TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-01, n. 201600058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-01, n. 201600058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600058
Data del deposito : 1 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00197/2015 REG.RIC.

N. 00058/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00197/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2015, proposto da:
G G, rappresentata e difesa dall'avv. M R M, con domicilio eletto presso l’avv. A C in Ancona, corso Mazzini, 148;

contro

Comune di Orciano di Pesaro, rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto presso l’avv. S M in Ancona, corso Stamira, 10;

Comune di Orciano di Pesaro Responsabile dell'Area Tecnica - SUE, Comune di Orciano di Pesaro Segretario Comunale, Comune di Orciano di Pesaro Responsabile del Servizio Urbanistica;

nei confronti di

C M, n.c.;

per l'annullamento

- dell’ordinanza di demolizione n. 1/15 prot. n. 277 emessa in data 19 gennaio 2015 con la quale è stato ingiunto di provvedere, a sue cure e spese, alla demolizione delle opere in essa indicate e più specificatamente alla rimozione della siepe, muretti, gradoni, ripristinando lo stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell’atto, avvertendo che in caso di inadempienza, si sarebbe provveduto ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 380/01;

- dell’atto prot. n. 279 del 19.01.2015 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Orciano di Pesaro, con il quale si richiedeva la produzione di documentazione integrativa e segnatamente: gli elaborati progettuali in duplice copia debitamente corretti in considerazione del fatto che la siepe e le opere di sistemazione dello spazio esterno posto sul prospetto destro dell'edificio dovranno essere rimosse come da ordinanza n. 1/15 del 19.01.2015;
il fascicolo documentale relativo alla richiesta di nulla osta provinciale circa la modifica in ampliamento del ballatoio ricadente nella fascia di rispetto stradale della S.P. n. 5 bis;

- dell'atto a firma del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Orciano di Pesaro prot. n. 1350 datato 16.2.2015;

- di ogni altro atto, anche non conosciuto, anteriore, antecedente, presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi compreso, per quanto occorrere possa, la relazione delle risultanze del sopralluogo effettuato il 10.11.2014, datata 24.11.2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orciano di Pesaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con il presente ricorso la ricorrente, proprietaria di un immobile con giardino ubicato nel Comune di Orciano di Pesaro, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui l’Amministrazione le ha intimato la rimozione delle opere di sistemazione esterna dello scoperto posto sul lato destro del fabbricato di sua proprietà, realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire n. 1269 del 7.1.2014, consistenti nella messa a dimora di una siepe e nella costruzione di muretti in mattoni e di gradoni in cemento;
ciò sul presupposto che esse, ancorchè opere minori non rilevanti dal punto di vista edilizio-urbanistico, avrebbero dovuto essere ugualmente autorizzate ai sensi dell’art. 4, comma 7, del regolamento edilizio comunale vigente, in quanto ricomprese nell’area pertinenziale esterna del fabbricato prospiciente sul fronte stradale. Il Comune ha altresì rilevato che dette opere ricadrebbero oltre il limite (reale e catastale) della proprietà della ricorrente, vale a dire su una porzione della confinante strada vicinale, asseritamente di uso pubblico, e che non rispetterebbero le distanze imposte dall’art. 26 del DPR n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Avverso tali provvedimenti è insorta l’interessata, sollevando diversi motivi di illegittimità.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato per resistere al ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 132/2015 è stata concessa la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

II.

1. Assume rilievo centrale ai fini del decidere l’esame dei rilevati profili di difetto di istruttoria e di motivazione nonché di travisamento dei fatti in merito alle deduzioni del Comune intimato, il quale ha ritenuto che l’area su cui sono state realizzate le opere di sistemazione esterna di cui si discute sarebbe al di fuori del confine reale e catastale della proprietà della ricorrente e, precisamente, esse occuperebbero una parte della prospiciente strada vicinale ad uso pubblico.

II.

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