TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-07-16, n. 201509527

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-07-16, n. 201509527
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201509527
Data del deposito : 16 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01666/2015 REG.RIC.

N. 09527/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01666/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2015, proposto dall’avvocato A L M, rappresentato e difeso da sé stesso e domiciliato per legge in Roma, via Flaminia n. 189, presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l’esecuzione

del decreto della Corte d’Appello di Roma n. 56010/10, depositato in data 8 gennaio 2014;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 il dott. C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In punto di fatto il ricorrente riferisce che: A) la Corte d’Appello di Roma - nell’ambito di un giudizio per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, promosso dal signor Luigi La Marca ai sensi della legge n. 89/2001 - con il decreto in epigrafe indicato ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare in suo favore, in qualità di difensore antistatario, le spese relative al predetto giudizio;
B) sebbene il decreto in epigrafe indicato - passato in giudicato - sia stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in forma esecutiva in data 14 luglio 2014, allo stato egli è ancora creditore, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della somma di euro 2.928,12 a saldo, oltre agli accessori di legge.

2. Tenuto conto di quanto precede il ricorrente chiede a questo Tribunale di: A) dichiarare la mancata esecuzione del giudicato e, per l’effetto, ordinare al Ministero dell’Economia e Finanze, di disporre il pagamento della predetta somma;
B) provvedere, sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, alla nomina di un Commissario ad acta, con l’incarico di porre in essere, in via sostitutiva, tutti gli adempimenti occorrenti a garantire l’esecuzione del giudicato;
C) condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio.

3. La Difesa Erariale si è costituita in giudizio in data 27 febbraio 2015.

4. Il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 17 giugno 2015.

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio osserva che il presente ricorso - pur risultando notificato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), in assenza della autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. - deve ritenersi ammissibile in quanto, secondo la più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2682), la notifica di atti processuali a mezzo PEC, da parte dell’avvocato, deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata pur in assenza della predetta autorizzazione presidenziale perché il processo amministrativo tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in un processo telematico.

2. Passando al merito, la prima domanda formulata dal ricorrente può essere accolta. Infatti si deve osservare che: A) sebbene copia esecutiva del decreto in epigrafe indicato - passato in giudicato (come da attestazione in data 7 gennaio 2015) - risulti ritualmente notificata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, quest’ultimo non ha spontaneamente ottemperato agli obblighi derivanti dal giudicato;
B) la Difesa erariale, pur essendosi costituita in giudizio, non ha svolto alcuna attività difensiva per resistere alle pretese di controparte.

3. Inoltre il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per nominare sin d’ora un Commissario ad acta - nella persona del Dirigente responsabile dell’Ufficio IX della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - affinché provveda, in sostituzione dell’Amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento della somma dovuta al ricorrente, a dare corso al pagamento medesimo, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

4. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del carattere seriale della presente controversia (alla sola udienza del 17 giugno 2015 risultavano iscritti a ruolo ben 11 ricorsi pressoché identici, proposti dall’avvocato Marra), seguono la soccombenza.

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