TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-03-20, n. 201703724
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/03/2017
N. 03724/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05112/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5112 del 2002, proposto da:
R A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Chiriaco', con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 52;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
P A non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del DD del 31.7.2001 – notificato in data 12.2.2002 – di determinazione dell’anzianita' assoluta nel grado di Maggiore del Ruolo Speciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Maggiore ricorrente premette di essere stato nominato Ufficiale con anzianità 1.9.1984, di vantare anzianità nel grado 1.9.2000 e di essere transitato, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale “con riserva di rideterminazione dell’anzianità assoluta nel grado di maggiore del ruolo speciale ai sensi dell’art. 56 co.1 D.lvo n. 490/97”.
Con il ricorso in esame egli impugna il decreto del 31.7.2001 con cui – facendo seguito al decreto 15.5.2001 che disponeva il transito - viene disposto il mantenimento dell’anzianità assoluta nel grado di maggiore del ruolo speciale al 1.9.2000 in quanto più favorevole rispetto a quella dei pari grado del ruolo speciale o ad esaurimento con uguale o minore anzianità di nomina ad Ufficiale ai sensi dell’art. 56 precitato.
Il ricorso è affidato a motivi riconducibili ai seguenti: violazione dell’art. 56 co.1 D.lvo n. 490/97;eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che resiste solo formalmente.
Non si è costituito il controinteressato ritualmente intimato.
Con ordinanza n. 4062/2016 sono stati disposti incombenti istruttori - parzialmente eseguiti in data 18.8.2016 - e con ordinanza n. 11558/2016 è stato disposto il deposito del libretto del controinteressato;effettuato in data 28.1.2017.
Alla pubblica udienza del 1.2.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La normativa applicabile al caso in esame è quella dettata dal D.Lgs. 30/12/1997, n. 490 -
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 – che all’art. 56 disciplina il transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito al ruolo speciale.
Nella parte che interessa ai fini della decisione, detta disposizione così recita: “1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.
2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta ed assumono, qualora più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o ad esaurimento che abbia uguale o minor anzianità di nomina ad ufficiale".
3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni”. Le disposizioni richiamate stabiliscono, a loro volta, che “Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi” (art. 8) e che “Nei trasferimenti da ruolo a ruolo d'ufficiali di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da ufficiale”.
Il successivo art. 57 invece disciplina il transito dal ruolo normale delle Armi predette al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali inizialmente ribadendo che “ Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta”, però dopo aver anche qui richiamato le regole sull'ordine di iscrizione in ruolo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, aggiunge “dopo gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali aventi uguale anzianità di grado”, mentre l’art. 56 prevedeva “assumono, qualora più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o ad esaurimento che abbia uguale o minor anzianità di nomina ad ufficiale".
Invece per quanto riguarda il passaggio ai ruoli speciali istituiti dall’art. 52 – ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nonché ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica – gli artt. 53 e 54 prevedono che gli Ufficiali transitati dai rispettivi Ruoli Normali “mantengono il grado, la posizione di stato e l'anzianità assoluta e relativa posseduta”, non essendovi analoghe esigenze di riequilibrare le posizioni con Ufficiali già inclusi nel ruolo.
Ad avviso del Collegio, l’interpretazione letterale e logico-sistematica dell’art. 56 sembrano deporre nel senso che la norma sia intesa ad attribuire all’Ufficiale del Ruolo Normale – quindi proveniente dall’Accademia Militare - una precedenza rispetto a suoi colleghi del Ruolo Speciale o del Ruolo ad esaurimento – reclutati mediante vie diverse - al fine di valorizzare il diverso percorso d’accesso.
Tale interpretazione trova peraltro conferma dal fatto che il transito, in senso contrario, dal ruolo speciale al ruolo normale dei tenenti e dei capitani che “conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado” come prescritto dall'art. 30 co. 3 del d.lvo n. 490/1997.
Secondo il provvedimento impugnato il ricorrente, nominato ufficiale in data 1.9.1984, promosso Maggiore dal 1 settembre 2000, al momento del transito con anzianità nel grado 1.1.2001, più favorevole rispetto a quella dei pari grado con uguale o minore anzianità di nomina ad Ufficilae segue il pari grado Midolo.
Secondo il ricorrente invece avrebbe dovuto essere collocato dopo il contro interessato P, in quanto è stato nominato ufficiale successivamente, in data 20 luglio 1985 e promosso Maggiore con anzianità dal 2 ottobre 1997 “ai sensi dell’art. 24 co. 4 legge 224/1986” (norma volta ad assicurare, a loro volta, la precedenza agli Ufficiali del Ruolo Speciale rispetto a quelli del Ruolo ad Esaurimento)
La situazione del ricorrente è pertanto quella prevista dal secondo periodo dell’art. 56 co.2 per cui risulta a lui “più favorevole” l'anzianità di un giorno precedente rispetto al P che, sebbene lo preceda nell’assunzione del grado di Maggiore, ha “minor anzianità di nomina ad ufficiale".
Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso risulta fondato e va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato;fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione che, in esecuzione della presente decisione, dovrà riesaminare la posizione del ricorrente alla luce dei principi sopraindicati.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.