TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-11-18, n. 201900987

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-11-18, n. 201900987
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201900987
Data del deposito : 18 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2019

N. 00987/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00840/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 840 del 2018, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti G B e F P, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi e domicilio fisico presso lo studio dell’avv.to M P in Brescia, Via Ferramola n. 1/a;



contro

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to F F, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina, 6;



nei confronti

-OMISSIS- Società Agricola Cooperativa, non costituitasi in giudizio;



per l'annullamento

- DELL’ORDINANZA DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO VETERINARIO OGLIO PO DELL’ATS VAL PADANA IN DATA 17/7/2018, RECANTE STATUIZIONI SULLE 954 FORME DI FORMAGGIO GRANA POSTE SOTTO SEQUESTRO DAI CARABINIERI DEL N.A.S. DI CREMONA CON VERBALE DEL 6/2/2018 E CUSTODITE PRESSO IL MAGAZZINO DI STAGIONATURA DELLA LATTERIA CASATICESE;

- DEGLI ATTI CORRELATIVI, PRESUPPOSTI E CONSEGUENTI, ANCHE SE SCONOSCIUTI, COMPRESI LA NOTA DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE PERVENUTA AL DISTRETTO VETERINARIO OGLIO PO IL 16/7/2018, E IL VERBALE DEI NAS DI CREMONA DEL 6/2/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana e di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

A. La ricorrente riferisce di essere leader, in Italia e all’estero, nella cura del benessere animale e nella bio-sicurezza. Rappresenta di essere stata socia della-OMISSIS- (uno dei suoi appartenenti – persona fisica – era Presidente del Consiglio di Amministrazione), fino alla sua esclusione disposta il 19/12/2017.

B. La Cooperativa, affiliata al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, raccoglie e lavora il latte bovino proveniente dalle stalle dei soci e lo trasforma in formaggio o in altri prodotti per destinarlo alla vendita. Con PEC del 19/12/2017 ha informato la ricorrente della sua esclusione dalla compagine per aver conferito latte contaminato da “sostanze inibenti” (doc. 5).

C. Evidenzia altresì l’esponente in punto di fatto che:

- le plurime richieste di accesso ai verbali formati dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione non sono state riscontrate;

- ha instaurato un contenzioso innanzi al Tribunale delle Imprese di Brescia, denunciando l’illegittimità dell’esclusione dalla Cooperativa e della risoluzione del rapporto sociale;

- il ricorso è stato accompagnato da un’istanza di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 2378 del c.c.;

- in ossequio alla clausola arbitrale inserita nello Statuto, -OMISSIS-ha presentato domanda di arbitrato alla CCIAA di Mantova e Milano, con adesione della Cooperativa;

- il 7/5/2018 le parti hanno raggiunto un accordo per regolare il prezzo nelle annate 2017 e 2018 (fino al 15/4);

- dopo tale data il latte è stato ceduto ad altri soggetti conseguendo a prezzi inferiori, e la Latteria (a fronte dei quantitativi di latte comunicati e non contestati) non ha onorato gli impegni assunti, rifiutandosi di corrispondere il prezzo per i conferimenti regolarmente effettuati sino al 15/4;

- il Sig. -OMISSIS- ha ricevuto due processi verbali di contestazione datati 9/4/2018, per violazioni amministrative (entrambi hanno formato oggetto di contestazione innanzi al giudice di pace).

D. Dopo aver esaminato i documenti acquisiti il 30/4/2018 (all. 27 e ss.), la ricorrente lamenta, nei confronti dei NAS, di ATS e della -OMISSIS-, il mancato compimento di un controllo ufficiale (e/o analisi accreditata e/o campionamento ufficiale) – secondo le metodologie ex lege previste – nonché l’assenza di materiale fotografico o di altro a comprova degli esiti dei test di screening che la Cooperativa afferma di aver eseguito, e dei risultati delle analisi di laboratorio preannunciate dalla Società “-OMISSIS-” (doc. 8).

E. Dopo un’ulteriore istanza di ostensione documentale, si è appreso che ATS ha sanzionato il responsabile dell’autocontrollo aziendale della Cooperativa per la violazione del Reg. (CE) 29/04/2004 n. 852 (art. 5), in quanto non avrebbe applicato in modo non corretto sistemi e/o procedure di Haccp nei giorni 24/11/2017 e 25/11/2017. Sostiene la ricorrente che il casaro addetto ha effettuato la lavorazione del latte nei giorni citati pur consapevole della positività alla ricerca di sostanze inibenti (metodo Delvotest), mentre al contrario avrebbe dovuto tempestivamente attivare le procedure previste e avvisare ATS per eseguire un campionamento ufficiale da inoltrare all’Istituto Zooprofilattico competente. Sottolinea che né il casaro né “-OMISSIS-” hanno denunciato il fatto all’ATS, e che non sussiste alcuna prova documentale degli addebiti formulati, affiorando il dubbio di condotte dolosamente preordinate all’espulsione della ricorrente dalla compagine sociale.

F. L’ordinanza impugnata richiama il verbale di sequestro cautelativo sanitario del 6/2/2018 di 954 forme di formaggio grana prodotte tra il 17 e il 25/11/2017, “ottenute dalla lavorazione di latte risultato positivo alla ricerca di sostanze inibenti”. In particolare, dalle “Schede giornaliere di lavorazione” del latte compilate dal Sig. S. M., casaro della -OMISSIS- <<risulta che, nei giorni di lavorazione 24/11/2017 e 25/11/2017, il latte ritirato dall'Az. Agr. -OMISSIS- era risultato positivo alle prove effettuate in autocontrollo mediante Delvo-test, che successive analisi con il metodo Delvo-test, effettuate dal casaro, hanno rilevato la positività per sostanze inibenti nel latte prodotto il 16, 17, 18, 19 e 20 novembre 2017, e che il laboratorio "-OMISSIS- (MN) ha indicato la positività per sostanze inibenti nel latte prodotto il 21 e 22 novembre 2017>>.

G. Alla luce di ciò, il provvedimento dispone:

- la distruzione di 212 forme prodotte nelle giornate del 23 e 24/11/2017 in violazione del capitolo IX comma 1 allegato II del regolamento CE 852/2004 (manca una valutazione del livello di contaminazione della materia prima, effettuata dalla ditta, tale da escludere rischi per il consumatore);

- la liberalizzazione delle 106 forme prodotte il 25/11/2017, per l’esito favorevole degli esami compiuti in autocontrollo;

- il mantenimento del sequestro cautelativo delle 636 forme prodotte dal 17 al 22/11/2017 per la loro valutazione, che possa escludere la presenza di residui di tetraciclina ed epimeri nei formaggi prodotti (in caso di esito favorevole, si provvederà alla loro liberalizzazione con successivo atto).

H. Con l’introdotto gravame la ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:

1. Violazione e falsa applicazione dei regolamenti UE 470/2009 e 852/2004, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e travisamento, contraddittorietà, erroneità dell’istruttoria, falsa applicazione del diritto di difesa e del contraddittorio, in quanto:

• sia il casaro sia il laboratorio incaricato non hanno posto in essere la corretta procedura;

• già lo studio compiuto nel 2010 dal Centro Referenza Nazionale Qualità Latte Bovino IZSLER Brescia sui residui di sostanze inibenti (cfr. doc. 49 – schema riassuntivo) prevede che – ove lo screening test sia risultato positivo – si proceda con i seguenti step : lettura strumentale obiettiva e documentazione fotografica, estrazione di un campione, informazione al caseificio per le vie brevi, comunicazione formale all’ASL, intervento in Azienda e prelievo del campione legale, esecuzione di 2 test di conferma;

• le “linee guida latte” e “le linee guida per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza

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