TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2010-11-25, n. 201001335

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2010-11-25, n. 201001335
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201001335
Data del deposito : 25 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02391/2010 REG.RIC.

N. 01335/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 02391/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2391 del 2010, proposto da:

S S, rappresentato e difeso dall'avv. B S, domiciliata ex art. 25 comma I° cod. proc. amm. presso la Segreteria del Tar Lombardia in Milano, Via Corridoni n. 39;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. S A, S P e M R S, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, via P. Andreani n.10;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di rigetto del ricorso proposto innanzi al Direttore di Settore del Comune di Milano, in data 23.08.2010, avverso il provvedimento di revoca del beneficio del sussidio integrativo al minimo vitale del 2 luglio 2010, emesso in data 2 settembre 2010 e notificato in data 3.09.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 la dott. C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un sommario esame, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, poiché la provvidenza oggi in discussione, così come delineata dalla delibera del Consiglio comunale n. 1482 del 29.11.1988 (che detta i criteri per l’erogazione del sussidio in questione) e dalla delibera di Giunta comunale del 23.12.2005 n. 3285, che pure se ne occupa in sede ulteriormente attuativa, rappresenta un sussidio integrativo al minimo vitale a favore degli anziani ultrasessantenni indigenti, che richiedono un aiuto economico “avente natura di contributo, finalizzato ad integrare i redditi insufficienti a soddisfare i bisogni primari dell’anziano, evitando ricoveri impropri e facilitando la permanenza dell’anziano nel suo contesto sociale più a lungo possibile” (cfr. d.G.C. cit.);

Considerato, altresì, che - tenuto conto della disciplina di riferimento - riconducibile alla previsione di cui all’art. 22, comma 2°, lett. g della legge n. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), si è in presenza di un una erogazione destinata ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive del richiedente (anziano), deducendo talune delle spese che gravano sul reddito (come, ad es., il canone di locazione, le spese di riscaldamento e le spese condominiali), ma non anche le spese mediche, per fronteggiare le quali l’amministrazione ha a disposizione altre provvidenze, distinte da quella qui considerata (cfr. TAR Lombardia, Milano, 22.11.2010 n. 7293;
TAR Lombardia, Milano, 07.11.2008 n. 5256);

Considerato, pertanto, che non sussistono i presupposti di cui all’art. 55, I° co., cod. proc. amm;

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