TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-08-27, n. 202402925
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Testo completo
Pubblicato il 27/08/2024
N. 02925/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01392/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2023, proposto da
Svas Biosana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa prot. n. 0052974 del 14.6.2023, trasmessa a mezzo pec in pari data
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 la dott.ssa V V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, espone in punto di fatto la società ricorrente quanto segue: a) con contratto d’appalto rep. n. 1366 del 24.2.2015, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha affidato alla Svas Biosana s.p.a. la fornitura quadriennale di ausili per incontinenti con consegna diretta al domicilio degli utenti aventi diritto e successiva assistenza post-vendita relativi alle necessità delle AA.SS.OO, Catania – Siracusa – Enna – Ragusa – Messina; b) la scadenza del contratto era originariamente fissata per il 31.3.2019, ma esso è stato successivamente prorogato; c) con nota del 25.10.2022 , la ricorrente ha chiesto l’aggiornamento prezzi del rapporto contrattuale - come previsto anche dall’articolo 14 del capitolato speciale - relativamente al periodo da ottobre 2019 a dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 1164 c.c. e dell’art. 115 del D.gs. n. 163/2006; d) l’importo complessivo dovuto a titolo di aggiornamento prezzi per le prestazioni eseguite dal mese di ottobre 2019 al mese di dicembre 2021 - tenuto conto degli indici ISTAT FOI- è di €. 151.687,94 (di cui €. 30.587,63 per il periodo ottobre 2019 – marzo 2020, € 59.964,71 per il periodo aprile 2020 – marzo 2021 ed € 61.135,60 per il periodo aprile 2021- dicembre 2021); e) con nota prot. AOC/12406/2021 del 26.4.2023, l’ASP di Siracusa ha chiesto alla ditta appaltatrice di dimostrare e documentare in concreto l’incremento dei costi; f) con nota del 27.4.2023 la ricorrente ha rappresentato che, secondo la normativa di cui all'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 e l’interpretazione giurisprudenziale consolidata, l’appaltatore non è tenuto a documentare nè fornire elementi giustificativi in ordine all’aumento dei costi e/o all’incremento dei corrispettivi sui prodotti forniti, atteso che l’indice FOI costituisce il parametro generale necessario e sufficiente ai fini della quantificazione del compenso revisionale richiesto; g) con nota prot. n. ASPSR-AMMPRO00-2023-0052974 del 14.6.2023, l’ASP Siracusa, in riscontro alla predetta comunicazione del 27.4.2023, modificando quanto originariamente prospettato nella propria nota del 26.4.2023, ha rigettato la richiesta di revisione prezzi affermano quanto segue: “ l’Asp di Enna, Azienda capofila della gara di Bacino Orientale, ha chiesto ripetutamente a codesta Società una rinegoziazione dei prezzi di aggiudicazione, prima di procedere ai rinnovi contrattuali. Per costante giurisprudenza l’impresa che ha beneficiato del rinnovo del contratto senza gara a condizione di un prezzo concordato, non può anche pretendere di applicare allo stesso contratto il meccanismo della revisione dei prezzi (Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2479 e 1 giugno 2010, n. 3474; id., sez. VI, 25 luglio 2006, n. 4640)” (così Cons. St., III,18-10-2019 n. 7077). La revisione dei prezzi trova applicazione solo alle proroghe contrattuali, ma non agli atti successivi al contratto originario, con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti rapporti giuridici,