TAR Roma, sez. 3Q, decreto presidenziale 2022-11-07, n. 202208819
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Pubblicato il 07/11/2022
N. 08819/2022 REG.PROV.PRES.
N. 02345/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2345 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R G, R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R G in Roma, via Raffaele Caverni n. 16;
contro
Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
per l'annullamento
per l'annullamento
della Determinazione AIFA n. 177/2018 relativa al ripiano per l’anno 2016 e del relativo avviso di pubblicazione del citato ripiano
dei dati inerenti al ripiano attribuito alla ricorrente e pubblicati sul sistema del Front-End
della prima pubblicazione dei dati di budget per l’anno 2016 avvenuta in data 21 dicembre 2017
della determinazione AIFA n. 121/2018 intitolata “Riassegnazione dei budget aziendali definitivi per l’anno 2016” e del relativo avviso
del Budget di spesa per l’anno 2016 assegnato alla ricorrente e pubblicato sul sistema del Front-End
dell’avviso inerente le modalità di pagamento del ripiano, nonché di tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali e/o comunque connessi;
e con motivi aggiunti depositati il 9 aprile 2018
per l’annullamento dei medesimi atti di cui al ricorso principale sotto altri motivi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Considerato che il difensore di parte ricorrente ha depositato in atti l’istanza con la quale ha dichiarato che la stessa parte ricorrente non ha più interesse alla trattazione e alla decisione nel merito del ricorso di cui trattasi;
Considerato che, pertanto, non resta se non prendere atto della predetta circostanza ai fini della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato, infine, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;