TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-03-23, n. 202305082
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Testo completo
Pubblicato il 23/03/2023
N. 05082/2023 REG.PROV.COLL.
N. 16458/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16458 del 2014, proposto da
Soc Athesia Energy S.r.l., Soc PV Project Cologna S.r.l., Soc Belriccetto S.r.l., Soc ITT Energy S.r.l., Soc Pietra dei Fiori S.r.l., Soc Energia Solare S.r.l., Soc Green Hunter Spa, Soc Actasol 5 S.r.l., Soc Actasol 6 S.r.l., Soc Cinque S.r.l., Soc SPF Energy Uno S.r.l., Soc SPF Energy UE S.r.l., Soc SPF Energy Tre S.r.l., Soc Bulicata S.r.l., Soc Energy Line S.r.l., Soc Marche Solare 1 S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Valerio Onida, Barbara Randazzo, Carlo Montella, con domicilio eletto presso lo studio Herrington & Sutcliffe Montella Carlo C/ Orrick in Roma, piazza della Croce Rossa, 2/C;
contro
G.S.E. S.p.A. - Gestore Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Confagricoltura, Elettricita' Futura – Unione delle Imprese Elettriche Italiane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Valerio Onida, Barbara Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Patrizio VO D'AN in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 16 ottobre 2014 recante “Approvazione delle modalità operative per l’erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici S.p.a. delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 17 ottobre 2014 recante “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 3, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni ricorrenti agiscono nella qualità di titolari e soggetti responsabili di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kw ammessi al riconoscimento della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonte fotovoltaica sulla base di convenzioni di durata ventennale, ed affermata la loro legittimazione ad agire in giudizio, dopo aver illustrato gli scopi generali del regime di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituente parte qualificante delle politiche energetiche e ambientali europee e nazionali, procedendo alla ricostruzione della normativa di riferimento, anche nella sua successione storica, evidenziando i molteplici benefìci dell’intervento pubblico anche per le piccole e medie imprese agricole, illustrano il contenuto della nuova disciplina introdotta dal decreto legge n. 91 del 2014, evidenziando gli effetti pregiudizievoli della “rimodulazione” degli incentivi prevista dall’art. 26, commi 2 e 3, e declinata nel dettaglio dai gravati atti applicativi di cui ai Decreti Ministeriali indicati in epigrafe, che si sono aggiunti ad altre misure penalizzanti (quali: l’assoggettamento, a partire dal 2011, alla c.d. Robin Tax; l’eliminazione dal 2014 del “prezzo minimo garantito”; la qualificazione, operata dall’amministrazione finanziaria a far tempo dal 2013, degli impianti fotovoltaici come beni immobili, con applicazione anche di IMU e TASI).
A sostegno del ricorso ed avverso i gravati atti, dei quali hanno prospettato l’illegittimità sia in via derivata che in via autonoma, hanno articolato i ricorrenti i seguenti motivi di censura:
I - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto legge n. 91 del 2014 per violazione degli artt. 3 e 41 Costituzione.
Sostiene parte ricorrente come la normativa sopravvenuta contenuta nei commi 2 e 3 dell’art. 26 d.l. n. 91/2014 si porrebbe in contrasto con i principi posti a base del sistema di incentivazione (d.lgs. n. 28/2011, attuativo della direttiva 2009/28/CE), alla luce della drastica riduzione della misura degli incentivi spettanti agli operatori, non più correlati al “costo dell’investimento”.
La nuova disciplina normativa avrebbe introdotto una modifica unilaterale in pejus del rapporto contrattuale, con radicale alterazione dell’equilibrio economico del rapporto specie nel caso di ricorso alla leva finanziaria, e con effetti sostanzialmente retroattivi stante l’impatto su rapporti di durata già costituiti, con conseguente denunciata violazione del legittimo affidamento tutelato sia dall’art. 3, sia dall’art. 41 della Costituzione (come ritenuto da pacifica giurisprudenza costituzionale), con ulteriore irragionevolezza derivante dall’esonero degli enti locali e delle scuole previsto dall’art. 22-bis d.l. n. 133/2014, nel dettaglio analizzando la portata e le ricadute delle misure introdotte, che, oltre a tradursi in una novazione del rapporto senza alcuna previa concertazione, non comportano alcun vantaggio per il bilancio dello stato, essendo gli incentivi a carico del sistema tariffario elettrico.
II - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione dell’art. 77 Costituzione.
Sarebbero assenti, secondo parte ricorrente, i presupposti per il ricorso alla decretazione d’urgenza, tenuto conto delle finalità redistributive individuate dai commi 2 e 3 dell’art. 26 e dell’inserimento di tali disposizioni in un decreto-legge omnibus, con insussistenza dei necessari caratteri di intrinseca omogeneità e coerenza delle relative disposizioni, tenuto peraltro conto della non immediata applicabilità di dette disposizioni, che dimostrerebbe l’assenza del presupposto dell’urgenza.
III - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1, Protocollo n. 1, CEDU e al Trattato sulla Carta europea dell’energia.
Afferma parte ricorrente la violazione, ad opera delle norme in questione, sia dell’art. 1, Protocollo aggiuntivo n. 1, della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - nella cui sfera applicativa, come individuata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rientrerebbero anche i diritti di credito (integrando l’art. 26 una “ingerenza” non giustificata da una finalità legittima) - sia l’art. 10 del Trattato sulla Carta europea dell’energia.
IV - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. in forza del contrasto con il diritto europeo comunitario (direttiva 2001/77/CE; direttiva 2009/28/CE; dir. 2011/7/CE; Trattato sulla Carta europea dell’energia, principio di libera circolazione dei capitali e art. 63 TFUE, tutti interpretati anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: artt. 16, 17 e 37).
Il nuovo disegno legislativo disattenderebbe obblighi derivanti dalle direttive europee 2001/77 e 2009/28 ed attuati mediante i regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, l’art. 26 si porrebbe in contrasto con le inerenti disposizioni di dette direttive, da interpretare e applicare alla luce dei principi comunitari di effettività nonché di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, oltre che degli artt. 16 (libertà d’impresa), 17 (diritto di proprietà) e 37 (tutela dell’ambiente) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
V - Illegittimità per la tardiva emanazione del d.m. 17 ottobre 2014 e per incompletezza del quadro normativo e amministrativo nel cui ambito si sarebbe dovuta esercitare l’opzione imposta ai produttori fra le tre ipotesi di cui all’art. 26, co. 3.
Indipendentemente dai profili di illegittimità derivata, i decreti impugnati sarebbero altresì illegittimi perché adottati in assenza di previa definizione delle condizioni previste dallo stesso art. 26, ai commi 5 (accesso a finanziamenti bancari assistiti da provvista dedicata o da garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti) e da 7 a 13 (cessioni volontarie parziali degli incentivi ad acquirenti selezionati); quello del 17 ottobre 2014 sarebbe stato inoltre emanato oltre il termine di legge, senza che venisse modificata la data per l’esercizio dell’opzione.
Si è costituito in resistenza il Ministero dello Sviluppo Economico, sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso, con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con ordinanza n. 11124 del 16 novembre 2018 è stato rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, quesito pregiudiziale interpretativo sulla compatibilità dell’art. 26, commi 2 e 3, del D.L. 91/2014, come convertito dalla Legge 116/2014 (cd. Decreto Spalmaincentivi), con il diritto dell’Unione europea, e in particolare con i principi generali di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile, con gli artt. 16, 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,