dover sin d’ora designare, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta da individuarsi ai sensi dell’art.

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