TAR Bologna, sez. II, decreto presidenziale 2021-06-25, n. 202100248
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Pubblicato il 25/06/2021
N. 00248/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00447/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 447 del 2021, proposto da
Domus Assistenza Societa' Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A D F, G L D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - Centrale Unica di Committenza non costituito in giudizio;
nei confronti
Cooperativa Sociale Societa' Dolce Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A R, S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A R in Bologna, piazza San Martino n. 1;
Comune di Sassuolo non costituito in giudizio;
Per l'annullamento, previa sospensione
1) della determinazione n.175 in data 9/4/2021, di cui alla comunicazione inviata alla società ricorrente il 12/4/2021, con la quale il Dirigente della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha disposto l'aggiudicazione a favore della Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa (di seguito società Dolce) della gara a procedura aperta indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei Servizi Educativi Assistenziali per gli alunni residenti nel Comune di Sassuolo delle scuole di ogni ordine e grado per il periodo aprile 2021 – giugno 2024, indetta con bando di gara prot. 32799 del 26/10/2020, per un importo ribassato di Euro 4.357.036,49;
2) di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate nonchè di tutte le operazioni, valutazioni, verifiche e atti della Commissione di gara e dei Responsabili del procedimento ivi compreso il verbale in data 30/3/2021 con il quale il Responsabile del procedimento dell'Ente aderente ha verificato l'adeguatezza delle giustificazioni presentate ritenendo corretta e congrua l'offerta della società Dolce;
3) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza con cui parte ricorrente ha chiesto che la causa sia discussa oralmente mediante collegamento da remoto;
Ritenuto che l’istanza non possa essere accolta in quanto:
1) La norma in oggetto prescrive che- al di fuori del caso in cui l’istanza in oggetto sia presentata congiuntamente da tutte le parti costituite – il Presidente del Collegio debba valutare l’istanza “anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse” (e conseguentemente parrebbe doversi intendere come non soltanto sulla base di queste ultime);
2) L’istanza in oggetto è genericamente delineata, senza specifica indicazione dei profili di fatto o di diritto che si intendano eventualmente discutere;
Ritenuto, pertanto, che la causa debba passare in decisione senza discussione orale;