TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2024-01-18, n. 202400071

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2024-01-18, n. 202400071
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400071
Data del deposito : 18 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2024

N. 00071/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01817/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione

del verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione personale dell'Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 1 e 3 del Decreto legislativo n°159 del 06.09.2011, notificato al Sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS- nonché del provvedimento Prot. n°-OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Vibo Valentia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1-Con atto notificato il -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato l'avviso orale adottato dalla Questura di Vibo Valentia sulla base dell’assunto per cui, per come da certificato dai carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, risulta essere imputato per il reato di lesioni nel p.p. -OMISSIS- per il reato di lesione personali ex art. 582 c.p. nonché condannato per tentato omicidio da parte del GUP presso il Tribunale di Vibo Valentia alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione nel p.p. -OMISSIS-, sottolineando che tale reato è stato commesso in concorso con tale -OMISSIS-, quale organico alla omonima cosca operante nella provincia di Vibo Valentia nonché ex sorvegliato di P.S., oltre a fare riferimento alle frequentazioni del Colaci con soggetti gravitanti nella criminalità organizzata nonché portatori di precedenti di polizia e reati di mafia e quale soggetto dedito alla commissione di reati (inserendo quale nominativo quello di -OMISSIS-).

2-Il ricorrente ha affidato le censure ai seguenti motivi:

I. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge di cui all’art. 1 L. 1423/1956, carenza ed erronea di motivazione, mancanza di presupposti e ingiustizia manifesta.

Viene dedotta incompletezza e carenza di motivazione sia sulla riconducibilità del ricorrente ad una delle categorie enunciate nell’art.1 L. 1423/1956 sia sugli elementi che possono indurre a ritenere il destinatario quale soggetto socialmente pericoloso.

Deduce altresì assenza deò requisito dell’attualità, non essendo sintomatico della dedizione a delinquere l’episodio accaduto in Ionadi qualificato come tentato omicidio dalla Procura e riqualificato dal GUP in lesioni e con appello pendente presso la Corte di Appello di Catanzaro in attesa della fissazione dell’udienza.

II. Sulle frequentazioni, eccesso di potere, violazione di legge, mancanza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, mancanza di attualità.

Viene contestata carenza istruttoria e motivazionale, non essendo dettagliate le frequentazioni addebitate al ricorrente (numero dei soggetti con cui il prevenuto si sia frequentato, il luogo e il tempo in cui tali frequentazioni si sarebbero concretizzate), viepiù necessario dal momento che egli lavora e vive in un piccolo centro ed è quindi possibile che abbia occasionalmente incontrato o salutato tali persone senza tuttavia intrattenere rapporti di frequentazioni.

III. Eccesso di potere, mancanza di motivazione e violazione di legge art.1 L. 1423/1956, contraddittorietà e mancanza di attualità.

Rileva assenza di attualità in quanto per dieci anni non è stato coinvolto in nessun procedimento penale o in nessuna operazione di polizia svolta nella zona.

IV. Sui precedenti penali utilizzati a pretesto per l’emissione dell’avviso orale - eccesso di potere per difetto del presupposto, arbitrarietà e contraddittorietà, sviamento per difetto di motivazione e di istruttoria.

Rileva che i suoi precedenti giudiziari non sono sintomo della capacità e dell’attitudine a delinquere.

V. Mancato accesso agli atti. Violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Violazione della L.241/90 e ss.mm.

Viene contestato il mancato parziale accesso alla documentazione istruttoria, motivato da esigenze di ordine pubblico.

3-Con atto depositato il -OMISSIS- si è costituita la Questura di Vibo Valentia per resistere al ricorso.

4-Con memoria depositata il -OMISSIS- parte ricorrente ha ribadito le proprie tesi, allegando documentazione a supporto ed evidenziando che:

-) sul p.p. n.-OMISSIS-, pendente al Giudice di Pace di Vibo Valentia, la parte offesa non si è presentata all’A.G. per rendere dichiarazioni, con la conseguenza di intendere ritirare la denuncia;
peraltro egli è intervenuto a separare due litiganti una delle quali aveva aggredito l'altra;

-) in altro procedimento penale (peraltro non individuato) vi è stata assoluzione irrevocabile che prevale sulla prescrizione;

-) sulla vicenda relativa all’asserita condanna per l’accusa di tentato omicidio rileva di essere stato condannato per lesioni personali, reato che, avendo prognosi inferiore a 40 giorni, è di competenza del Giudice di Pace e per il quale, si soggiunge, non avrebbe potuto essere emessa alcuna misura nei suoi confronti per mancanza di condizione di procedibilità;

-) egli è un soggetto dedito al lavoro e non pericoloso socialmente stante l’autorizzazione al lavoro in occasione dell’emissione della misura applicata;

-) non vi sono frequentazioni di pregiudicati, in quanto il nominato -OMISSIS- non è mai stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso e la sorveglianza speciale a suo tempo applicatagli non avrebbe potuto essere disposta alla luce della suddetta sentenza di assoluzione;

-) i controlli e gli incontri non erano circostanziati nelle modalità (essendovi unicamente l’indicazione del luogo di fermo e dell’orario);

-) l’asserito rapporto di parentela della moglie con -OMISSIS- non considera il rapporto di inimicizia che per anni vi è stato con i due e in nessun atto criminale è stato coinvolto il ricorrente.

5-Con memoria depositata il -OMISSIS- la Questura di Vibo Valentia ha fornito controdeduzioni.

6-Alla camera di consiglio del 10.1.2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso è stato spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.

7- Il ricorso è manifestamente infondato.

8- I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

9- Il d.lgs. n. 159 del 2011 dispone:

- all'art. 3 che "1 . Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

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