TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-11-08, n. 201101688

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-11-08, n. 201101688
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101688
Data del deposito : 8 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01383/2011 REG.RIC.

N. 01688/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01383/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2011, proposto dalla Banca Ifis S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti L C e F L, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo 31;



contro

Azienda sanitaria locale di Bari;



per l'esecuzione

del decreto ingiuntivo n. 1722/10, emesso dal Tribunale civile di Bari in data 3-26 agosto 2010, dichiarato esecutivo in data 14 gennaio 2011 e rinotificato il 20 gennaio 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il cons. G A e udito l’avv. F L;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con decreto n. 1722/10 del 3-26 agosto 2010, il Tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla Banca Ifis S.p.a., ingiungeva all’Azienda sanitaria locale di Bari il pagamento della somma di euro 663.030,91, oltre interessi, ex decreto legislativo n. 231 del 2002, ed euro 2.600,00 per spese della procedura, di cui euro 570,00 per spese, euro 1.008,00 per diritti ed euro 1.022,00 per onorari del procedimento, e accessori come per legge.

Il decreto ingiuntivo non opposto, munito di formula esecutiva in data 14 gennaio 2011, è stato poi notificato all’Azienda il 20 gennaio 2011.

Nonostante la notificazione dell’apposita diffida, visto che l’Amministrazione aveva adempiuto solo parzialmente, con il ricorso in esame, la Banca Ifis S.p.a. ha chiesto che questo Tribunale voglia ordinare all’Azienda sanitaria locale di Bari di eseguire integralmente l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo n. 1722/10 e, per l’effetto (in considerazione dell’intervenuta liquidazione, con successivi, distinti versamenti, di parte della somma), di

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